La disciplina della partecipazione dei sottosegretari alle attività del Consiglio regionale piemontese: un modello tra definizione e rimodulazione
Luca Imarisio[1]
(Abstract) ITA
Il lavoro analizza le implicazioni delle revisioni apportate al regolamento del Consiglio regionale della Regione Piemonte volte a disciplinare la partecipazione dei sottosegretari alle attività del Consiglio, valutandole sia in ordine ai rapporti tra esecutivo regionale e Consiglio regionale, sia in ordine ai rapporti tra Presidente della Giunta e Giunta.
(Abstract) EN
The paper analyses the implications of the revisions made to the Rules of Procedure of the Regional Council of the Piedmont Region aimed at regulating the participation of the undersecretaries in the activities of the Council, evaluating them both in relation to the relationship between the regional executive and the Regional Council, and in relation to the relationship between the President of the regional Executive Board and the Executive Board itself.
Sommario:
1. L’introduzione della figura dei sottosegretari nell’esecutivo regionale piemontese – 2. Il seguito regolamentare dell’introduzione dei sottosegretari alla presidenza della Giunta regionale – 3. Le implicazioni in ordine ai rapporti tra esecutivo regionale e Consiglio regionale – 4. Le implicazioni in ordine ai rapporti tra Presidente della Giunta e Giunta
1. L’introduzione della figura dei sottosegretari nell’esecutivo regionale piemontese
Con la deliberazione DCR 226 – 22220 del 21 ottobre 2025 il Consiglio regionale del Piemonte ha apportato una modifica al proprio regolamento interno volta a disciplinare la partecipazione ai lavori del Consiglio regionale e degli organi consiliari dei sottosegretari, la figura istituzionale introdotta nell’ordinamento piemontese a seguito della legge statutaria n. 8 del 13 settembre 2023[2].
Tale revisione statutaria ha tratteggiato in termini piuttosto vaghi la figura: per quanto concerne il processo di nomina e lo status giuridico, l’art. 50, comma 5 bis dello Statuto piemontese prevede che i sottosegretari siano nominabili e revocabili ad opera del Presidente della Giunta, nel numero massimo di 2, e che della loro nomina sia data comunicazione al Consiglio regionale, rinviando a una legge regionale la determinazione del loro trattamento economico, del loro stato giuridico, nonché delle relative cause di incompatibilità e ineleggibilità. In attuazione di tale previsione, la legge regionale piemontese n. 15 del 31 luglio 2023 ha quindi previsto (art. 1) che i sottosegretari possano essere nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale, disponendo (art. 2) per i sottosegretari non consiglieri l’attribuzione di una indennità pari a quella prevista per i consiglieri regionali (integrata da un’indennità di funzione)[3] ed estendendo anche ad essi gli obblighi di pubblicità spettanti ai consiglieri.
Per quanto concerne le funzioni di tale nuova figura istituzionale, l’art. 50, comma 5 ter dello Statuto prevede invece che i sottosegretari coadiuvino il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell’ambito delle sue funzioni, partecipando senza diritto di voto alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte. Una indicazione di funzioni poco definita, anche in merito a profili rilevanti quali, ad esempio, la possibilità di attivazione di forme di responsabilità politica nei confronti del Consiglio regionale. Un’analogia solo parziale si può delineare nel raffronto con una figura, riscontrabili a livello statale, quali quella di Sottosegretario alla presidenza del Consiglio “ulteriore” rispetto a quello avente le funzioni di segretario verbalizzatore dell’organo collegiale[4], in ragione di una più univoca collocazione di tali figure nell’architettura dell’esecutivo statale, oltre che di un più definito ambito di attribuzioni. Del resto anche la denominazione di sottosegretario appare riconducibile ad una sorta di mutuazione della terminologia riscontrabile a livello statale, il cui recepimento a livello regionale comporta peraltro una certa improprietà lessicale: mentre a livello statale il termine sottosegretario deriva, per lo meno nella sua originaria variante ministeriale, dalla previsione di un ruolo di collaborazione rispetto a una figura cui spetta la qualifica formale di Segretario di Stato, a livello regionale si riscontra la presenza di “sottosegretari”, senza che questi risultino collocati in posizione ausiliaria rispetto ad organi formalmente qualificati come “segretari”. Una funzione di segreteria (o sotto-segreteria), inoltre, è comunemente riferita a una posizione operante in relazione ad organo specifico, mentre la normativa piemontese concernente i sottosegretari non chiarisce, né a livello statutario, né a livello legislativo, né nel contesto degli atti di nomina, se tali figure siano da qualificare come sottosegretari della Giunta o della presidenza della Giunta (o, ancora, data la possibilità, prevista dalla riforma regolamentare del 2025,[5] di ricevere incarichi anche da parte dei singoli assessori, degli assessori stessi): la natura delle attribuzioni fondamentali, per previsione statutaria delegate dal Presidente della Giunta, induce a propendere per la qualifica di sottosegretari alla presidenza della Giunta, coerentemente del resto alle denominazioni riscontrabili nelle comunicazioni istituzionali[6]. E nella stessa direzione si pone fondamentalmente la modifica del Regolamento consiliare dell’ottobre 2025, nel delineare, come si dirà, una separazione piuttosto netta tra le attribuzioni dei sottosegretari e quelle degli assessori, pur con una rilevante eccezione[7]. Alla vaghezza delle attribuzioni definite a livello di fonti istitutive fa per altro verso riscontro una prassi, riscontrabile tanto a livello statale che regionale, di attribuzione di deleghe specifiche formalizzate già alla costituzione dell’organo esecutivo collegiale[8]; prassi che tuttavia non risulta accolta, per lo meno in sede di prima istituzione della figura, nella Regione Piemonte, riscontrandosi nomine di sottosegretari senza funzioni ab origine definite e formalizzate[9].
La figura del sottosegretario nel contesto degli ordinamenti regionali pare del resto un elemento da un lato introdotto ormai in una pluralità di contesti[10] (e in altri ancora oggetto di proposte di introduzione[11]), ma per altri versi frequentemente controverso in ordine alla sua natura istituzionale e alle sue implicazioni sulle dinamiche della forma di governo regionale[12].
2. Il seguito regolamentare dell’introduzione dei sottosegretari alla presidenza della Giunta regionale
In tale contesto dai contorni ancora non del tutto definiti, un ulteriore rilevante passaggio nel delineare l’insieme delle implicazioni dell’introduzione a livello statutario della figura dei sottosegretari nel contesto dell’esecutivo regionale piemontese è stata l’adozione, con la deliberazione DCR 226 – 22220 del 21 ottobre 2025, di significative modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte volte a disciplinare la partecipazione dei sottosegretari ai lavori del Consiglio regionale e degli organi consiliari. Rilevante anche per le sue implicazioni, tra il resto, sugli equilibri tra l’esecutivo regionale e il Consiglio regionale e tra l’organo esecutivo collegiale e il suo presidente[13]. L’intervento approvato prevede di accorpare le previsioni relative ai sottosegretari in un unico nuovo articolo del Regolamento interno del Consiglio regionale, numerato 67 bis. Il primo comma del nuovo articolo prevede l’accesso dei Sottosegretari ai banchi della Giunta e l’applicabilità agli stessi della disciplina prevista dall’art. 62 del Regolamento interno in tema di disciplina delle sedute. Il successivo secondo comma, relativo ai Sottosegretari che non ricoprano la carica di Consigliere regionale, risulta invece costruito in negativo, prevedendo che essi “non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti di cui agli artt. 22 e 22 bis, delle Commissioni speciali di cui all’art. 43 né delle Giunte di cui agli artt. 17 e 19 e la loro presenza non viene computata al fine della determinazione del numero legale”. I successivi commi terzo e quarto definiscono le attribuzioni dei Sottosegretari nell’ambito dei lavori del Consiglio e dei suoi organi, in termini tali da configurarli quali esclusivi fiduciari del Presidente della Giunta regionale: il comma terzo, relativo alla partecipazione alla discussione nel contesto delle commissioni consiliari, ammette la presenza dei sottosegretari “esclusivamente nell’ambito dei compiti e delle funzioni, non delegate agli assessori, in cui espressamente coadiuvano il Presidente della Giunta regionale, con il possibile supporto di un funzionario della Giunta regionale”. Il comma quarto, relativo invece alla partecipazione ai lavori del plenum del Consiglio, prevede che i Sottosegretari possano “parlare per comunicazioni al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 56 [Comunicazioni della Giunta, n.d.r.], nell’ambito delle competenze in capo al Presidente della Giunta regionale, esclusivamente sulle materie non delegate agli assessori”. Tali due previsioni paiono escludere, dunque, che il ruolo ausiliario dei sottosegretari possa esplicarsi anche nei confronti degli assessori e in vece degli stessi. Possibilità invece ammessa dal successivo comma quinto, che nel suo incipit dispone che i Sottosegretari possano “rispondere alle interrogazioni di cui all’art. 99, alle interrogazioni a risposta immediata di cui all’art. 100, nonché alle interpellanze di cui all’art. 101, esclusivamente sulle materie non delegate agli assessori”, salvo poi correggere la rigidità di tale esclusione, prevedendo che essi “Possono, altresì, rispondere, in relazione alle materie delegate agli assessori, su espresso incarico dell’assessore interessato”. Non risulta invece esplicitamente regolata la possibilità di intervento dei sottosegretari alla conferenza dei capigruppo a nome dell’esecutivo regionale e, per quanto il tema sia stato oggetto di confronto nel contesto della discussione in Consiglio regionale della proposta di modifica[14], il tenore delle disposizioni parrebbe escludere tale possibilità. Limitatamente all’attività di interlocuzione con il Consiglio rispetto a interrogazioni e interpellanze, i sottosegretari paiono dunque allargare il proprio ruolo a quello di ausiliari dell’insieme dei componenti dell’esecutivo regionale, intervenendo dunque anche su materie rispetto alle quali non esercitano ordinariamente le proprie funzioni. Questo elemento di “elasticità funzionale” concorre in qualche misura a ridefinire il profilo istituzionale dei Sottosegretari nel contesto dell’ordinamento regionale piemontese: per quanto le loro funzioni li rendano figure chiamate a coadiuvare prioritariamente il Presidente della Giunta, l’ulteriore possibilità di intervenire in Consiglio per rispondere a nome dell’esecutivo anche in materie formalmente delegate agli assessori, e sulla base di un semplice (e, si presume, anche occasionale) incarico, non di una delega formale, pare delineare la figura dei Sottosegretari, in termini rimasti sinora inespressi, quali peculiari “fiduciari dei componenti della Giunta”.
3. Le implicazioni in ordine ai rapporti tra esecutivo regionale e Consiglio regionale
Nel contribuire a delineare (e, come si è detto, per taluni profili ad ampliare) le attribuzioni dei Sottosegretari, la disciplina dettata a livello di Regolamento interno del Consiglio regionale incide per altro verso sui rapporti tra esecutivo regionale e Consiglio. Proprio la previsione da ultimo segnalata, relativa alla possibilità di rispondere a interrogazioni e interpellanze in vece non solo del Presidente della Giunta ma anche dei singoli assessori, nel contesto del dibattito sviluppatosi in Consiglio regionale nella seduta di approvazione delle modifiche regolamentari è stata oggetto di rilievi critici da parte di diversi esponenti dell’opposizione consiliare: il rischio paventato è apparso quello di indurre potenzialmente una prassi di ulteriore sottrazione dei componenti dell’esecutivo regionale ad una interlocuzione con il Consiglio, limitando le già scarse opportunità di esercizio delle funzioni conoscitive e di controllo proprie dell’organo assembleare[15]. Ciò in un contesto, d’altra parte, nel quale l’introduzione, anche nell’ordinamento piemontese, della (per taluni profili controversa)[16] figura dei consiglieri supplenti, che a partire dalla XII consiliatura sono chiamati a sostituire i consiglieri regionali nominati assessori, potrebbe porre questi ultimi in un rapporto più marcatamente dialettico rispetto all’organo assembleare: con questo rendendo particolarmente rilevante la partecipazione personale degli assessori (non più consiglieri) all’interlocuzione con il Consiglio nelle forme istituzionali e particolarmente delicate le implicazioni di misure che ne possano, per contro, prefigurare un disimpegno ulteriore dall’aula. Da parte degli esponenti della maggioranza consiliare si presenta invece il testo quale punto di compromesso rispetto alle istanze dell’opposizione volte a scongiurare un allontanamento degli assessori dalle attività del Consiglio, sottolineando la scelta di escludere la possibilità di intervento dei sottosegretari nell’ambito dei lavori di commissione in materie di competenza assessorile[17].
Le potenzialità della nuova figura istituzionale in relazione ai rapporti tra Giunta e Consiglio andranno valutate anche alla luce della prassi applicativa: nel contesto piemontese, con la presenza nella Giunta della XII consiliatura di un assessore espressamente delegato ai rapporti con il Consiglio regionale, pare più problematico immaginare un ruolo incisivo ed organico dei sottosegretari (che non con tale assessore sono chiamati a relazionarsi, bensì con il Presidente della Giunta) quali figure istituzionali di raccordo tra esecutivo e organo assembleare. In altri contesti, come in quello lombardo, la scelta è stata invece (nell’attale XII consiliatura) quella di conferire la delega ai rapporti con il Consiglio ad uno dei quattro sottosegretari alla presidenza della Giunta regionale, con implicazioni istituzionali inevitabilmente diverse (anche in ordine alla sottrazione alla collegialità della Giunta e alla più stretta attrazione alla sfera della presidenza della materia dei rapporti con il Consiglio).
Al di là del controverso impatto potenziale sulla presenza in Consiglio degli assessori, più univocamente prefigurabile appare un impatto della figura dei sottosegretari sulla presenza in Consiglio del Presidente di Giunta, in un contesto complessivamente già connotato da una segnalata tendenza[18] al progressivo ridimensionamento della presenza dei Presidenti di Giunta all’attività dei Consigli.
4. Le implicazioni in ordine ai rapporti tra Presidente della Giunta e Giunta
Anche in connessione a quanto da ultimo osservato, un ulteriore profilo di riflessione può risultare quello relativo alla valutazione delle implicazioni dell’introduzione della figura dei sottosegretari alla presidenza della Giunta, per come configurati dalla disciplina statutaria piemontese e dalle recenti modifiche al Regolamento consiliare, sulle dinamiche decisionali e sugli equilibri interni all’esecutivo regionale, in particolare rispetto al rapporto tra elemento monocratico ed elemento collegiale nel contesto dell’esecutivo regionale.
Diffuso e consolidato appare il rilievo di una posizione baricentrica assunta dal Presidente della Giunta quale figura di vertice monocratico dell’esecutivo regionale, anche rispetto alla collegialità della Giunta, nelle dinamiche della forma di governo regionale italiana “standard”[19]. Giunta che pare subire un’evoluzione verso un modello nel quale le sue funzioni sono prevalentemente riconducibili al raggiungimento di mediazioni tra le diverse componenti della maggioranza regionale nell’attuazione di un indirizzo politico già sostanzialmente definito dal suo Presidente[20].
In tale prospettiva, la nuova figura istituzionale dei sottosegretari alla presidenza della Giunta pare suscettibile di contribuire ad un ulteriore potenziale rafforzamento della centralità assunta dal Presidente della Giunta, per lo meno da due punti di vista. In primo luogo, attraverso l’opportunità di non conferire deleghe assessorili, trattenendo le competenze relative in seno alla presidenza, in materie delicate e complesse per le quali una figura dedicata di profilo politico risulti comunque necessaria: attraverso il ricorso, per l’esercizio della direzione politica in tali ambiti, a figure istituzionali, quali quelle dei sottosegretari, poste in un rapporto fiduciario diretto con il Presidente della Giunta, al di fuori dell’elemento di collegialità che lega i componenti della Giunta stessa, il controllo da parte della presidenza della giunta sul relativo esercizio pare suscettibile di divenire più pieno e diretto. D’ altra parte i sottosegretari potrebbero costituire uno strumento per l’enucleazione e valorizzazione di funzioni e prerogative della presidenza della Giunta, anche estranee ai tradizionali ambiti delle deleghe assessorili, che, senza essere esercitate da specifiche figure istituzionali, sarebbero rimaste inespresse, o espresse al di sotto delle potenzialità. Anche la scelta compiuta nel contesto dell’ordinamento piemontese di non prevedere la formalizzazione di specifiche deleghe conferite dal Presidente ai sottosegretari, ma solo il conferimento di incarichi di collaborazione, non stabilmente formalizzati sin dalla nomina, può costituire per un verso un elemento di ulteriore elasticità e flessibilità dell’esecutivo regionale, ma per altri aspetti lega i sottosegretari al Presidente in un rapporto di tipo personale, più opaco e segnato da una sostanziale dipendenza e subalternità.
A tale quadro, già delineato nei suoi contorni dalla riforma statutaria piemontese del 2023[21], il più recente intervento a livello di regolamento consiliare non pare aggiungere significativi apporti, se non nel senso di confermare gli elementi di potenziale criticità rispetto all’eventualità di un ulteriore enfatizzazione del ruolo del Presidente di Giunta: si possono peraltro segnalare anche rilievi critici di segno opposto rispetto alle dinamiche prefigurate, volti a sottolineare come la scelta normativa operata con la revisione regolamentare del 2025, rimettendo ai singoli assessori la scelta in ordine alla eventualità di incaricare un sottosegretario di rispondere a un’interrogazione o a un’interpellanza relativa alle materie di competenza del proprio assessorato, potrebbe configurare una sottrazione alla presidenza della Giunta del controllo sulle forme dell’interlocuzione con il Consiglio[22].
Al di là di tale specifico profilo, il modello delineato dalla riforma del regolamento consiliare, pare complessivamente inserirsi in una dinamica applicativa delle previsioni statutarie relative ai sottosegretari regionali che ne confermano un ruolo complessivamente ancillare rispetto alla Presidenza della Giunta: anche la previsione di specifiche limitazioni in ordine al loro potenziale ruolo nelle attività consiliari (ricondotto dal regolamento “esclusivamente” alle materie non delegate agli assessori[23]) pare anzi enfatizzare il legame esclusivo e personale con il Presidente della Giunta, concorrendo potenzialmente a consolidare le tendenze “monocratiche” della forma di governo regionale.
- Professore Associato di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino. ↑
- Su tale figura, Calvo M. (2023), L’introduzione dei sottosegretari nella Giunta regionale piemontese: nuovi “amici della democrazia” o costi ulteriori per i cittadini?, in questa rivista, n. 2, pp. 57 ss. ↑
- Sulla controversia sorta sul piano politico in ordine alle conseguenze economiche dell’introduzione dei sottosegretari nell’ordinamento piemontese, Calvo M. (2023), L’introduzione dei sottosegretari, cit., pp. 60 ss. ↑
- Secondo quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988, art. 10, comma V, “Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi”. ↑
- V. infra, § 3. ↑
- trasparenza.regione.piemonte.it/organizzazione/titolari-incarichi-politici-amministrazione-direzione-governo ↑
- Su tali profili v. infra, § 2. ↑
- A livello statale, nella XIX legislatura, si consideri ad esempio la figura del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giovanbattista Fazzolari, titolare della delega all’attuazione del programma di Governo. Prassi di conferimento di deleghe formalizzate già alla costituzione dell’organo esecutivo collegiale si riscontrano ad esempio nel contesto della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it/giunta/sottosegretari ↑
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 del primo luglio 2024 prevede infatti di “nominare sottosegretari, ai sensi dell’art. 50, commi 5 bis e ter, dello Statuto della Regione Piemonte e degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 15/2023, Porchietto Claudia e Preioni Alberto, che coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e nell’ambito delle sue funzioni, con effetto dalla data del presente decreto e con cessazione ai sensi dell’art. 50, comma 2, dello Statuto regionale”. ↑
- Per una ricognizione delle esperienze precedenti all’introduzione nel contesto piemontese, Calvo M. (2023), L’introduzione dei sottosegretari nella Giunta regionale piemontese, cit., p. 58 s. La figura del sottosegretario è stata successivamente (re)introdotta anche nell’ordinamento della regione Calabria, attraverso la revisione statutaria operata dalla legge regionale n. 9 del 3 marzo 2026 ed il successivo intervento di attuazione approvato con la legge regionale n. 12 del primo aprile 2026. Sulle controversie politiche in ordina a tali passaggi (riconducibili, in primo luogo, al tema dei costi connessi a tali nuove figure), S.M., Calabria, Guerra sui sottosegretari in Regione: partono le firme per cancellare le poltrone, in www.quicosenza.it, 5 aprile 2026. ↑
- Nell’ordinamento regionale della Liguria, l’istituzione dei sottosegretari, inizialmente prevista nell’ambito del progetto di revisione statutaria poi approvato il 16 settembre 2025, è stata oggetto di stralcio dalle previsioni approvate. ↑
- Da ultimo, Frega S. (2025), Le modifiche allo Statuto della Regione Liguria: dalla prorogatio all’aumento del numero di Assessori regionali, passando per la disciplina delle deleghe, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, §5. ↑
- V. infra, rispettivamente § 3 e § 4. ↑
- Seduta del 21 ottobre 2025, reperibile in: www.cr.piemonte.it/seduteconsiglio/interventi/appl/seduta.php?numero_seduta=061&data_seduta=21-10-2025 ↑
- Così Unia A. (M5S), seduta del 21 ottobre 2025. ↑
- Critiche rispetto a tale soluzione istituzionale, in ragione dei rischi di compromissione del principio di libertà del mandato e di depotenziamento delle funzioni di controllo del Consiglio sulla Giunta, sono ad esempio espresse in Spadacini S., Bassanini F., Casanova D. (2025), Forma di governo delle Regioni: una valutazione dei suoi risultati e una proposta di riforma, in Astrid Rassegna, pp. 42 ss. ↑
- Così Riva Vercellotti C. (FdI), seduta del 21 ottobre 2025. ↑
- Tarli Barbieri G., La forma di governo nelle Regioni a Statuto ordinario: il ruolo del Presidente e i rapporti con lo Stato, in Il Diritto della Regione, 2023, p. 114. ↑
- Recentemente, nella vasta bibliografia, rispetto alle dinamiche tra esecutivo e Consiglio regionale, Spadacini S., Bassanini F., Casanova D. (2025), Forma di governo delle Regioni, cit., 20 ss., ove espressamente si delinea un modello nel quale la stabilità viene conseguita a scapito dell’equilibrio costituzionale tra esecutivo e legislativo regionali. D’altra parte, si sottolineano, pur entro tale quadro, elementi di perdurante vitalità (e di relativa autonomia) nell’attività dei Consigli in Tarli Barbieri G., La forma di governo nelle Regioni a Statuto ordinario, cit., pp. 111 ss. In ordine al più specifico profilo relativo all’accentramento delle funzioni di governo nella figura del Presidente della Giunta, rispetto alla Giunta stessa e ai singoli assessori, Camerlengo Q. (2013), I rapporti tra il Presidente della Giunta e gli assessori: profili di diritto regionale comparato, in Le Regioni, pp. 529 ss. ↑
- In questo senso Furlan F. (2021), Il Presidente della Regione 2.0 (tra Costituzione, fonti regionali e prassi), Torino, Giappichelli, pp. 221 s. ↑
- In relazione al confronto sviluppatosi in tale contesto rispetto ai profili richiamati, Calvo M., L’introduzione dei sottosegretari nella Giunta regionale piemontese, cit., p. 61 s. ↑
- In questo senso Ravetti D. (PD), seduta del 21 ottobre 2025, che si esprime, in relazione a tale profilo, nei termini di un “commissariamento” del Presidente della Giunta. ↑
- V. supra, § 2. ↑
