Il procedimento di reclutamento algoritmico: il caso delle graduatorie provinciali per le supplenze
Isabella Alberti[1]
(ABSTRACT) ITA
A partire dalla casistica giurisprudenziale in tema di reclutamento attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze, l’articolo affronta il più generale tema della compatibilità del procedimento amministrativo algoritmico con le garanzie da accordare ai destinatari, attraverso il responsabile del procedimento.
(ABSTRACT) EN
Starting from the case law that has developed around the procedure for recruitment through provincial rankings for substitute teachers, the article addresses the more general issue of the compatibility of the automated administrative procedure with the guarantees to be granted to recipients by the person responsible for the procedure.
Sommario:
1. Introduzione – 2. La digitalizzazione dei pubblici concorsi: cenni – 3. Il procedimento algoritmico di reclutamento attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze – 4. La questione giuridica controversa – 5. Le procedure concorsuali “algoritmiche” e il responsabile del procedimento – 6. Considerazioni conclusive
1. Introduzione
I procedimenti amministrativi riferiti al pubblico concorso[2] hanno accolto con maggior favore rispetto ad altri l’utilizzo delle tecnologie: per questo motivo, consentono di indagare il tema del loro uso, in specie degli algoritmi, nell’attività amministrativa, in rapporto con i principi generali dell’attività amministrativa[3].
Sempre più l’utilizzo degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale è strumentale all’esercizio delle funzioni della Repubblica[4], seppur, fin dalle prime applicazioni, si sono susseguite nel tempo riflessioni sulle utilità[5] e sulle criticità[6] del loro utilizzo nell’esercizio dell’attività amministrativa.
Fin da subito, l’utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi c.d. seriali, vale a dire, che trattano “ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall’acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili”, è stato inteso come scelta organizzativa conforme al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica (art. 97, Cost.)[7]. Ciò poiché il principio del buon andamento impone all’amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso “lo snellimento e l’accelerazione dell’iter procedimentale”[8].
L’attribuzione di un punteggio al ricorrere di determinate condizioni, a esempio, è operazione che può essere compiuta dall’algoritmo che sia stato programmato ex ante per svolgere quel compito[9]; ciò riduce le ipotesi di aggravio procedimentale (art. 1, co. II, l. 7 agosto 1990, n. 241)[10], con effetti sullo “snellimento dell’iter procedimentale”[11]. Le utilità non si esauriscono in ciò, perché, le potenzialità son vieppiù maggiori, in specie quando si tratti di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, a esempio, a supporto del responsabile del procedimento per l’acquisizione di conoscenza[12]. Del pari, l’ingresso delle tecnologie nell’attività di servizio pubblico non ha destato particolari resistenze perché si sono perlopiù sottolineate le potenzialità connesse all’erogazione digitale, poiché l’utilizzo di sistemi predittivi di intelligenza artificiale consente un’approfondita rilevazione ex ante dei bisogni effettivi che vengono cristallizzati nel programma di servizio pubblico[13].
Differentemente l’utilizzo di algoritmi nel procedimento amministrativo ha sollevato riflessioni sulla compatibilità di una decisione completamente automatizzata con le garanzie procedimentali, richiamando più in generale i limiti al potere amministrativo. Si tratta pur sempre di considerare limiti anzitutto posti dalle posizioni soggettive degli interessati al procedimento e dai principi dell’azione amministrativa, dal principio di legalità che orienta non solo il fine[14] ma anche i mezzi che sono utilizzati[15].
A fronte di un generale divieto di utilizzo di decisioni automatizzate che producano effetti giuridici sul destinatario o che incida sulla sua persona (art. 22, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, c.d. GDPR)[16], si è però fin da subito messo in evidenza l’esistenza di numerose eccezioni che consentono di operare in deroga al divieto[17]. A esempio, è la stessa previsione per legge del procedimento automatizzato a consentirne l’utilizzo, perché è con la legge che sono definiti i limiti al potere amministrativo. In materia, dunque, anche la decisione amministrativa algoritmica trova fondamento purchè siano individuate “misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato” (art. 22, par. II, lett. b, GDPR).
Tra queste, un particolare ruolo è riconosciuto al principio di trasparenza che non è soddisfatto con il solo diritto di accesso al codice sorgente[18], ma che piuttosto è inteso come insieme di misure per la comprensione del processo logico giuridico della decisione automatizzata[19]. Come si avrà modo di vedere (§5), allora, una misura adeguata a tutela dei diritti è la sorveglianza umana sul funzionamento dei procedimenti algoritmici (art. 14, Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, c.d. AI ACT) che poggia sull’esercizio dei compiti che sono affidati al responsabile del procedimento nel procedimento amministrativo (art. 6 , l. 241/1990) e sull’esercizio dei diritti dei partecipi (art. 10, 10-bis, l. 241/1990).
2. La digitalizzazione dei pubblici concorsi: cenni
Da tempo, l’obbligo di utilizzo delle tecnologie nell’attività amministrativa per lo svolgimento delle attività interne ed esterne (art. 3-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)[20] ha avviato un processo di progressiva informatizzazione di talune fasi procedimentali. Prima fra tutte la fase di avvio del procedimento, che ha comportato la digitalizzazione delle modalità di presentazione delle istanze[21]. Così è stato per la partecipazione a gare pubbliche (art. 30, d.lgs. 36/2023), ove la professionalità dell’operatore economico è stata correlata ad una presunta capacità di fornirsi di strumenti, come l’identità digitale, la firma digitale, l’elezione del domicilio digitale per rapportarsi con l’amministrazione pubblica (art. 5, d.lgs. 82/2005) e ha consentito di accelerare la gestione dei procedimenti nel c.d. settore dei contratti pubblici[22].
In maniera analoga, le esigenze di celerità della gestione del procedimento di reclutamento hanno orientato la totalità di questi procedimenti, con previsioni che hanno dapprima consentito l’invio dell’istanza di partecipazione all’organo competente in modalità informatizzata, risolvendosi infine nell’adozione di una piattaforma digitale unica, il c.d. Portale unico del reclutamento, come ordinaria modalità di gestione dei procedimenti di assunzione nell’amministrazione pubblica (art. 35-ter, d.lgs. 165/2001)[23].
Così la disciplina speciale del reclutamento del personale scolastico si è conformata a quella generale, addirittura escludendo qualsiasi altra modalità di presentazione dell’istanza[24], subordinando la presentazione della stessa alla previa abilitazione al servizio “Istanze online”[25].
Al momento nessuna altra modalità di invio dell’istanza è ammessa, tuttavia attenuazioni sono state previste quando il malfunzionamento del sistema informatico abbia impedito totalmente o parzialmente il corretto invio dell’istanza di presentazione della domanda o di qualsiasi altra comunicazione o istanza con l’amministrazione pubblica.
Il tema assume rilevanza ogniqualvolta si delinei un automatismo del sistema informatico che esclude ogni istanza presentata tardivamente (es. in materia di contratti pubblici: art. 101, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023; art. 7, co. VII, O.M. 88/2024, cit.) o che non ammette modalità alternative per partecipare (O.M. 88/2024, cit.); ciò richiede particolare cautela nel definire che non ogni domanda è accolta in esercizio di soccorso istruttorio ma solo quelle per le quali la causa della tardività è da ricondurre esclusivamente a un malfunzionamento informatico. L’accoglibilità o meno di un’istanza tardiva è infatti subordinata a una previa verifica sull’effettivo malfunzionamento che ha impedito al concorrente di presentare domanda che l’amministrazione pubblica svolgerà richiedendo al gestore del servizio informatico, di svolgere una puntuale verifica sull’esatto orario in cui si è manifestato l’evento, la sua durata e le conseguenze di tale malfunzionamento[26].
Il rigore richiesto nell’accertamento del malfunzionamento è certamente coerente con la ratio della procedura concorsuale volta a garantire la par condicio tra concorrenti[27], sicché non solo l’amministrazione pubblica fa gravare sull’istante l’onere della prova del malfunzionamento, ma del pari richiede al concorrente di adottare tutte le cautele necessarie atte a mostrare un comportamento diligente (presentazione delle domande in tempo utile, segnalazione tempestiva all’amministrazione pubblica del malfunzionamento, invio di una nuova istanza contenente i dati corretti[28]) in modo da ridurre il rischio di un’esclusione causata da un malfunzionamento informatico. La registrazione e la conservazione dei log di accesso sono obblighi invece del gestore del servizio informatico la cui custodia è rilevante perché sono da intendersi come prova nei confronti degli altri concorrenti[29], con esclusione di altre prove perché “l’oggettività del dato rende improprio un ragionamento opposto di carattere presuntivo”[30].
Il malfunzionamento tecnico si presta tuttavia a essere inteso altresì come errata programmazione ex ante del sistema informatico o dell’algoritmo da cui sono dipese decisioni amministrative irragionevoli, ma sul punto non sempre certa è la composizione dei diversi interessi coinvolti, oscillando tra soluzioni di favore per l’utilizzo di sistemi informatici (§1), con accettazione del rischio di eventuali malfunzionamenti o, alternativamente, di maggior tutela delle posizioni giuridiche del soggetto leso, come si avrà modo di vedere (§5).
3. Il procedimento algoritmico di reclutamento attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze
Il procedimento di reclutamento attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune e di sostegno per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali[31] è un esempio di pubblico concorso digitalizzato (§2) e offre una particolare prospettiva da cui analizzare le potenzialità e le criticità dell’utilizzo degli algoritmi, di cui si è detto (§1).
In coerenza con il favore per l’ingresso delle tecnologie nei procedimenti c.d. seriali (§1), il procedimento di reclutamento in esame è affidato a una procedura totalmente informatizzata al fine di “assicurare la regolarità del servizio scolastico attraverso un più efficace sistema di reclutamento” (O.M. 88/2024, cit. art. 8) [32].
Questo procedimento amministrativo automatizzato sostituisce il precedente procedimento di assegnazione analogico[33], invece, caratterizzato dall’avvio con presentazione dell’istanza da parte del candidato nella quale erano dichiarati i soli titoli posseduti. Sulla base di ciò, l’ufficio competente definiva la graduatoria corrispondente alla classe di concorso e al ruolo e, solo allora, i candidati erano convocati secondo l’ordine di posizionamento in graduatoria per la scelta della sede di servizio disponibile e nota al momento della convocazione. Soltanto la mancata presentazione alla convocazione o la mancata scelta della sede comportava rinuncia all’incarico, con esclusione da ulteriori convocazioni.
Come si avrà modo di vedere subito infra, l’attuale procedimento algoritmico altera parzialmente le modalità di assegnazione dell’incarico.
La modalità automatizzata del procedimento non incide sulla competenza amministrativa, poiché spetta pur sempre all’ambito territoriale dell’ufficio regionale scolastico la valutazione dei titoli e la loro validazione (art. 8, co. VIII, O.M.88/2024, cit.).
L’attuale procedimento di reclutamento prende avvio dalla presentazione informatizzata di un’istanza attraverso la quale il candidato dichiara i titoli posseduti e le sedi presso le quali è disponibile a prestare il proprio servizio.
Quanto ai titoli non son emerse particolari questioni (§5), rimane perciò da evidenziare la rilevanza della scelta della sede o delle sedi da parte del candidato già in fase di presentazione di istanza; ciò infatti, come si vedrà (§4), può avere effetti sull’attribuzione dell’incarico.
Occorre anzitutto specificare che l’indicazione della sede da parte del candidato avviene in un momento in cui non sono note le sedi scolastiche effettivamente disponibili. Ciò induce il candidato a seguire due strade in fase di compilazione dell’istanza: vi è chi, in ragione dei titoli posseduti, può aspirare ad un alto collocamento in graduatoria e perciò è indotto a opzionare poche sedi, verosimilmente le “più comode o ambite”[34].
Differentemente, altri candidati sono portati a selezionare tutte le sedi disponibili nella provincia per aumentare le possibilità di ricevere l’incarico oppure, come si vedrà (§4), per non essere esclusi dall’attribuzione dell’incarico.
Ne consegue che ogni preferenza non espressa (di sede, di classe di concorso, di tipologia di posto) vale rinuncia per l’ovvia ragione che l’autoresponsabilità di cui è onerato il candidato è scelta coerente con le esigenze di semplificazione del procedimento[35] e con una dichiarata prevalenza dell’interesse pubblico ad un celere conferimento di incarichi[36], cui consegue, in effetti, una puntuale disciplina di rigida esclusione in caso di “domanda presentata fuori termine o in modalità difforme.., nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative” (art. 7, co. VII, O.M. 88/2024).
A seguire, le fasi istruttoria e decisionale sono automatizzate perché l’algoritmo attribuisce il punteggio a ciascun aspirante[37] e stila la graduatoria, a partire dalla quale avviene l’assegnazione automatizzata dei candidati alla sede di destinazione di servizio.
Il procedimento di reclutamento, di norma[38], si basa su una procedura concorsuale[39], orientata dal principio del merito[40], laddove l’individuazione dei criteri selettivi è volta ad assicurare la professionalità dei dipendenti pubblici (art. 8, co. IV, O.M. 88/2024).
Il procedimento di reclutamento algoritmico così delineato è coerente con il rispetto del principio del merito poichè si basa sul “riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza”[41], pur con le riserve qui ammesse[42] (artt. 3, 51, 97, Cost.; art. 2 legge 124/1999; art. 40, t.u. 297/1994)[43].
Tuttavia, come si vedrà (§4), il principio pare essere messo in discussione a causa del malfunzionamento dell’algoritmo che in più d’una occasione ha realizzato una scelta irragionevole nell’attribuzione dell’incarico, poiché non ha tenuto conto né della posizione in graduatoria del candidato, né della sede indicata dallo stesso.
4. La questione giuridica controversa
La disciplina delineata appare fin qui ragionevole ove si ha conferimento di incarichi ai docenti supplenti in ragione dei titoli che hanno dichiarato e delle preferenze sulle sedi che hanno espresso, con assegnazione dell’incarico primariamente in base al posizionamento in graduatoria ed entro lo spettro di scelte indicate e disponibili.
Tuttavia, non infrequentemente il conferimento dell’incarico è avvenuto a favore di un candidato con un punteggio inferiore nella sede di preferenza espressa da un candidato con un punteggio maggiore. Ciò è avvenuto a causa di un malfunzionamento dell’algoritmo che è stato impostato per considerare rinunciatari i candidati che, nel turno di nomina in cui sono stati chiamati, non hanno accettato la sede disponibile, seppur da questi non scelta al momento della presentazione dell’istanza[44].
Infatti, quando il sistema informatico procede a nominare a partire dall’ultimo aspirante indicato nel primo turno di nomina, esclude i candidati che nel primo turno di nomina non hanno accettato l’incarico perché proposto su sedi non opzionate in fase di presentazione dell’istanza. Il sistema informatico, dopo il primo turno di nomina, dunque da un lato è impostato per procedere al conferimento di incarico con la modalità per scorrimento, dall’altro considera erroneamente rinunciatari alcuni candidati.
Dubbi permangono sulla legittimità della decisione, poiché, a ben vedere, la disposizione ministeriale individua l’ipotesi di rinuncia “limitatamente alle preferenze non espresse” (art. 12, co. IV, O.M. 88/2024, cit.) o per effettiva rinuncia rispetto all’incarico proposto, precludendo all’escluso la possibilità di essere assegnatario di un incarico per l’intera durata dell’anno scolastico[45].
Si aggiunge la previsione secondo la quale “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura” (art. 12, co. X, O.M. 88/2024, cit.).
Il quadro normativo non appare perciò del tutto chiaro, dalché le conseguenze irragionevoli delle decisioni algoritmiche. La disposizione citata, infatti, consentirebbe di ritenere legittimo l’operare del sistema informatico che procede a nominare per scorrimento, a partire dall’ultimo aspirante destinatario, e che non tenga conto delle preferenze espresse da altri candidati posti in posizione superiore.
Nonostante i dubbi interpretativi che queste disposizioni sollevano, la loro legittimità è stata affermata perché è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico a un celere conferimento di supplenze, con esclusione del meccanismo della c.d. doppia chiamata[46]. Stando a questa lettura perciò, sono legittimi il procedere a scorrimento e la conseguente l’esclusione del candidato che, pur con un punteggio superiore, non abbia accettato l’incarico in una sede disponibile, ma non prescelta[47]. Questo meccanismo “appare ragionevolmente preordinato ad indurre gli aspiranti a fare domanda non solo per i posti maggiormente preferiti (in quanto “comodi” o più ambiti), ma anche per gli ulteriori posti di seconda preferenza (c.d. “second best”) utilizzando tutte le numerose possibilità offerte dal sistema.”[48]
La dubbia previsione normativa e il procedimento informatizzato inducono di fatto l’aspirante a indicare tutte le sedi disponibili[49] per quella provincia, in un momento, peraltro, in cui gli uffici regionali scolastici non hanno ancora reso disponibile erga omnes l’insieme delle sedi disponibili[50]. Si realizza di fatto una riduzione della facoltà di scelta del candidato[51], che è indotto a indicare tutte le sedi per non incorrere in una esclusione non giustificata[52], che gli impedirebbe di ottenere le supplenze per l’intero anno scolastico. A ben vedere, ciò equivale a far ricadere sull’aspirante il malfunzionamento del sistema informatico, seppur, si è visto (§2) che la giurisprudenza è costante nel ritenere che ciò non è consentito laddove l’effetto negativo (es. esclusione) non dipenda dall’individuo.
5. Le procedure concorsuali “algoritmiche” e il responsabile del procedimento
Dal contrasto interpretativo deriva l’irragionevolezza della decisione algoritmica, ossia dell’assegnazione dell’incarico.
Il tema in analisi, perciò, pone una questione di carattere generale che riguarda il rapporto tra l’ammissibilità dell’utilizzo di procedure completamente automatizzate[53] per lo svolgimento di un’attività amministrativa[54] e la tutela dei diritti del destinatario che richiede la delimitazione delle facoltà attribuite al responsabile del procedimento[55] competente a intervenire laddove sia evidente l’illogicità della decisione algoritmica da assumere[56].
Si è detto, infatti, che la procedura di reclutamento “algoritmica” consente di gestire con una certa speditezza il procedimento di conferimento dell’incarico[57]. Tuttavia, occorre definire le facoltà che sono riconosciute al responsabile del procedimento di intervenire a correggere eventuali malfunzionamenti o errori, poiché – non v’è dubbio – che su di lui permanga la responsabilità dell’istruttoria[58].
Anzitutto occorre ricordare che la competenza amministrativa rimane in capo all’ufficio scolastico (§3), sicché il responsabile dell’ufficio può procedere all’eventuale rettifica dei punteggi per discordanza tra titoli dichiarati e titoli posseduti (art. 8, O.M. 88/2024, cit. art. 4, co. VI-bis, legge 3 maggio 1999, n. 124), così come all’esercizio del potere di soccorso istruttorio qualora il candidato abbia omesso di indicare i titoli posseduti o le attività di servizio già prestate, perché già dichiarate in una precedente istanza di inserimento in graduatoria[59]. Ciò apre a considerazioni che qui si possono solamente accennare in tema di onere dichiarativo richiesto al candidato su informazioni che sono già state rese e che perciò sono già note all’amministrazione pubblica (art. 18-bis, l. 241/1990, c.d. principio del “once only”)[60].
Oltre a questi compiti, si tratta di definire entro quali limiti il responsabile del procedimento possa discostarsi dagli esiti algoritmici: non nuovo è il tema, perché anche in ipotesi di richiesta di pareri, anche quando vincolati, il responsabile del procedimento può discostarsene, per ragioni di opportunità[61], più in generale a conferma dell’autonomia dell’amministrazione pubblica richiedente[62]. Ciò poiché il contributo conoscitivo offerto dal parere, così come il contributo istruttorio offerto dal sistema informatico, non altera l’attribuzione del potere. Esso, infatti, permane in capo all’amministrazione procedente, che rimane soggetta al sindacato di legittimità sul provvedimento finale[63], come dimostrato dalla previsione che mantiene la competenza dell’atto all’ufficio regionale scolastico (art. 8, O.M. 88/2024, art. 4, co. VI-bis, legge 3 maggio 1999, n. 124).
In termini ancora più generali, occorre ribadire che in altre occasioni, si è affermato, che l’ingiusta esclusione derivante dall’algoritmo, che ha assegnato il punteggio, obbliga l’amministrazione pubblica alla correzione dell’eventuale risultato errato; tale obbligo sussiste anche se il risultato deriva dall’applicazione della formula matematica, poiché è la sua irragionevolezza che ne comporta l’obbligo di correzione.[64]
A fronte di un procedimento amministrativo algoritmico, dunque, il responsabile del procedimento deve agire a garanzia del destinatario[65]. Ciò può avvenire sia su sollecito della parte interessata, sia ex officio per correggere eventuali errori nel conferimento degli incarichi[66], all’occorrenza ove opportuno[67]. Più in generale, la sorveglianza umana pare potersi declinare come facoltà che si richiede al responsabile del procedimento di discostarsi dagli esiti dell’istruttoria compiuta dall’algoritmo, quando questi siano irragionevoli ed errati[68].
6. Considerazioni conclusive
L’utilizzo delle tecnologie nell’attività amministrativa e, più nello specifico, i procedimenti amministrativi algoritmici, trovano accoglimento nell’ordinamento nazionale ed europeo (§2-3), tuttavia la casistica di cui si è trattato (§3-4) ha messo in evidenza le criticità che ancora persistono quanto alle garanzie da accordare in tempo utile al destinatario a fronte dell’irragionevolezza della decisione algoritmica[69].
Infatti, nonostante il ruolo svolto dal responsabile del procedimento[70], non vi è ancora certezza sulle facoltà che lo stesso può esercitare come espressione di sorveglianza umana[71].
Certamente l’esercizio del soccorso istruttorio consente di “rettificare i dati in “ingresso” per evitare effetti discriminatori nell’output decisionale; operazione questa che richiede evidentemente la necessaria cooperazione di chi istruisce le macchine che producono tali decisioni.”[72] Tuttavia, ciò non appare sufficiente.
A ben vedere, la sorveglianza umana e in generale i compiti attribuiti al responsabile del procedimento possono essere effettivi se integrati dalle risultanze derivanti dalla partecipazione degli interessati (artt. 10, 10-bis, l. 241/1990)[73]. L’analogia è possibile perché, come si è detto (§3), alla decisione algoritmica si estende la disciplina generale[74].
La disciplina nazionale generale sul procedimento amministrativo, quella europea sull’intelligenza artificiale e quella sul trattamento dei dati personali, riconoscono un ruolo significativo al contraddittorio da parte di coloro che son destinatari di un provvedimento algoritmico. Sono infatti i partecipi (art. 10, Legge 7 agosto 1990, n. 241) “gli unici legittimi esponenti e interpreti dei propri interessi, che essi solo possono esprimere compiutamente, una volta che siano stati messi a conoscenza degli esiti della decisione algoritmica”[75].
La tutela in materia potrebbe dirsi davvero effettiva se, a fronte di una richiesta di intervento umano (art. art. 22, par. 3, Regolamento 2016/679/UE), si fondasse un obbligo generale di consentirgli di “presentare osservazioni alla proposta di decisione offerta dall’algoritmo (art. 10 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241)”[76], con effetto sulla possibilità di non essere escluso dal procedimento di reclutamento.
In maniera analoga, il meccanismo del notice and comment noto tra le autorità amministrative indipendenti consente una partecipazione degli interessati che avviene ex ante su una proposta di provvedimento, su cui è garantito il contraddittorio e le cui osservazioni possono essere accolte dalla stessa. Nella materia presa in esame, si tratta di prevedere dei meccanismi analoghi[77], che consentano al destinatario della scelta algoritmica (di esclusione o di errata assegnazione) di contraddire a ragion veduta, consentendo all’ufficio competente di intervenire a correggere l’esito irragionevole e a procedere all’affidamento dell’incarico di colui che è stato erroneamente escluso. In tal modo, la scelta di riaffermare i principi e gli istituti generali del procedimento amministrativo consente di accordare la tutela già in una fase procedimentale[78].
- Ricercatrice a tempo determinato di tipo A in diritto amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza, Unito. ↑
- Sul tema si veda per tutti di recente: B. Gagliardi (2024), Il pubblico concorso come funzione amministrativa, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza, ESI-Università degli studi di Torino, Napoli-Torino. ↑
- Cfr. sull’amministrazione c.d. digitale, almeno R. Cavallo Perin, D.-U. Galetta (a cura di) (2025), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Giappichelli, Torino; L. Torchia (2023), Lo Stato digitale, il Mulino, Bologna; J.B. Auby, G. Orsoni, G. De Minico (a cura di) (2023), L’amministrazione digitale. Quotidiana efficienza e intelligenza delle scelte, Editoriale Scientifica, Napoli; B. Marchetti (2022), Amministrazione digitale, in Enc. dir., Funzioni amministrative, Giuffrè, Milano, spec. 77-79; A. Lalli (a cura di) (2022), L’amministrazione pubblica nell’era digitale, Giappichelli, Torino. ↑
- Cfr. Rapporto Utilizzare l’intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare realizzato a febbraio 2024 dal Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione della Camera dei deputati per l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (IA) nel Parlamento italiano; per l’utilizzo di IA nella giustizia, cfr. M. Ramajoli (2023), Una giustizia amministrativa digitale?, il Mulino, Bologna; R. Bichi (2020), Intelligenza digitale, giurimetria, giustizia predittiva e algoritmo decisorio. Machina sapiens e il controllo sulla giurisdizione, in U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Giuffrè, Milano, p. 424 s.; per l’utilizzo nell’attività amministrativa, cfr. fin d’ora ex multis, R. Cavallo Perin (2020), Ragionando come se la digitalizzazione fosse data, in Dir. amm., 2, pp. 305-328; E. Carloni (2020), I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, in Dir. amm., 2, pp. 273-304. ↑
- Cfr. di recente, D.-U. Galetta, H.H.C. Hoffman, J. Ziller (2025), Automazione, intelligenza artificiale e pubblica amministrazione, fra diritto internazionale e diritto UE, in R. Cavallo Perin, D.-U. Galetta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Giappichelli, Torino, spec. 109 e s.; E. Carloni, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, cit. ↑
- In tal senso la giurisprudenza amministrativa è giunta a riconoscere la legittimità dell’utilizzo di IA nell’attività amministrativa, pur entro i limiti della trasparenza rafforzata, non discriminazione e divieto di esclusività del procedimento algoritmico fin da Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270; Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472. Sul punto in dottrina, almeno: R. Cavallo Perin (2020), Ragionando come se la digitalizzazione fosse data, cit.; D.-U. Galetta (2020), Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie: brevi riflessioni, anche alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali in materia, in Riv. it. dir. pubbl. com., 3, p. 501 s. Basti fin d’ora citare TAR Lazio, sez. III-bis, 22 marzo 2017, n. 3769; Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270; per un’analisi in punto cfr. almeno L. Previti (2022), La decisione amministrativa robotica, Editoriale Scientifica, Napoli; A. Di Martino (2023), Tecnica e potere nell’amministrazione per algoritmi, Editoriale Scientifica, Napoli; M. Falcone (2023), Ripensare il potere conoscitivo pubblico tra algoritmi e big data, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023. Di recente: M.B. Armiento (2024), Pubbliche amministrazioni e intelligenza artificiale. Strumenti, principi e garanzie, Editoriale Scientifica, Napoli. ↑
- Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 laddove afferma che “l’utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l’esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata.” ↑
- Cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; cfr. D.-U. Galetta (2022), Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare, in Federalismi, 7, spec. p. 111 e s. ↑
- L’ammissibilità in tal senso è accolta con favore muove dalla considerazione che “l’assenza di intervento umano in un’attività di mera classificazione automatica di istanze numerose, secondo regole predeterminate (che sono, queste sì, elaborate dall’uomo), e l’affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell’art. 97 Cost. coerenti con l’attuale evoluzione tecnologica.”, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270. ↑
- Cfr. C. Marzuoli (2010), Il principio di buon andamento e il divieto di non aggravamento del procedimento, in M. A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, p. 207 s.; F. Manganaro (2010), Il principio di non aggravamento, in Codice dell’azione amministrativa, cit., spec. 265. ↑
- A esempio perché riduce gli approfondimenti istruttori richiesti, qualora risultino superflui nel caso concreto. ↑
- Cfr. M. Falcone (2023), Ripensare il potere conoscitivo pubblico tra algoritmi e big data, cit.; il tema non è oggetto di questo scritto, tuttavia per considerazioni in punto sia consentito il rinvio a I. Alberti (2024), L’istruttoria nel procedimento amministrativo. Prospettive di acquisizione digitale della conoscenza, Giappichelli, Torino. ↑
- Cfr. di recente R. Cavallo Perin, C. Jacod, (con C. Perrone) (2025), I servizi pubblici con intelligenza artificiale, in R. Cavallo Perin, D.-U. Galetta (a cura di), Il Diritto dell’Amministrazione Pubblica digitale, Giappichelli, Torino, pp. 190-230; G. Carullo (2023), La nozione di servizi digitali: un nuovo paradigma per la pubblica amministrazione, in Ist. feder., 2, pp. 335-355; Id. (2022), L’amministrazione quale piattaforma di servizi digitali, Editoriale Scientifica, Napoli. ↑
- Sul principio di legalità come conformità legale e sostanziale, cfr. R. Cavallo Perin, I. Alberti (2025), Atti e procedimenti amministrativi digitali, in Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, cit., p. 165 e s.; più in generale in tema, cfr. almeno: Alb. Romano (1999), Il principio di legalità nella Costituzione italiana, in Principio di uguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Associazione dei costituzionalisti, Annuario 1998, Cedam, Padova, p. 45 s.; R. Cavallo Perin (1990), Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative di necessità e urgenza, Giuffrè, Milano. ↑
- Cfr. E. Carloni (2020), I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, cit.; sia consentito il rinvio a I. Alberti (2024), L’istruttoria nel procedimento amministrativo. Prospettive di acquisizione digitale della conoscenza, cit., spec. p. 25, in generale sui limiti al potere amministrativo, spec. p. 190. ↑
- Il Regolamento generale sulla protezione dei dati individua la profilazione come specificazione del genus trattamento automatizzato e ne offre una definizione, che si ritiene utili qui riportare al fine di delimitare il settore di intervento “consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica” (art. 4, punto 4, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). ↑
- Cfr. R. Cavallo Perin, I. Alberti (2025), Atti e procedimenti amministrativi digitali, cit., spec. p. 162 e s. ↑
- cfr. Tar Lazio, sez. III-bis, 22 marzo 2017, n. 3769 che ha affermato l’esistenza del diritto di accesso al codice sorgente per la qualificazione del software come documento amministrativo informatico nella considerazione che “la mera descrizione dell’algoritmo e del suo funzionamento in lingua italiana non assolve alla medesima funzione conoscitiva data dall’acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente”. ↑
- Sul ruolo riconosciuto al principio di trasparenza nelle procedure algoritmiche, cfr. Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 ove si afferma che l’algoritmo deve essere conoscibile “secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.”; cfr. S. Rossa (2025), Trasparenza e accesso all’epoca dell’amministrazione pubblica digitale, in R. Cavallo Perin, D.-U. Galetta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, cit., spec. 306 e s.; E. Carloni (2020), I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, cit. ↑
- Cfr. almeno: F. Cardarelli (2017), L’uso della telematica, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit.; S. Civitarese Matteucci-L. Torchia (a cura di) (2016), La tecnificazione, Firenze University Press, Firenze; F. Costantino (2016), Uso della telematica, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Giappichelli, Torino, pp. 242-260. ↑
- Cfr. già A. Masucci (2008), Semplificazione amministrativa ed amministrazione digitale. L’avvio del procedimento amministrativo per via telematica, in Nuove auton., 3-4, 2008, p. 539. ↑
- Cfr. per tutti G.M. Racca (2025), La digitalizzazione dei contratti pubblici: adeguatezza delle pubbliche amministrazioni e qualificazione delle imprese, in R. Cavallo Perin, D.-U. Galetta (a cura di), Diritto dell’amministrazione pubblica, cit., p. 391 e s. ↑
- Cfr. per tutti B. Gagliardi (2024), Il pubblico concorso come funzione amministrativa, cit., p. 193 e s. ↑
- Così Ordinanza ministeriale 88/2024 art. 7, co. II, co. VII. ↑
- L’iscrizione al Portale presuppone l’obbligo del candidato di dotarsi di credenziali per l’accesso al Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE) (art. 7, co. II-III, O.M. 16 maggio 2024, n. 88), con sanzione di inammissibilità di ogni istanza resa tardivamente o con altra modalità (art. 7, co. VII, O.M. 88/2024, cit.). ↑
- La verifica di norma richiede l’acquisizione dei log di accesso al sistema informatico in un dato momento sì da fornire prova dell’effettivo malfunzionamento nell’esatto momento dichiarato dalla parte esclusa dalla procedura. ↑
- Cfr. sul rapporto A. Bonaiti, S. Vaccari (2023), Soccorso istruttorio e procedure comparative. Un’analisi critica del principio di par condicio tra formalismo e logica di risultato, in Dir. amm., 2, p. 393 s. ↑
- Cfr. Tar Lazio, sez. III-ter, 7 maggio 2025, n. 8747 che rigetta il ricorso dell’operatore economico che ha inviato la domanda e non l’ha corretta in tempo utile poiché l’“errore di compilazione è stato quindi reso evidente dalla quantificazione del contributo in misura diversa rispetto a quella spettante. La società avrebbe dovuto emendare la svista in cui era incorsa trasmettendo una nuova istanza corretta, entro il termine di scadenza delle domande, debitamente incasellata nell’opzione invocata”. ↑
- Nei contratti pubblici è comune che sia lo stesso disciplinare di gara a indicare che “Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.” – “Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.” ↑
- Cfr. di recente Tar Lazio, sez. II-bis, 4 luglio 2025, n. 13209. ↑
- Si tratta di una scelta che l’ordinamento ha previsto affinché in ogni provincia siano costituite graduatorie (GPS), a cui le istituzioni scolastiche possono riferirsi successivamente allo scorrimento delle GAE, per attribuire le supplenze (art. 3, co. I, O.M. 88/2024). ↑
- La totale informatizzazione del procedimento de qua è stata oggetto di numerose modifiche legislative, cui hanno fatto seguito le ordinanze ministeriale per la disciplina di dettaglio; cfr. art. 4, co. VI-bis, l. 3 maggio 1999, n. 124, inserito dall’art. 1-quater, d.l. 2019, n. 126, d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, poi regolamentate con ordinanza ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, ordinanza ministeriale del 6 maggio 2022, n. 112 e di recente ordinanza ministeriale del 16 maggio 2024, n. 88 che definisce specifiche disposizioni per le procedure di aggiornamento, inserimento, trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. ↑
- Cfr. sul punto, Trib. Torino, sez. lavoro, 23 gennaio 2024, n. 124. ↑
- Cfr. Tar Lazio, sez. III-bis, 3 gennaio 2024, n. 124, secondo la quale gli aspiranti non dovrebbero indicare solo le sedi più comode, poichè, “Diversamente dovrebbero svolgersi continuamente tornate di nomine, perché in prima battuta tutti i candidati opterebbero per le sedi più “seducenti”, e comunque verrebbe concesso ad alcuni aspiranti, e non ad altri, di operare numerose volte opzioni di scelta. Un tale genere di sistema non può essere considerato manifestamente irragionevole, salve le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione in ordine all’eventuale adozione di una diversa modalità di selezione.” ↑
- Sulla correlazione esistente tra autoresponsabilità e semplificazione del procedimento amministrativo, cfr. almeno P. Lazzara (2008), I procedimenti amministrativi a istanza di parte. Dalla disciplina generale sul procedimento (l. 241/1990) alla direttiva servizi (2006/123/CE), Jovene, Napoli, p. 97 s.; Id. (2005), Procedimento e semplificazione il riparto degli oneri istruttori tra principio inquisitorio ed autoresponsabilità privata, Philos, Roma, passim; in termini generali sulla nozione di autoresponsabilità: S. Pugliatti (1959), voce Autoresponsabilità, in Enc. dir., IV, Giuffrè, Milano, p. 453 s.; più di recente: G. Civello (2016) voce Autoresponsabilità, in Dig. Disc. pen., agg. VIII, Utet, Torino, p. 102 s. ↑
- Per ridurre i ritardi sul sistema di reclutamento, la rinuncia all’incarico su una sede scelta in sede di presentazione di istanza di inserimento in graduatoria, comporta l’esclusione dell’individuo da altri turni di assegnazione, cfr. ex multis Trib. Benevento, sez. lavoro., 3 luglio 2023, n. 698. ↑
- Il calcolo è rimesso al sistema informatico sulla base di tutti i titoli inseriti dall’istante al momento di formulazione dell’istanza, purtuttavia, un eventuale errore potrebbe essere superato dall’intervento del dipendente con responsabilità dell’amministrazione dell’eventuale errato punteggio perché “l’algoritmo informatico elabora i dati inseriti dall’operatore”, cfr. ord. Trib. Napoli, sez. lavoro, 30 marzo 2021, n. 1. ↑
- Eccezione alla procedura concorsuale sono ammesse a fronte di “esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all’interno dell’amministrazione” che “possono giustificare la validità di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e solo a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti (v. sentenze n. 9 del 2010, n. 191 del 2007, n. 205 del 2004, n. 34 del 2004, n. 427 del 2007, n. 190 del 2005, n. 517 del 2002 e n. 141 del 1999)”, cfr. in punto Corte cost. 5 maggio 2010, n. 149. ↑
- Sul pubblico concorso come modalità ordinaria di assunzione del personale della pubblica amministrazione a cui si può “eccezionalmente derogare” e se “ricorrano straordinarie esigenze d’interesse pubblico”, cfr. ex multis Corte cost. 28 maggio 2014, n. 134; il principio si estende comprende le “ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio.”, cfr. ex multis Corte cost., 31 luglio 2013, n. 227. ↑
- Cfr. ex multis, Cons. st., sez. VII, 7 febbraio 2025, n. 989 che in tema di procedure di reclutamento ha consentito di ritenere ragionevoli le scelte del legislatore di introdurre un criterio di preferenza per coloro che hanno ottenuto l’abilitazione come “accettabile contemperamento tra le esigenze del buon andamento dell’azione amministrativa e quelle di tutela del precariato più antico e qualificato, ai fini della sua stabilizzazione”; ciò perché, nel caso di specie “tramite il suddetto dispositivo di accesso, ha consentito la stabilizzazione dei docenti precari maggiormente qualificati in ragione del titolo da loro posseduto, peraltro da loro ottenuto con uno studio dedicato e seguendo un percorso impegnativo mediamente lungo, fidando nella sua spendibilità futura, peraltro previsto già nella previgente normativa, quale titolo preferenziale per un futuro reclutamento definitivo nel ruolo dell’amministrazione scolastica.” Sul principio cfr. per tutti: M. Salerno (2020), Contributo allo studio del principio costituzionale del merito, Giappichelli, Torino, spec. p. 35 e s. ↑
- Cfr. Corte cost., 16 febbraio 2011, n. 41, laddove l’illegittimità costituzionale è stata dichiarata per violazione del principio del merito; ciò perché la previsione impugnata “deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.” ↑
- Si tratta delle ipotesi individuate nell’ordinanza ministeriale 88/2024 cit.; in generale, le eccezioni al principio meritocratico per disabili o altre categorie protette si giustificano per la lettura del principio di eguaglianza sostanziale che richiede un intervento pubblico per la rimozione di condizioni di disparità, cfr. B. Gagliardi (2024), Il pubblico concorso come funzione amministrativa, cit. spec. pp. 103-104. ↑
- In un caso simile, la disposizione che ha valorizzato il “mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale” è stata dichiarata incostituzionale proprio per violazione del criterio del merito (cfr. Corte cost. 9 febbraio 2011, n. 41); a contrario l’esclusione dalla procedura di reclutamento di coloro che sono privi di una abilitazione è costituzionalmente conforme perché presuppone “un’attività di formazione orientata alla funzione docente” specificatamente volta a far acquisire “la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche” (Corte cost. 130/2019), che sarebbe perciò titolo “non altrimenti sostituibile da altri titoli” perché “certifica il possesso della necessaria professionalità per l’esercizio della funzione docente, la quale a sua volta è ritenuta dal legislatore requisito imprescindibile per l’inserimento stabile nei ruoli dell’amministrazione scolastica” (Cons. st., sez. VII, 7 febbraio 2025, n. 989); cfr. Corte App. Milano, sez. lavoro, 19 febbraio 2024, n. 88; in senso conforme Corte App. Roma, sez. lavoro, 27 novembre 2024, n. 3605 laddove il mancato rispetto dell’ordine meritocratico delle graduatorie comporta il “diritto risarcitorio nei confronti dell’Amministrazione per il periodo lavorativo illegittimamente sottratto”. ↑
- Frequente è altresì l’ipotesi di un’esclusione di un soggetto collocato utilmente nelle GPS nel ruolo sostegno considerato rinunciatario perché il sistema informatico ha gestito le posizioni di altri soggetti considerati riservisti, pur non avendo i titoli abilitanti invece posseduti dal soggetto escluso, cfr. ex multis Trib. Frosinone, sez. lav., 22 marzo 2023, n. 324 con accertamento del diritto del ricorrente a ottenere l’assegnazione dell’incarico di supplenza annuale. ↑
- Cfr. ex multis Trib. Velletri, sez. Lavoro, 13 luglio 2023, n. 811 che seppur non entra nel merito del malfunzionamento si limita ad accogliere il ricorrente poichè “deve presumersi che la ricorrente sarebbe stata assegnataria di uno dei posti indicati per l’incarico di supplenza annuale, se l’algoritmo avesse avuto un corretto funzionamento, nel rispetto dei punteggi maturati dai concorrenti.” ↑
- Cfr. trib. Roma, 11 aprile 2024, n. 4325; con richiami alla sentenza TAR Lazio, sez. III-bis, 12 giugno 2023, n. 10016. ↑
- Cfr. Tar Lazio, sez. III-bis, 2 aprile 2024, n. 6353. ↑
- Cfr. Tar Lazio, sez. III-bis, 2 aprile 2024, n. 6353. ↑
- La precisa indicazione delle sedi prescelte è onere della parte esclusa che in sede giurisdizionale voglia far valere l’illegittimità della scelta e vedersi dichiarare il diritto all’assegnazione, perchè in caso contrario “non vi è prova..che il mancato conferimento dell’incarico di supplenza .. sia dipeso da un errore dell’amministrazione o dal malfunzionamento dell’algoritmo”, infatti “diverso sarebbe stato se la ricorrente avesse specificamente allegato e provato che le sedi indicate nella domanda, per la classe di concorso A048, fossero disponibili e assegnate a docenti con punteggio inferiore”, con conseguente non accoglimento del ricorso, cfr. Trib. Roma, sez. lavoro, 4 marzo 2024, n. 2618. ↑
- Cfr. ex multis Trib. Torino, sez. V, 12 maggio 2023, n. 743 che qualifica questo procedimento di assegnazione delle sedi come “contratto aleatorio” siccome “i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte”; Trib. Cuneo, sez. lavoro, 18 marzo 2025, n. 157. ↑
- Effetti pregiudizievoli si hanno altresì quando il candidato cautelativamente scelga tutte le sedi disponibili, poiché un’eventuale rinuncia per impossibilità di fatto di accettare la sede che ha formalmente indicato, comporta rinuncia e perciò esclusione da successive chiamate; infatti ogni rinuncia espressa o esclusione per come qui derivata – poiché equiparata a una rinuncia – comporta l’esclusione da altre nomine per l’intero anno scolastico (art. 12, co. XI, O.M. 88/2024) anche qualora vi siano nuove disponibilità di sedi. ↑
- Si tratta infatti di un meccanismo che deriva dall’aver opzionato tutte le sedi disponibili come scelta cautelativa, per non essere escluso dalla procedura, pur non essendo scelta compatibile con le “scelte personali assolutamente insindacabili”, cfr. Trib. Torino, 12 maggio 2023, n. 743. ↑
- Cfr. Cons. st., sez. VII, 28 marzo 2024, n. 2953 ove si afferma che “in ordine all’elemento positivo derivante dal nuovo contesto di digitalizzazione non può essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione dell’amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti” con la conseguenza che irrilevante è la limitazione dell’utilizzo alla sola attività vincolata o discrezionale perché “se nel caso dell’attività vincolata ben più rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà essere il ricorso a strumenti di automazione della raccolta e valutazione dei dati, anche l’esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze e, più in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi.”, con la quale si è confermata la legittimità dell’utilizzo di un algoritmo per l’abbinamento tra commissari e candidati, perché non lesiva dell’anonimato. ↑
- Per i contratti pubblici R. Cavallo Perin-M. Lipari-G.M. Racca (a cura di) (2022), Contratti pubblici e innovazioni per l’attuazione della legge delega, Jovene, Napoli; nell’amministrazione finanziaria l’utilizzo è consentito per individuare reti di relazioni esistenti tra soggetti al fine di prevedere il grado di rischio della realizzazione di fenomeni evasivi, elusivi e fraudolenti; la risultanza algoritmica viene sottoposta al contraddittorio del contribuente individuato (art. 12, co. VII, l. 27 luglio 2000, n. 212, c.d. Statuto dei contribuenti); cfr. E. Marello-A. Contrino (a cura di) (2023), La digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria tra contrasto all’evasione e tutela dei diritti del contribuente, voll. I e II, Giuffrè, Milano. ↑
- Sui compiti del responsabile del procedimento nel processo di digitalizzazione, cfr. D.-U. Galetta (2025), Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione (il procedimento amministrativo, fra diritto UE e tecnologie ICT), in R. Cavallo Perin, D.-U. Galetta (a cura di), Diritto dell’amministrazione pubblica, Giappichelli, Torino, spec. p. 86 e s.; sia consentito il rinvio a I. Alberti (2024), L’istruttoria nel procedimento amministrativo., cit., p. 70 e s. ↑
- Ad esempio, l’utilizzo di un algoritmo per l’estrazione a sorte di un componente la commissione di valutazione “non sopprime la fase della verifica del curriculum e l’autocertificazione del commissario estratto del possesso della necessaria competenza professionale nelle materie oggetto di concorso” (Cfr. Cons. st., sez. V, 8 gennaio 2025, n. 116). ↑
- In punto ex multis Trib. Napoli, sez. lavoro, 28 giugno 2022, n. 3677; in senso conforme Trib. Cuneo, sez. lavoro, 18 marzo 2025, n. 157 che afferma: “L’Amministrazione scolastica, per esaminare le richieste di assegnazione delle supplenze annuali, utilizza una procedura informatica basata su un algoritmo. La giurisprudenza di merito e amministrativa formatasi sul punto afferma che l’utilizzo nell’azione amministrativa di un sistema basato sull’algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati”. In termini generali in punto, cfr. almeno D.-U. Galetta (2025), Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione (il procedimento amministrativo, fra diritto UE e tecnologie ICT), cit., p. 77 e s. ↑
- Cfr. P. Lazzara (2016), Il responsabile del procedimento e l’istruttoria, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Giappichelli, Torino, 276 e s. ↑
- A ben vedere tale facoltà è consentita all’aspirante che non abbia conseguito ulteriori titoli già dichiarati (art. 3, co. IV, O.M. 88/2024), salvo dover comunque dichiarare nuovamente – anche se non soggetti a cambiamento – i titoli di preferenza (art. 5, d.p.r. decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). ↑
- Di recente il principio, di origine europea (Action plan su e-government 2016-2020) è stato cristallizzato nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 19; cfr. D.-U. Galetta (2022), Human-stupidity-in-the-loop? Riflessioni (di un giurista) sulle potenzialità e i rischi dell’Intelligenza Artificiale, in Federalismi.it, 22 febbraio 2022; cfr. già G. Carullo (2016), Big data e pubblica amministrazione nell’era delle banche dati interconnesse, in Conc. e merc., 1, p. 181. A ben vedere, l’istituzione dell’anagrafe nazionale dei docenti consentirà di archiviare ogni titolo, attività prestata, ogni altra informazione ritenuta rilevante relativa al singolo candidato e già dichiarata, richiedendo al dichiarante di dichiarare in un nuovo concorso solo quanto non già precedentemente dichiarato. In termini generali, cfr. G. Carullo (2025), Dati, banche dati e interoperabilità dei sistemi informatici nel settore pubblico, in R. Cavallo Perin, D.-U. Galetta (a cura di), Diritto dell’amministrazione pubblica, cit., spec. p. 263 e s.; sulla relazione tra interoperabilità delle banche dati e acquisizione di conoscenza, sia consentito il rinvio a I. Alberti (2024), L’istruttoria nel procedimento amministrativo., cit spec. p. 79 e s. ↑
- M. Della Scala (2016), Attività consultiva e semplificazione procedimentale, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, cit., p. 547. ↑
- E. Cardi (1990), L’istruttoria nel procedimento: effettività delle rappresentazioni ed elaborazione delle alternative, in Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell’amministrazione, Milano, spec. p. 114. ↑
- In termini più ampi per le correlazioni tra il contributo conoscitivo offerto dall’algoritmo e il parere e la valutazione tecnica, sia consentito il rinvio a I. Alberti (2024), L’istruttoria nel procedimento amministrativo., cit., pp. 153-171. ↑
- Cfr. di recente Cons. St. sez. V, 17 gennaio 2025, n. 366 che accoglie il ricorso con annullamento del provvedimento adottato dall’Agenzia Regionale della Puglia per le politiche attive del lavoro proprio per erroneità della formula matematica che ha escluso il candidato il cui punteggio era stato erroneamente calcolato; Cons. Stato, V, 22 agosto 2022, n. 7357. ↑
- Il tema presuppone di dar brevemente conto di alcune considerazioni sull’adeguatezza dell’organizzazione pubblica e, perciò, dei dipendenti e dei funzionari. L’adeguatezza tecnologica dell’amministrazione pubblica richiede il possesso di competenze tecnico-informatiche. Per i dipendenti pubblici, queste sono accertate in fase di accesso all’impiego pubblico (art. 37 d.lgs. 165/2001) e devono formare oggetto di obbligo di aggiornamento professionale (art. 8 d.lgs. 82/2005), con particolare attenzione all’uso di strumenti di intelligenza artificiale (artt. 13-14 Reg. UE n. 1689/2024). La capacità tecnologica, tuttavia, non attiene alla sola formazione dei dipendenti stessi, ma, più in generale, ai caratteri dell’organizzazione pubblica, poiché, come è noto, l’attribuzione dell’esercizio della funzione (art. 118, co. 1, Cost.) impone di per sé di avere e di mantenere i beni e le professionalità necessarie presso gli uffici preposti (art. 4 l. 241/1990), in misura sufficiente allo svolgimento delle funzioni che sono ritenute proprie. ↑
- Ex multis, si è avuto accertamento del diritto del ricorrente a vedersi conferire un incarico inizialmente non attribuito poichè “l’Amministrazione scolastica non si è avveduta, non avendo svolto le dovute verifiche”, cfr. Trib. Roma, sez. lavoro, 13 settembre 2023, n. 7733; in senso conforme Trib. Velletri, ordinanza del 3 marzo 2022, n. 3450, Trib. Frosinone, sentenza 11 febbraio 2022, n. 2813. ↑
- L’attività di verifica non pare pregiudicare l’esigenza di celerità delle procedure, poiché “rientra tra le ordinarie attività proprie dell’amministrazione connesse al buon andamento della pubblica amministrazione”, cfr. Corte App. Milano, sez. lavoro, 5 dicembre 2024, n. 757. ↑
- A contrario, si è ritenuto che questa procedura sia “semplicemente una scelta gestionale e organizzativa, chiara e trasparente, non necessitante quindi di una “riserva di umanità”, coerente con l’esigenza di una sollecita definizione della procedura ed una efficiente gestione delle assegnazioni delle sedi.”, cfr. Tar Lazio, sez. III-bis, 2 agosto 2024, n. 15648 che nel dichiarare improcedibile il ricorso si richiama ai precedenti in materia che non hanno ritenuto di dichiarare l’annullamento di questo meccanismo di assegnazione. ↑
- Si rimanda alle sentenze supra citate che talvolta hanno accertato il diritto del ricorrente ad essere titolare della cattedra, condannando l’amministrazione a riconoscere il punteggio che il ricorrente avrebbe ottenuto se avesse potuto svolgere l’attività, es. cfr. Trib. Cuneo, sez. lavoro, 18 marzo 2025, n. 157; in altri casi, si è però assistito al rigetto del ricorso in considerazione della legittimità della procedura (cfr. Tar Lazio, sez. III-bis, 3 gennaio 2024, n. 124), pur irragionevole, per le ragioni che si sono richiamate. ↑
- Si ritiene che l’intervento umano valga ad attenuare la decisione completamente automatizzata, escludendone una esclusività della procedura, cfr. per tutti G. Gallone (2023), Riserva di umanità e funzioni amministrative. Indagine sui limiti dell’automazione decisionale tra procedimento e processo, Cedam, Padova. ↑
- In senso contrario, in termini di esclusività del procedimento automatizzato che “non lascia spazio di discrezionalità agli uffici scolastici”, cfr. Corte di appello di Roma, sez. lavoro, 10 dicembre 2024, n. 4366. ↑
- Cons. st., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 che annulla il provvedimento del Ministero adottato con algoritmo in assenza di idonee garanzie che consentissero di correggere gli errori prodotti dalla decisione algoritmica. ↑
- A ben vedere, ciò deriva dalla declinazione del diritto ad una buona amministrazione (art. 41, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), cfr. per la correlazione tra il principio e le nuove tecnologie, D.-U. Galetta (2025), Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione (il procedimento amministrativo, fra diritto UE e tecnologie ICT), cit. 88 e s. ↑
- Tar Lazio, sez. III-bis, 22 marzo 2017, n. 3769. ↑
- Cfr. R. Cavallo Perin, I. Alberti (2025), Atti e procedimenti amministrativi digitali, cit., spec. 164. ↑
- Il responsabile del procedimento amministrativo potrebbe infatti “adottare soluzioni organizzative concrete” sì da rendere effettiva la partecipazione dei partecipi e la riduzione delle ipotesi di irragionevolezza delle decisioni algoritmiche; in tal senso cfr. D.-U. Galetta (2022), Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare, cit. spec. 114. ↑
- Sia consentito il rinvio a I. Alberti (2021), La partecipazione procedimentale per legittimare gli algoritmi nel procedimento amministrativo, in R. Cavallo Perin (a cura di), L’amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull’intelligenza artificiale, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Torino, p. 295 s. ↑
- Di recente, Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 ribadisce che “l’utilizzo di procedure robotizzate non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa”. ↑
