Aspetti pubblicistici della natura degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)

Luca Ostengo[1]

Abstract (ITA)

Prendendo le mosse dall’origine normativa degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), lo studio intende indagare i profili, di carattere pubblicistico, sottesi alla disciplina degli organismi medesimi. Se nota è la loro funzione nell’ambito della disciplina della crisi d’impresa, meno conosciuti sono invece i riflessi pubblicistici della loro disciplina. Sotto il profilo funzionale, gli OCC svolgono un ruolo di ausilio non solo al debitore sovraindebitato, ma anche all’autorità giudiziaria e alla collettività, nella prestazione dei servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento. Sotto il profilo strutturale, il D.M. n. 202/2014 definisce l’OCC come “articolazione interna” di enti pubblici (Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Università pubbliche) o di soggetti istituzionali (Camere di Commercio, Ordini professionali, Segretariati sociali). In ultimo, il focus dell’indagine viene incentrato sul modello regionale piemontese, analizzando l’offerta di servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento sul territorio, nonché le forme di sostegno alle iniziative di sovraindebitamento previste dalla disciplina regionale.

Abstract (EN)

Taking its starting point from the regulatory origin of debt restructuring bodies, this study aims to investigate the public law aspects underlying the regulation of such bodies. While their function within the framework of business crisis regulation is well known, the public law implications of their regulation are less familiar. From a functional perspective, OCCs perform an auxiliary role not only for the over-indebted debtor, but also for the judicial authority and the community. From a structural perspective, Ministerial Decree No. 202/2014 defines the OCC as an “internal division” of public entities (Municipalities, Provinces, Metropolitan Cities, Regions, Public Universities) or institutional bodies (Chambers of Commerce, Professional Orders, Social Secretariats). Finally, the focus of the investigation is centered on the Piedmont regional model, analyzing the provision of over-indebtedness crisis management services in the territory, as well as the forms of support for over-indebtedness initiatives provided by regional regulations.

Sommario:

1. Premessa: l’introduzione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento nell’ordinamento nazionale – 2. Le funzioni degli organismi di composizione della crisi nella disciplina della crisi da sovraindebitamento – 3. I profili pubblicistici di interesse – 3.1. I profili pubblicistici di interesse sotto il profilo funzionale/sostanziale – 3.2. I profili pubblicistici di interesse sotto il profilo formale/strutturale. 4. Analisi del modello regionale piemontese – 5. Conclusioni

1. Premessa: l’introduzione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento nell’ordinamento nazionale

Costituisce ormai concetto acquisito, nell’ordinamento nazionale, che il diritto della crisi (già diritto “fallimentare”) non involga più le sole imprese esercenti attività commerciali che presentino i requisiti soggettivi e oggettivi di “fallibilità”[2], bensì ricomprenda oggi, nel proprio perimetro normativo, anche le c.d. imprese minori, i consumatori, i professionisti ed altri soggetti puntualmente individuati che si trovino in condizioni di sovraindebitamento[3].

Richiamando la definizione originariamente contenuta nella L. n. 3/2012[4] – che, come si vedrà, costituisce la fonte normativa di riferimento della materia della composizione della crisi da sovraindebitamento (sino all’introduzione del recente Codice della crisi e dell’insolvenza) – per sovraindebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente[5].

La Legge n. 3/2012 ha disciplinato la materia della crisi da sovraindebitamento introducendo specifici strumenti di composizione della medesima.

Tali strumenti (definiti “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”) – ovvero sia l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio – erano riservati ai soggetti non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali, ovverosia al consumatore, definito quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali[6].

È bene precisare come la disciplina prevista dalla Legge n. 3/2012 trovi ancora oggi applicazione in relazione alle domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore dell’odierno Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), al quale occorre oggi fare riferimento per l’avvio di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento[7].

All’interno del contesto normativo delineato dalla Legge n. 3/2012 trovano collocazione gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

I citati organismi sono oggi definiti, dal Codice della crisi d’impresa, come gli “organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice[8].

Come si esporrà oltre, sin dalla loro introduzione normativa il legislatore ha riconosciuto, agli organismi medesimi, funzioni di ausilio al debitore, che si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, nella predisposizione e presentazione della domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore o della proposta di piano del consumatore oppure, ancora, della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio.

Se questa è la funzione primaria degli organismi di composizione della crisi, è sin d’ora opportuno rilevare come il legislatore abbia inteso radicare sul territorio gli organismi di composizione della crisi, richiedendo che il debitore si rivolga – per poter avviare l’iter di predisposizione e presentazione della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento – ad un organismo avente sede nel circondario del tribunale competente.

Come si vedrà oltre, la presenza territoriale degli Organismi di composizione della crisi è andata accentuandosi nel corso degli anni.

Nel primo periodo successivo all’entrate in vigore della L. n. 3/2012, infatti, non era infrequente la presentazione di una domanda di nomina del gestore della crisi direttamente presso il Tribunale competente, in assenza di organismi previsti sul territorio[9].

Ad oggi, invece, come si vedrà anche mediante l’esame del modello piemontese, il territorio nazionale assiste ad una capillare diffusione degli organismi ai quali il soggetto in condizioni di sovraindebitamento può rivolgersi.

Tanto premesso, la Legge n. 3/2012, pur disciplinando il ruolo e la funzione degli Organismi di composizione della crisi, nulla prevedeva in ordine alle modalità e alle forme per la loro costituzione.

Tali previsioni erano demandate ad un regolamento di successiva adozione successivamente introdotto con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014[10], tuttora in vigore e richiamato dallo stesso Codice della crisi e dell’insolvenza.

Tuttavia, il legislatore, con la L. n. 3/2012, pur non dettando la disciplina di dettaglio circa la loro costituzione, già esponeva alcune rilevanti previsioni normative di principio.

In primo luogo, come previsto dall’art. 15 L. n. 3/2012, la costituzione degli Organismi di composizione della crisi era (ed è tuttora) riservata agli “enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento” di successiva introduzione (il Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014).

Inoltre, il legislatore ha previsto l’iscrizione degli Organismi “in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia” (art. 15, co. 2, L. n. 3/2012).

In ultimo, si è premurato di prevedere che “dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi (…) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Gli aspetti sopra considerati rappresentano primari profili di carattere prettamente pubblicistico, che informano, sin dalla loro introduzione, la disciplina degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In altri termini, l’introduzione degli Organismi di composizione, nel panorama normativo nazionale, evidenzia la rilevanza pubblicistica che il legislatore ha inteso attribuire alla regolazione della crisi da sovraindebitamento, in considerazione dei benefici che un’ordinata e attenta gestione della crisi apporta agli interessi della collettività. Si ritiene opportuno evidenziare sin d’ora come l’attività, demandata dall’ordinamento agli organismi di composizione in esame, sia la prestazione di un vero e proprio servizio di gestione della crisi. Servizio che, come si vedrà, presenta analogie con i servizi pubblici di interesse generale ovvero con i servizi sociali erogati sul territorio.

2. Il ruolo degli organismi di composizione della crisi nella disciplina della crisi da sovraindebitamento

Al fine di individuare il ruolo degli Organismi di composizione è necessario prendere le mosse dalla ratio istitutiva degli stessi nell’ordinamento nazionale.

Come sopra evidenziato, gli organismi in esame sono stati introdotti dal legislatore con la L. n. 3/2012 che, intervenendo a disciplinare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha inteso prevedere che il debitore in condizioni di sovraindebitamento possa avvalersi dell’assistenza di un soggetto terzo, costituito presso “enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità” (v. art. 15, co. 2, L. n. 3/2012).

L’essenziale funzione degli Organismi è dunque da individuarsi nell’“ausilio” al debitore nell’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In tali termini si esprime letteralmente la L. n. 3/2012 negli articoli 7 e 13, nei quali disciplina la presentazione e l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il piano del consumatore[11].

Le funzioni di ausilio del consumatore si articolano in compiti di assistenza e consulenza del debitore nel corso di tutto l’iter di svolgimento della procedura di composizione della crisi, dalla scelta del debitore di accedere allo strumento sino all’apertura o all’omologa della procedura di composizione individuata dal debitore.

A titolo esemplificativo, l’Organismo redige la relazione particolareggiata che descrive la situazione patrimoniale del debitore, ne individua le cause e delinea come il debitore intenda comporre i rapporti con i propri creditori (con evidenti e logiche differenziazioni a seconda dello scenario concorsuale prescelto).

È stato evidenziato come l’Organismo, nello svolgimento delle proprie funzioni, operi non solo nell’interesse del debitore, bensì anche in ausilio dell’autorità giudiziaria.

A tal proposito, è opportuno osservare come l’intervento dell’Organismo, nell’ambito dell’accesso e nel successivo svolgimento della procedura di composizione della crisi, rappresenti un intervento necessario.

In particolare, il legislatore prevede che il debitore che intenda accedere ad uno strumento di composizione del proprio stato di sovraindebitamento debba necessariamente rivolgersi all’ausilio dell’Organismo di composizione.

Ne discende che il debitore, ancorché assistito da proprio legale o advisor finanziario di fiducia, debba presentarsi presso uno degli Organismi di composizione della crisi territorialmente competenti al fine di avviare una delle procedure di sovraindebitamento previste.

Il ruolo necessario dell’Organismo si evince, con evidenza, dall’intero tessuto normativo oggi contenuto nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con riferimento, ad esempio, alla presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è espressamente previso che “la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente[12]. Analoga previsione è contemplata dalla disciplina del concordato minore e della liquidazione controllata.

In tale veste, l’Organismo costituisce il primo filtro per l’esame della posizione debitoria del soggetto in condizioni di sovraindebitamento, per l’accertamento delle condizioni di procedibilità della domanda e, in generale, per l’individuazione degli eventuali elementi ostativi al buon esito della procedura.

È bene evidenziare – e in ciò risiede l’elemento di ausilio all’autorità giudiziaria – come l’Organismo di composizione della crisi non operi soltanto nell’interesse del debitore ma anche e soprattutto quale presidio di ammissibilità della procedura. Tale profilo emerge con evidenza ove si consideri che l’Organismo, nella redazione della propria relazione particolareggiata da rendersi per la posizione del debitore, debba evidenziare alcuni elementi necessari alle valutazioni, da parte del Tribunale adito, dei presupposti di ammissibilità dello strumento di regolazione della crisi individuato dal debitore.

Si pensi all’illustrazione della diligenza impiegata dal debitore nella genesi del proprio indebitamento, elemento che il Tribunale (e i creditori) valutano al fine del riconoscimento del beneficio finale della procedura (l’esdebitazione) ovvero ai fini dell’omologa dell’accordo o della proposta di concordato.

Quanto in ultimo evidenziato segna la differenza tra il ruolo dell’Organismo e quello del legale incaricato dal debitore, il quale è chiamato a svolgere la propria attività nell’interesse del debitore, rappresentando le circostanze di fatto ed evidenziando le ragioni di diritto in conformità al mandato professionale conferito dall’assistito.

Spostando l’analisi su un profilo maggiormente pratico, l’attività prestata dall’Organismo di composizione della crisi si esplica in più fasi.

In una prima fase, il debitore che accede ad uno degli Organismi di composizione radicati sul territorio – eventualmente accompagnato da legale di propria fiducia – si interfaccia con l’apparato amministrativo dell’ente, diretto dal c.d. referente, soggetto individuato da ogni Organismo “che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell’organismo, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi[13].

Il referente è una figura centrale nell’apparato organizzativo dell’Organismo, atteso che lo stesso esercita una funzione fondamentale per l’attività propria del medesimo organismo, ovvero sia la nomina del “gestore della crisi” al quale è demandata la gestione delle posizioni di sovraindebitamento trattate dall’Organismo di appartenenza.

In particolare – e in ciò si sostanzia la seconda fase di operatività dell’Organismo di composizione della crisi – laddove il debitore intenda procedere con il conferimento dell’incarico all’Organismo stesso, per la valutazione della propria posizione debitoria e l’eventuale avvio di una procedura di sovraindebitamento, il referente procederà a nominare il gestore della crisi.

Tale figura è definita dal Decreto ministeriale n. 202/2014 quale “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore[14].

Trattasi in sostanza della figura professionale, di regola un avvocato o un dottore commercialista regolarmente iscritto all’albo professionale di riferimento, al quale viene affidata la gestione dei rapporti con il debitore, l’acquisizione e la raccolta della documentazione necessaria alla presentazione della domanda di apertura o di omologa della procedura di sovraindebitamento individuata dal debitore e, in ultimo, la stesura della relazione (e del ricorso nelle ipotesi in cui il debitore non sia assistito da un legale di fiducia) da depositare presso il Tribunale competente ai fini dell’avvio della procedura.

L’ultima fase in cui si articola l’attività degli Organismi è quella definibile quale attività giudiziale, in quanto viene prestata su incarico del Tribunale precedentemente adito con la presentazione del ricorso per l’avvio della procedura di sovraindebitamento. Segnatamente, nell’ambito della procedura di sovraindebitamento di maggior diffusione – la liquidazione controllata ex art. 268 CCII – il Tribunale che dichiari aperta la procedura, salvo giustificati motivi, conferma il gestore della crisi, già incaricato dall’Organismo per la gestione della posizione, come liquidatore, demandandogli i compiti di gestione della procedura (con parziali analogie con la figura del curatore nominato nelle procedure di liquidazione giudiziale delle imprese non “minori”).

In tale veste, il soggetto che ha esercitato le funzioni di gestore della crisi per conto dell’Organismo diventa colui che – questa volta direttamente su nomina giudiziale – cura la liquidazione del patrimonio del debitore al fine di soddisfare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum.

È opportuno evidenziare come l’attività dell’Organismo, che supra si è intesa definire “giudiziale”, può essere esercitata anche nell’ambito del procedimento volto all’apertura e successiva omologa delle altre procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, vale a dire il concordato minore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Particolarmente esplicativa, in tal senso, è la previsione dell’art. 65, co. 3 CCII, a norma del quale “i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 (le produrre di composizione della crisi da sovraindebitamento diverse dalla liquidazione controllata) sono svolti dall’OCC”.

Da quanto sopra può evidenziarsi come parte dell’attività dell’Organismo sia in concreto esercitata da un altro soggetto da questi nominato, il gestore della crisi, per il tramite del quale l’Organismo provvede alla gestione della posizione di sovraindebitamento. È opportuno precisare che il gestore della crisi, benché soggetto formalmente distinto e non facente parte dell’organigramma amministrativo dell’Organismo, costituisce un’articolazione operativa dello stesso[15].

Alla luce dell’analisi svolta sino a questo punto, si evidenzia come il ruolo degli Organismi di composizione della crisi si configuri come elemento strutturale e imprescindibile del sistema di regolazione del sovraindebitamento, caratterizzato da una duplice funzione: da un lato, di assistenza tecnica e qualificata al debitore; dall’altro, di presidio dell’interesse pubblico al corretto accesso e svolgimento delle procedure.

In tale prospettiva, l’OCC si colloca in una posizione di filtro tra il debitore e l’autorità giudiziaria, contribuendo a garantire l’affidabilità delle informazioni, la correttezza del comportamento del debitore e, più in generale, l’equilibrio tra le esigenze di composizione della crisi e la tutela dei creditori.

Particolarmente significativa è la dimensione ibrida dell’Organismo, il quale, pur operando in una fase inizialmente stragiudiziale, assume progressivamente funzioni di rilievo giudiziale, fino a coincidere – per il tramite del gestore della crisi – con figure tipiche della procedura concorsuale, quali il liquidatore o il commissario.

Tale assetto, tuttavia, impone una costante attenzione ai profili di indipendenza, professionalità e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di evitare sovrapposizioni funzionali e di preservare l’equilibrio tra le esigenze del debitore e la tutela della collettività dei creditori.

3. I profili pubblicistici di interesse

L’esame dei profili pubblicistici sottesi alla figura dell’Organismo di composizione della crisi conduce ad individuare un duplice piano di interesse interpretativo: un piano funzionale/sostanziale (sulla base degli scopi e delle funzioni riconosciute agli organismi in esame) ed un piano strutturale/formale (sulla base dell’inquadramento di tali enti nell’ordinamento nazionale)[16].

3.1. I profili pubblicistici di interesse sotto il profilo funzionale/sostanziale

In ordine al primo profilo, funzionale/sostanziale, come sopra esposto in relazione al ruolo degli Organismi nell’ambito della disciplina del sovraindebitamento, gli Organismi di composizione della crisi assolvono la funzione di ausilio al debitore nell’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tale funzione si articola nell’attività concretamente svolta dal referente, dall’apparato amministrativo dell’Organismo e dai gestori della crisi, complessivamente volta alla definizione della posizione di sovraindebitamento mediante gli istituti disciplinati dal Codice della Crisi. Come esposto in precedenza, l’attività dell’Organismo e, per esso, dei gestori può avere un’appendice giudiziale, qualora il gestore della crisi venga nominato liquidatore oppure ad esso siano conferite, dal Tribunale adito, funzioni nell’ambito delle procedure di concordato minore e di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Nello svolgimento dell’attività di ausilio del debitore, l’Organismo di composizione tende alla definizione della posizione di sovraindebitamento cercando di individuare la soluzione maggiormente idonea a contemperare l’interesse del debitore e le pretese creditorie vantate.

Tanto premesso, l’attività dell’Organismo di composizione non si esaurisce nell’individuare la più opportuna soluzione per la definizione della posizione di sovraindebitamento trattata, dovendo prospettare una soluzione conforme ai principi e alle norme che disciplinano gli strumenti di regolazione del sovraindebitamento stesso.

Nel mirare a tale obiettivo appare evidente come l’Organismo assolva ad una funzione di carattere pubblicistico, non distante dai compiti e dal ruolo propri di un ausiliario dell’autorità giudiziaria (ancorché formalmente distante dalla figura prevista dall’art. 68 c.p.c., non essendo rinvenibile, nel caso di specie, una nomina da parte dell’autorità giudiziaria quanto meno nella fase “stragiudiziale” dell’attività dell’organismo). Tale profilo emerge, in particolare, nella fase di predisposizione e stesura della relazione del gestore della crisi, nella quale trovano sede le valutazioni del gestore circa i presupposti di accesso alla procedura di sovraindebitamento prescelta dal debitore, così come delineati dal legislatore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. A titolo esemplificativo, nell’ambito della relazione che correda il ricorso per l’apertura della procedura l’Organismo, e per esso il gestore nominato, è chiamato ad esprimersi circa le cause del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assunzione delle proprie obbligazioni, circa l’eventuale compimento di atti di disposizione nell’ultimo quinquennio, nonché in ordine alla veridicità e completezza dei dati contenuti nella domanda o nella proposta.

Sempre sotto un profilo funzionale, inoltre, l’attività dell’Organismo nel comporre il sovraindebitamento risulta orientata ad assicurare un beneficio alla collettività.

Appare particolarmente esplicativo evidenziare come la Legge n. 3/2012 fosse nota, sin dalla sua introduzione, come legge “salva suicidi”, rinvenendo la propria ratio introduttiva nella volontà del legislatore di individuare una soluzione alla crisi economica che ha interessato imprenditori e consumatori con particolare incisività a seguito della celebre crisi del 2008.

Sul punto è opportuno rimarcare come agli Organismi sia espressamente demandata, dal D.M. Decreto ministeriale n. 202/2014, la prestazione del servizio di “gestione della crisi da sovraindebitamento, definito come il “servizio reso dall’organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore[17].

In un’ottica di inquadramento di tali servizi nell’ambito del nostro ordinamento, l’erogazione di servizi di gestione della crisi pare assurgere ad un servizio di interesse pubblico.

A tale inquadramento appare riconducibile, peraltro, la ratio dell’attività di monitoraggio demandata al Ministero (dello Sviluppo economico) dall’art. 13 del Decreto n. 202/2014, che prevede un’attività di controllo annuale circa gli esiti delle procedure di sovraindebitamento gestite e curate all’Organismo[18].

Allargando il perimetro d’indagine, la qualificazione dell’attività degli Organismi come “servizi di gestione della crisi” induce ad interrogarsi circa la possibilità di ascrivere l’attività degli Organismi all’interno del contorno costituzionale delineato dall’art. 43 Cost., così come più recentemente delineato dal D. lgs. 175/2016 con la nozione di “servizi pubblici di interesse generale”.

Come noto, l’art. 2 del menzionato testo normativo definisce i servizi pubblici di interesse generale come “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale[19].

Rinviando a più approfondite considerazioni, estranee al perimetro del presente contributo, l’esame della nozione sopra richiamata, non può non rilevarsi, in questa sede, come l’ordinamento nazionale contempli gli Organismi di composizione come soggetti istituzionalmente deputati allo svolgimento di servizi – espressamente denominati di “gestione della crisi” – sulla base di condizioni di accesso differenti rispetto all’attività che, in assenza di un intervento pubblico, sarebbe offerta dal mercato. Basti considerare, a tal proposito, la già sopra richiamata differenza tra l’“ausilio” offerto dall’Organismo (e dal gestore della crisi nominato) e l’assistenza e consulenza svolta dal legale di fiducia del debitore. Peraltro, alla luce di quanto sopra evidenziato circa i profili pubblicistici di carattere funzionale/sostanziale, l’attività svolta dagli Organismi è rivolta ai “bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale” (menzionando il menzionato art. 2 del D. lgs. 175/2016).

Un indice rilevante, nel senso di un possibile inquadramento dell’attività degli organismi tra i servizi pubblici di interesse generale, è peraltro costituito dalla stretta correlazione tra gli organismi medesimi– quale articolazione interna ed esterna – e l’ente pubblico o il soggetto istituzionale di riferimento.

Va da sé infatti che gli organismi, in quanto diretta emanazione dell’ente pubblico o del soggetto istituzionale di riferimento, siano assoggettati a condizioni di operatività che differenziano l’attività da questi svolta dalla consulenza e assistenza offerta da un operatore economico del mercato. Particolarmente esplicativa, in tal senso, è la previsione dell’art. 15, co. 4, della Legge n. 3/2012, a norma del quale “dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi (…) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Peraltro, come si vedrà, tra gli enti che possono costituire gli organismi in esame figurano i Segretariati sociali costituiti ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328[20].

Tale previsione, in primo luogo, è indicativa della rilevanza degli Organismi di composizione nel tessuto degli interventi e dei servizi sociali previsti dall’ordinamento nazionale. Inoltre, mostra la volontà del legislatore del 2012 di istituire – anche per i servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento – un punto di riferimento e di assistenza, radicato sul territorio, per il cittadino che si trovi in condizioni di sovraindebitamento.

Tanto considerato, alla luce delle considerazioni svolte, il ruolo degli Organismi di composizione della crisi può essere ricondotto a una funzione complessa e articolata, che trascende la mera assistenza tecnica al debitore e si colloca in una dimensione più ampia, di rilievo pubblicistico.

Sotto il profilo funzionale, l’Organismo si configura come soggetto chiamato a operare un bilanciamento tra interessi contrapposti, contribuendo alla definizione della crisi da sovraindebitamento attraverso soluzioni conformi al quadro normativo e idonee a garantire, al contempo, la tutela del debitore e la soddisfazione dei creditori. In tale prospettiva, l’attività dell’Organismo assume una connotazione che lo avvicina, pur senza sovrapporvisi, alla figura dell’ausiliario dell’autorità giudiziaria, in quanto volta a fornire un supporto tecnico qualificato anche al giudice nella verifica dei presupposti di accesso e nella valutazione della meritevolezza del debitore.

L’evoluzione normativa e regolamentare, unitamente al riconoscimento della funzione di “gestione della crisi” quale servizio istituzionalmente affidato agli Organismi, consente inoltre di valorizzare la dimensione pubblicistica dell’attività svolta, la quale appare orientata alla soddisfazione di bisogni collettivi, in termini financo di inclusione economica e coesione sociale.

In tale ottica, l’inquadramento dell’attività degli OCC nell’ambito dei servizi di interesse generale – pur richiedendo ulteriori approfondimenti sul piano dogmatico non coerenti con il presente contributo – appare coerente con la ratio sottesa alla disciplina del sovraindebitamento e con il modello organizzativo delineato dal legislatore, caratterizzato da un forte radicamento territoriale e da un collegamento strutturale con enti pubblici o istituzionali.

Ne deriva un assetto nel quale l’Organismo non si limita a facilitare l’accesso alle procedure, ma contribuisce in modo significativo alla funzionalità complessiva del sistema, operando quale presidio di legalità, trasparenza e affidabilità delle soluzioni proposte.

3.2. I profili pubblicistici di interesse sotto il profilo formale/strutturale

Sotto il profilo prettamente formale o strutturale, è necessario prendere le mosse dalle previsioni del Decreto Ministeriale n. 202/2014, nel quale trova sede la definizione normativa dell’Organismo.

In particolare, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d), l’Organismo è definito quale “l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”.

In ciò consiste, dunque, la natura giuridica dell’Organismo, definito espressamente un’articolazione di un ente pubblico individuato dalla legge o dallo stesso Decreto ministeriale n. 202/2014, preposta, come sopra esposto, all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

Tanto considerato, un primo profilo di esame involge l’individuazione dei soggetti (rectius, “enti”) pressi i quali possono trovare sede gli Organismi in esame.

Ai sensi dell’art. 15, co. 1, L. n. 3/2012, “possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3”, ovvero sia con il Decreto Ministeriale n. 202/2014.

Tale decreto individua gli enti legittimati alla costituzione degli organismi contestualmente alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nel registro “degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento” (art 3).

Il registro si compone di una sezione A, che include gli Organismi iscritti di diritto, ed una sezione B, nel quale possono essere iscritti, su domanda degli stessi, gli “altri organismi”.

Nella sopra richiamata sezione A del Registro sono iscritti, di diritto, “gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro[21].

Appare significativo, ai nostri fini, rilevare come siano iscritti nella Sezione B, su domanda degli stessi, “gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche[22].

In particolare, gli organismi sono qualificati come “articolazione interna” di un Comune, di una Provincia, di una Città Metropolitana, di una Regione o, ancora, di un’istituzione universitaria pubblica. La sussistenza di tale rapporto è ciò che legittima l’iscrizione dell’Organismo nel “registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento”, rappresentandone il principale requisito[23].

L’espressione “articolazione interna” dell’ente pubblico conduce a ritenere che gli Organismi costituiscano strutture organizzative dell’ente medesimo che, pur dotata di una certa autonomia operativa, non costituiscono soggetti giuridici distinti dall’ente di appartenenza, ma ne rappresentano una componente organizzativa funzionale.

Conseguentemente tali organismi operano come strutture organizzative funzionali dell’ente territoriale (o degli altri soggetti legittimati, come sopra individuati), senza costituire soggetti giuridici autonomi.

La definizione normativa appare, infatti, inequivoca nel delineare l’Organismo non come soggetto autonomo, bensì come struttura organizzativa funzionalmente incardinata in un ente pubblico, stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

Ne deriva che l’O.C.C., pur dotato di autonomia operativa, non è titolare di una distinta soggettività giuridica, ma agisce quale articolazione dell’ente di appartenenza, sul quale ricadono, in ultima analisi, i profili organizzativi e di responsabilità.

Tale assetto trova conferma nella disciplina relativa ai soggetti legittimati alla costituzione degli Organismi, individuati dall’art. 15, co. 1, L. n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, nonché nel sistema di iscrizione nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, articolato nelle sezioni A e B. In entrambe le ipotesi – sia per gli organismi iscritti di diritto, sia per quelli iscritti su domanda – permane il tratto comune della riconducibilità dell’Organismo a un ente pubblico o istituzionale, che ne costituisce il necessario presupposto di legittimazione.

Proprio tale configurazione consente di cogliere analogie con il modello degli organismi di mediazione disciplinati dal d.lgs. n. 28/2010. Anche in quel contesto, infatti, il legislatore ha adottato una soluzione organizzativa fondata sull’incardinamento dell’organismo presso un ente (pubblico o privato accreditato), sulla previsione di un registro tenuto dall’autorità ministeriale e sulla distinzione tra struttura organizzativa e soggetti incaricati della gestione delle singole procedure (mediatori, da un lato, gestori della crisi, dall’altro).

In entrambi i casi, dunque, si riscontra un modello caratterizzato da decentramento funzionale e accreditamento pubblico, nel quale l’attività è svolta da professionisti selezionati e incardinati in un organismo che funge da piattaforma organizzativa e da presidio di garanzia.

Tuttavia, a fronte di tali analogie strutturali, emergono rilevanti differenze sul piano funzionale, che incidono anche sulla qualificazione giuridica complessiva dei due istituti.

Gli organismi di mediazione operano, infatti, in una logica eminentemente facilitativa e neutrale, essendo chiamati a favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti senza esprimere valutazioni vincolanti sul merito della controversia. L’organismo di mediazione, in tale contesto, svolge una funzione prevalentemente organizzativa, mentre il mediatore agisce come terzo imparziale privo di poteri decisori o valutativi incisivi.

Diversamente, l’Organismo di composizione della crisi, pur condividendo con gli organismi di mediazione la collocazione in una fase stragiudiziale, è investito di una funzione ben più penetrante. Esso, infatti, non si limita a facilitare la composizione della crisi, ma è chiamato a svolgere attività, ad esempio, di verifica della completezza e veridicità della documentazione, di valutazione delle condizioni soggettive del debitore (tra cui la diligenza e la meritevolezza), di supporto tecnico all’autorità giudiziaria nella verifica dei presupposti di ammissibilità della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tanto esposto, l’inquadramento strutturale dell’O.C.C. quale articolazione interna di un ente pubblico, unitamente al confronto con il modello degli organismi di mediazione, consente di coglierne la natura ibrida: da un lato, struttura organizzativa inserita in un sistema di servizi a rilevanza pubblicistica; dall’altro, soggetto chiamato a svolgere funzioni tecniche che incidono direttamente sul corretto funzionamento del sistema concorsuale minore (il sovraindebitamento).

Si ritiene ora opportuno concentrare il focus dell’indagine su un modello territoriale di interesse, rappresentato, nel caso di specie, dal modello piemontese.

4. Analisi del modello regionale piemontese

La Regione Piemonte rappresenta un contesto particolarmente significativo per analizzare il modello territoriale degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il modello piemontese è infatti caratterizzato da una duplice peculiarità: da un lato, la presenza di una normativa regionale espressamente dedicata al contrasto del sovraindebitamento; dall’altro, una diffusione capillare degli organismi sul territorio, costituiti sia quali articolazione di un ente pubblico (in particolare Comuni e Città Metropolitana) sia quali emanazione degli Ordini professionali o dei Segretariati sociali.

Tale radicamento territoriale consente di osservare un modello “policentrico”, in cui la funzione degli O.C.C. si integra con le politiche sociali e di prevenzione dell’usura.

Un elemento distintivo del sistema piemontese è rappresentato dalla legge regionale 19 giugno 2017, n. 8[24], con la quale sono stati disciplinati gli interventi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento.

La suddetta legge regionale 8/2017 è stata di recente modificata con legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2023 per adeguare le disposizioni alla normativa nazionale sopravvenuta, relativa alle procedure di sovraindebitamento, così come disciplinate dal Codice della Crisi.

Con l’intervento normativo (così come novellato nel 2023), la Regione ha istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, un «Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime», finanziato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio e ripartito annualmente in due quote con deliberazione della Giunta regionale[25].

La prima quota di tale fondo è espressamente destinata a finanziare interventi di assistenza e consulenza professionale in materia di accesso al credito, usura ed estorsione, di sostegno psicologico a favore delle vittime dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento.

La seconda quota del fondo finanzia, tra gli altri, gli interventi volti all’erogazione di contributi a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi del D. lgs 14/2019.

Di particolare rilievo pratico, per gli operatori del sovraindebitamento, è dunque la destinazione, del Fondo di cui sopra, all’erogazione di misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento.

Tali misure si sostanziano in contributi erogati agli Organismi di composizione della crisi per sostenere la copertura delle spese prededucibili legate all’avvio della procedura (ovvero sia il compenso dell’Organismo, o parte di esso, così come determinato in base alle tariffe applicabili al caso di specie sulla base dell’attivo e del passivo stimati ad inizio procedura).

In particolare, tra le altre misure contemplate dall’intervento regionale, è prevista la concessione ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice, di un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro 1.500,00 e un massimo di euro 4.000,00.

Il sostegno regionale rinviene la propria ratio primaria nella volontà di fornire supporto ai soggetti che si trovino in stato di sovraindebitamento e non abbiano la possibilità economica di sostenere le spese di avvio della procedura, quali, ad esempio, il compenso dell’Organismo, al fine ultimo di evitare il ricorso, da parte del debitore, a nuove elargizioni di credito che possano assumere i connotati dell’usurarietà.

Ad oggi, la Regione Piemonte riconosce due forme di sostegno, identificate come Misura A (“per l’attuazione della misura per favorire l’accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente”[26]) e Misura B (“Criteri per l’attuazione della misura per l’erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento”[27]).

Entrambe le misure sopra richiamate trovano la propria fonte di finanziamento nel Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime[28].

È opportuno precisare come i destinatari di tali misure siano gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte. I beneficiari finali sono, invece, i soggetti residenti in Piemonte, in stato di sovraindebitamento e le imprese attive con la sede legale od operativa nel territorio regionale.

Venendo alla diffusione degli organismi sul territorio regionale piemontese, l’analisi del registro ministeriale evidenzia come il Piemonte presenti una rete completa e articolata di organismi di composizione della crisi, riconducibili a tutte le tipologie previste dal d.m. n. 202/2014 (ovvero sia costituiti presso i soggetti espressamente previsti dalla normativa nazionale).

Segnatamente, nel territorio piemontese si riscontra una pluralità di modelli organizzativi.

Il soggetto in condizioni di sovraindebitamento può rivolgersi, nella specie, agli Organismi istituiti presso enti pubblici territoriali (Comuni, Città Metropolitana, Province e Regioni), ovvero agli organismi radicati presso gli ordini professionali. Questi ultimi possono financo essere connotati da una collaborazione interprofessionale tra gli ordini degli avvocati e dei commercialisti.

Il modello piemontese degli O.C.C. si caratterizza dunque per un forte radicamento territoriale e per una significativa integrazione con le politiche pubbliche di contrasto al sovraindebitamento.

La presenza di una normativa regionale dedicata, unita alla pluralità di modelli organizzativi e alla crescente cooperazione tra organismi, rende il Piemonte un laboratorio particolarmente avanzato nel panorama nazionale.

5. Conclusioni

In conclusione, l’analisi svolta consente di ricondurre gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento a una figura giuridica caratterizzata da un penetrante rilievo pubblicistico, sia sul piano funzionale che sul piano strutturale.

L’inquadramento normativo e l’esperienza applicativa evidenziano come gli OCC assolvano a una funzione di ausilio qualificato che si colloca al crocevia tra interesse del debitore, tutela dei creditori e salvaguardia di interessi collettivi.

In tale prospettiva, la loro configurazione quale articolazione di enti pubblici o soggetti istituzionali, unitamente al radicamento territoriale e all’integrazione con politiche di contrasto al sovraindebitamento, consente di valorizzarne la dimensione di servizio di interesse generale, orientato non solo alla gestione tecnica della crisi, ma anche alla promozione dell’inclusione economica e della coesione sociale.

Il modello che emerge appare dunque espressione di un’evoluzione del diritto della crisi in senso sempre più attento alla dimensione sociale del fenomeno, nel quale gli Organismi assumono un ruolo di snodo essenziale per l’effettività degli strumenti di regolazione del sovraindebitamento e per la realizzazione degli obiettivi di sistema perseguiti dal legislatore.

  1. Avvocato iscritto presso il Foro di Torino.
  2. A norma dell’art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Tali requisiti sono (art. 2, co. 1, lett. d CCII): “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348”.
  3. Si segnalano, in materia di sovraindebitamento, i seguenti contributi: Camardi C., D’Amico G., Di Marzio F., Pagliantini S. (2018), Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio, Giappichelli Editore; Tedoldi A.N., Crisi insolvenza sovraindebitamento (II ed. 2025), Pacini Giuridica.
  4. Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
  5. V. art. 6, co. 2, lett. a) L. 3/2012.
  6. V. art. 6, co. 2, lett. b) L. 3/2012.
  7. A norma dell’art. 389 del Codice della crisi e dell’insolvenza, il nuovo corpus normativo è entrato in vigore in data 15 luglio 2022.
  8. Art. 2, co. 1, lett. d) CCII.
  9. Tale facoltà è oggi prevista dall’art. 68, co. 1 CCII (relativo alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi del quale “se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l’assistenza di un difensore”. Analoga norma è prevista dall’art. 76, co. 1 CCII in relazione al concordato minore.
  10. Decreto 24 settembre 2014, n. 202, quale Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  11. A norma dell’art. 7, co. 1, L. n. 3/2012, “il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni”. Ai sensi dello stesso art. 7, co. 1bis “fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1”.
  12. V. art. 68, co. 1, CCII.
  13. Così viene definito il “referente” dall’art. 2, co. 1, lett. i) del Decreto 24 settembre 2014, n. 202. Come previsto dal menzionato Decreto, la nomina di un referente, “cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza” (art. 4, co. 3, lett. b), costituisce un requisito per l’iscrizione dell’Organismo nel Registro (sezione B) degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento. Lo stesso referente è tenuto a obbligato a comunicare immediatamente – al responsabile incaricato della tenuta dei Registri degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento – “tutte le vicende modificative dei requisiti dell’organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall’attività adottate a norma dell’articolo 10, comma 5” (art. 7, co. 1).
  14. V. art. 2, co. 1, lett. f) del Decreto 24 settembre 2014, n. 202.
  15. Il gestore della crisi è definito, all’art. 2, co. 1 lett. f) DEL Decreto ministeriale n. 202/2014, come “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”.
  16. Gli organismi di composizione della crisi sono stati oggetto di ridotti arresti giurisprudenziali. La giurisprudenza è sinora intervenuta, prevalentemente, in tema di legittimazione processuale nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione della crisi ed in ordine alla determinazione del compenso. Si segnala che il Tribunale di Trieste, con sentenza 19 febbraio 2025 n. 149, ha chiarito che l’OCC “è organo di ausilio e assistenza di tutti i soggetti coinvolti nella procedura (debitore, creditori, Giudice), con caratteristiche di necessaria indipendenza e imparzialità in funzione della realizzazione dell’interesse pubblico alla soluzione della crisi da sovraindebitamento”.
  17. Art. 2 co. 1 lett. d) e e) del Decreto ministeriale n. 202/2014.
  18. Precisamente, l’art. 13, co. 2 del Decreto ministeriale n. 202/2014 dispone che “entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati: a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge; b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché sul numero dei casi di conversione dei procedimenti; di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio; c) sull’ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché accertati in sede di liquidazione; d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all’ammontare del passivo verificato risultante all’esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari; e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione; f) sull’ammontare delle spese di procedura.
  19. V. art. 2, co, 1, lett. h D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
  20. A norma dell’art. 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, “in relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario”.
  21. Vedasi l’art. 4, co. 2, del Decreto ministeriale n. 202/2014.
  22. Vedasi l’art. 4, co. 1, del Decreto ministeriale n. 202/2014.
  23. L’art. 4, co. 3, del Decreto ministeriale n. 202/2014 contempla altri requisiti per l’iscrizione dell’Organismo nel registro. Trattasi, in particolare, dei seguenti: l’esistenza di un referente dell’organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza; il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi; il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l’organismo; la conformità del regolamento dell’organismo alle disposizioni del decreto; la sede dell’organismo.
  24. Rubricata “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento”.
  25. V. art. 2, co. 1, L.R. 19 giugno 2017, n. 8.
  26. V. D.G.R. N. 12-7776 del 23/11/2023.
  27. V. D.G.R. N. 12-7776 del 23/11/2023.
  28. V. D.G.R. N. 12-7776 del 23/11/2023.