La biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Torino: origini, sviluppi, rilevanza

Alessandro Crosetti[1]

(ABSTRACT) ITA

Il contributo, dopo aver ripercorso l’evoluzione dell’Avvocatura e delle professioni legali in Piemonte dall’Antico Regime all’unificazione italiana, analizza la nascita dell’Ordine degli Avvocati di Torino nel 1874, ricostruita attraverso i Verbali originali, e la conseguente ricerca di una sede per gli Uffici e per la Biblioteca, concepita come luogo di studio e formazione giuridica. Lo studio approfondisce la struttura del patrimonio librario, articolato sin dall’origine in una sezione storica del fondo antico e in una sezione contemporanea, che raccoglie repertori di giurisprudenza, commentari e riviste di maggior rilievo. Il contributo intende evidenziare la funzione permanente della Biblioteca quale presidio culturale, custode della memoria storica dell’importante ruolo rivestito dall’Avvocatura torinese, in particolare durante gli anni di piombo, quando si distinse per la fermezza nel garantire il processo grazie al rigore e al sacrificio del suo Presidente, Avv. Fulvio Croce.

(ABSTRACT) EN

This paper traces the evolution of the legal profession and the Bar in Piedmont from the Ancien Régime to Italian unification, then examines the establishment of the Turin Bar Association in 1874, reconstructed through original minutes, and the subsequent search for suitable premises for its offices and library, conceived as a place of study and legal education. The study explores the structure of the library’s holdings, organized from the outset into a historical section of rare books and a contemporary section, which includes major collections of case law repertories, commentaries, and leading legal journals. Overall, the paper highlights the enduring role of the library as a cultural institution, safeguarding the historical memory of the Turin Bar’s significant contribution, particularly during the so-called “anni di piombo”, when it stood firm in upholding due process thanks to the rigor and sacrifice of its President, Fulvio Croce.

Sommario:

1. Premessa introduttiva. Ruolo, natura e funzione degli ordini professionali – 2. Origine ed evoluzione dell’avvocatura e delle professioni legali, segnatamente nel Piemonte di Antico regime fino all’Unificazione italiana – 3. La data di nascita del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino: 25 ottobre 1874. La conseguente esigenza di reperire una idonea sede per gli uffici e per la biblioteca – 4. Il Palazzo della Curia Maxima, opera dell’Arch. Ignazio Michela, quale sede dell’Ordine degli Avvocati di Torino e della Biblioteca ed i tempi di realizzazione – 5. La consistenza e la formazione del fondo librario: la sezione storica e la sua peculiarità – 6. La sezione contemporanea e le sue collezioni di repertori di giurisprudenza, i Commentari e le riviste, nell’era della informatica e della digitalizzazione – 7. La funzione permanente della Biblioteca: conservare, custodire, valorizzare e tramandare il ruolo e l’importanza dell’Avvocatura

1. Premessa introduttiva. Ruolo, natura e funzione degli ordini professionali

Assai risalente nel tempo è la creazione e l’istituzione di ordini anche denominati collegi professionali nella nostra storia istituzionale. Gli ordini professionali (o di categoria) hanno, infatti, origini lontane nella storia delle corporazioni delle arti e mestieri[2]. Nelle società moderne essi hanno avuto una progressiva evoluzione, da un modello essenzialmente privatistico-associativo verso un modello sempre più spiccatamente pubblicistico quali istituzioni di tutela degli utenti e degli aderenti in funzione garantistica collettiva[3]. La denominazione di ordine professionale viene prevalentemente utilizzata in relazione a quelle professioni disciplinate da apposito ordinamento con l’obbligo degli esercenti della professione di iscriversi al relativo albo (c.d. professioni “protette”)[4] e per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea, oltre al superamento del relativo esame di abilitazione. Per le professioni “protette” l’esercizio professionale è consentito solo agli iscritti del relativo albo[5].

L’albo adempie una duplice funzione: quella di dare alla collettività una “certezza”, ai fini della pubblica fiducia (per garantire che il professionista sia dotato dei requisiti di idoneità) e quella di costituire titolo di legittimazione per l’esercizio professionale[6].

Per “ordine”, si intende una istituzione di autogoverno di una libera professione[7]. I soggetti che ne fanno parte devono generalmente essere accreditati nello specifico ordine (denominato anche impropriamente collegio[8]) ed iscritti nel citato apposito relativo albo professionale. Gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico di tipo associativo con il compito precipuo di tutela e garanzia dei cittadini riguardo alle prestazioni professionali e di controllo e vigilanza con conseguenti poteri pubblicistici nei confronti degli iscritti[9].

Ciascuna professione ha un proprio ordine, a sua volta sottoposto alla vigilanza dei competenti organi ministeriali. Gli ordini si differenziano per diverse appartenenze a distinte aree di competenza professionale (area giuridica, area tecnica, area socio-sanitaria, area economico-sociale, area turistico-sportiva).

La struttura organizzativa è in genere basata e articolata su organi collegiali (anche a livello periferico) distribuiti tra assemblee e consiglio, con al vertice un presidente[10].

Come dianzi anticipato gli ordini hanno funzioni e potestà pubblicistiche caratterizzate da potere normativo-regolamentare, potere tariffario[11], potere tributario[12] e potere disciplinare[13] e deontologico[14].

Tutte queste diverse attribuzioni concorrono a delineare la rilevanza interna ed esterna degli ordini professionali nella vita economica e sociale a livello istituzionale.

2. Origine ed evoluzione dell’avvocatura e delle professioni legali, segnatamente nel Piemonte di Antico regime fino all’Unificazione italiana

Una particolare rilevanza ha da sempre avuto storicamente l’ordinamento per le professioni legali e dell’avvocatura[15] e la creazione dell’ordine forense[16]. Ab antiquo, l’avvocato è conosciuto come quel professionista che presta assistenza e rappresentanza legale a favore di una parte in una vertenza processuale e, ove richiesto e necessario, presta la sua opera anche come consulente legale per dare pareri e consigli per conto del suo cliente. Il termine come ben noto, proviene dal latino advocatus (participio passato del verbo advocare), chiamare presso nel latino imperiale, inteso come chiamare a propria difesa.

Per lungo tempo la categoria degli avvocati (detti anche causidici) ha goduto di ampia libertà organizzativa e professionale con propri statuti e ordinamenti peculiari tipici delle antiche corporazioni delle arti e mestieri, quali espressione di libertà di associazione[17]. Era consentito che la funzione della difesa dell’individuo potesse essere assolta pienamente e con ampia libertà discrezionale. Si è invece avvertita successivamente l’esigenza di sottoporre questa attività legali a poteri di controllo da parte dell’autorità giudiziaria che, purtroppo spesso in assenza di una vera divisione dei poteri, era espressione del sovrano e certamente non offriva garanzie di indipendenza e terzietà[18].

Le fonti giuridiche sulle professioni legali del diritto comune[19] prevedevano diverse forme di corporazioni quella dei “procuratori”, che avevano la funzione di rappresentare le parti nel processo e quella degli “avvocati” che affrontavano le questioni giuridiche e assistevano le parti, senza tuttavia rappresentarle.[20]

La disciplina giuridica dell’avvocatura negli ordinamenti italiani dal 700 ha conosciuto varie forme, che non possono essere esaminate in questa sede[21], ma che portarono progressivamente verso una regolamentazione più precisa e dettagliata sia interna che esterna.[22] Un esempio oltremodo eloquente, in tal senso fu quello introdotto nei domini sabaudi dalle Regie Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna nel XVIII secolo (su cui v. infra). Nel Regno di Sardegna una vera e propria organizzazione era prevista soltanto per la professione di procuratore nella figura del Collegio dei procuratori (Libro II, Titolo X, De’ procuratori, in Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, Torino, 1770, pp. 173 ss) che si inseriva nel modello delle antiche Corporazioni (o Collegi) ma che, nel disegno assolutista di Vittorio Amedeo II era chiaramente finalizzato ad introdurre una forma di controllo regio[23]. Secondo tali disposizioni si legge “non potrà alcuno esercitare l’ufficio di Procuratore, se non sia Procuratore Collegiato, ove sono i Collegi … e non potrà essere ammesso a procurare, senza che sia stato riconosciuto abile per mezzo dell’opportuno esame, quanto all’idoneità, e delle necessarie informazioni, quanto a’ di lui costumi, e probità, sotto pena della nullità, e di lire dieci per ogni atto, che si facesse; anche i Sostituti dei Procuratori dovranno subire lo stesso esame[24]. L’accesso alla professione era stabilito attraverso un esame svolto ad opera dei magistrati dei Senati, delle Prefetture e degli Avvocati del Fisco (v. artt. 2 e 3 delle citate Costituzioni). Per essere ammessi all’esame era necessario aver compiuto studi filosofici e giuridici, oltre che aver svolto due anni di pratica forense presso un procuratore e un anno presso il Procuratore dei Poveri (v. artt. 2 e 3 delle citate Costituzioni)[25]. È di tutta evidenza che il controllo sull’accesso e sulla disciplina della professione di procuratore risultava completamente affidato alla magistratura.

Per gli avvocati, non era prevista un’organizzazione autonoma. Per esercitare questa professione era necessario presentare al Senato il titolo accademico della laurea in jure e “la fede d’essersi esercitati nella pratica legale prima per due anni nello studio di un qualche Avvocato postulante, indi per un anno in quello dell’Avvocato de’ Poveri”. Secondo l’art. 2 delle Regie Costituzioni, “prima di essere ammesso all’esercizio, giureranno avanti il Senato d’osservare le nostre Costituzioni di non intraprendere, o rispettivamente proseguire il patrocinio di quelle Cause, che saranno ingiuste, o calunniose, da dare sempre a’ loro clienti un retto, e sincero consiglio, e di non esigere per il loro onorario più di quello, che loro è permesso nelle nostre Costituzioni”. Un rigido e particolare controllo da parte della magistratura era previsto dall’art. 3: “ogni volta che il Magistrato, Prefetto, o Giudice nella spedizione della lite riconoscerà che l’Avvocato avrà patrocinato contro il proprio giuramento una qualche Causa, dovrà condannarlo nella stessa sentenza alla pena della sospensione per un anno, ed al risarcimento di tutte le spese, e danni verso le Parti”. Un’ulteriore forma di controllo era esercitata dai magistrati sugli onorari degli avvocati: “ma se alcuno acciecato dal desio dell’interesse eccedesse il termine convenevole, la tassa verrà moderata dal Magistrato, Prefetto o Giudice, avanti cui pende la lite, e corretto pubblicamente l’Avvocato, non solamente quando il Cliente ricorresse, ma eziandio ex officio in tempo della spedizione della causa”.

Da queste diverse disposizioni emerge in modo evidente che le professioni d’avvocato e di procuratore erano fortemente controllate dalla magistratura che tuttavia era espressione del potere regio, anche per effetto dell’assenza di forme di organizzazione autonoma.

Negli anni della dominazione napoleonica in Italia, per effetto della quale il Piemonte fu fortemente interessato, sia sotto il profilo giuridico che amministrativo, in quanto territorio annesso[26], le professioni di avvocato e procuratore furono organizzate sulla base dell’ordinamento francese che molta ripercussione ebbe anche nel corso del tempo[27]. A tal proposito appare importante evidenziare che l’Ordine degli Avvocati nel periodo napoleonico segnò una frattura netta con le corporazioni dell’Ancien Règime: non si trattava più di un ordinamento autonomo con particolari prerogative, bensì una struttura professionale organizzata organicamente e strutturalmente ed inserita nell’ordinamento amministrativo dello Stato.

La Restaurazione negli Stati sabaudi, per quanto riguarda le professioni legali, riportò la situazione a quella delineata e fissate dalle citate Regie Costituzioni del 1770 che rimasero in vigore sostanzialmente fino alla Unificazione italiana[28].Per rimanere nel Piemonte sabaudo, prima di giungere ad una regolamentazione specifica delle due professioni a livello nazionale, tradizionalmente, come nella gran parte degli Stati preunitari, l’attività dell’avvocato era sempre stata considerata un’attività sostanzialmente “scientifica” di ricerca, mentre quella del “causidico” un’attività eminentemente “pratica”[29].

Va comunque rilevato che per più di un decennio in Italia non esistette una normativa unitaria dell’Ordine forense, contrassegnata da una forte frammentazione nelle diverse realtà italiane e la relativa disciplina professionale era spesso affidata e lasciata alla Magistratura [30], anche se veniva avvertita la necessità di una legislazione uniforme per tutto il territorio del nuovo Regno[31].

La riorganizzazione fondativa della materia avvenne solo con legge n. 1938 dell’8 giugno 1874 che si può ben dire segnò l’inizio dell’Avvocatura in Italia. [32] L’iter legislativo che fu avviato da un primo progetto presentato al Senato dal Ministro di Giustizia Giovanni De Falco nel 1866[33], ma fu alquanto sofferto e dibattuto per contrapposizioni di fondo tra Destra e Sinistra. [34]

Nel 1874 il progetto fu infine approvato dal Parlamento con l’istituzione dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori. L’assetto complessivo, nelle sue linee fondamentali, rimase in vigore a lungo ma si resero necessarie modificazioni ed integrazioni nel senso di un avvicinamento delle professioni di avvocato e di procuratore e di una più spiccata autonomia organizzativa e gestionale[35].

3. La data di nascita del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino: 25 ottobre 1874. La conseguente esigenza di reperire una idonea sede per gli uffici e per la biblioteca

A seguito dell’entrata in vigore della citata legge n. 1938 del 8 giugno 1874, che veniva a disciplinare per la prima volta in termini generali, nello Stato unitario, l’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, anche in Piemonte si procedette alla costituzione ufficiale dell’Ordine degli Avvocati.

A questo proposito, grazie alla conservazione dei Verbali dell’attività e delle sedute custodite nella ordinata Biblioteca dell’Ordine torinese, possiamo trarre la fonte autentica del testo del Verbale dell’Adunanza del Collegio del 25 ottobre 1874. In tale verbale testualmente si legge: “Si premette che con Decreto della corte d’Appello del 23 settembre 1874 venne convocato il Collegio dell’ordine degli Avvocati per addivenire alla nomina del Consiglio dell’Ordine in esecuzione della legge 8 giugno 1874 n. 1938. In ossequio al quale Decreto l’anno 1874 ed addì 25 ottobre alle 9 antimeridiane in una sala della Corte d’Appello di Torino, si radunò il Collegio dell’Ordine degli Avvocati presso detta Corte. A mente dell’art. 25 del Regolamento approvato con R. Decreto 26 luglio 1874 n. 2012 serie II, andò ad occupare il seggio di Presidente dell’Adunanza Generale l’Avv.to Cav. Carlo Gazzera quale il più anziano degli avvocati; l’ufficio di scrutatore fu assunto dagli avv.ti Giuseppe Lattes e Avv. Giuseppe Moriondo, avvocati più anziani dopo il Presidente. La funzione di segretario fu assunta dal sottoscritto avv. Felice Tedeschi, il più giovane fra i presenti…[36].

In due successive adunanze del 26 Ottobre e 1° novembre 1874 non essendosi raggiunto il numero legale nella prima vennero eletti i quindici avvocati all’ufficio di Consiglieri del Collegio: Casimiro Ara; Cesare Bertea; Desiderato Chiaves; Luigi Ferraris; Giov. Battista Garelli; Carlo Gazzera; Carlo Giordana; Carlo Giuseppe Isnardi; Paolo Massa; Gaetano Re; Riccardo Sineo; Federico Spantigati; Giov. Battista Varè; Francesco Saverio Vegezzi; Tommaso Villa. Convocati gli eletti dall’anziano Gazzera per le ore sette p.m. il 21 novembre 1874, si ebbe la nomina di Luigi Ferraris a Presidente, Casimiro Ara a Segretario, Gaetano Re a Tesoriere”.

Con questo Verbale venne dunque formalizzata la prima costituzione e composizione dell’Ordine degli Avvocati di Torino.[37]

Come si può constatare dal verbale sino a quella data il Consiglio non ebbe ad avere una propria vera sede e dei propri uffici, le adunanze avvenivano presso una sala del Palazzo della Corte d’Appello, di volta in volta autorizzata.

Questa rilevante esigenza, che chiaramente era già stata avvertita, risulta con molta evidenza nel Verbale del Consiglio dell’Ordine del 30 ottobre 1879 che rappresenta una sorta di appello nei confronti della c.d. Curia maxima, in allora unica sede della Corte d’Appello e del tribunale civile e penale e della Procura generale. Da tale verbale emerge l’inoltre una formale richiesta sottoscritta e inoltrata al Supremo Magistrato da più firmatari dell’Ordine per richiedere alla suddetta Curia maxima, di “trovare, appena possibile, per concessione gratuita del Comune (proprietario dell’immobile), una sala per il Consiglio dell’Ordine, come altra che ne venne fornita per il Consiglio di disciplina dei Procuratori. Osserva che nella sala abbastanza ampia a piano terreno, il Consiglio dell’Ordine potrà avere una sede fissa, raccogliervi i libri di più frequente uso per le udienze e per le necessità di ritrovo!” Il citato Verbale conclude con un auspicio “nella positiva accoglienza all’appello e ringrazia i colleghi dello zelo che li ha animati nella loro proposta”.

In effetti, a seguito di tale appello, anche dagli Atti del Municipio di Torino del 1879, alla voce Curia maxima[38], a partire da quell’anno il Municipio di Torino, come già detto proprietario dell’intero complesso immobiliare, diede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino l’uso “per concessione gratuita” di una sala per l’espletamento delle funzioni istituzionali e di una sala quale “sede fissa per accogliervi i libri della Biblioteca in uso agli Avvocati”.

Va infatti evidenziato che accanto al problema dell’acquisizione di una idonea sede per le riunioni dell’Ordine, si era già posto contestualmente quello di poter disporre di uno spazio altrettanto utile e confacente per la collocazione della biblioteca con i relativi strumenti di studio bibliografico. Il problema si era già certamente affacciato ma solo nel verbale del Consiglio dell’Ordine del 27 gennaio 1889 viene fatto oggetto di apposita discussione. Nel Verbale emerge con forza e convinzione la necessità di allestire idonei locali per collocare i numerosi testi e raccolte che nel frattempo erano già confluiti, sia per effetto di donazioni che di specifiche acquisizioni. Il verbale non tralascia di sottolineare che la stessa legge del 1874 prevedeva la dotazione di una biblioteca giuridica fra “gli scopi del sodalizio”.

Nella discussione registrata nel citato verbale emergono due aspetti che vale la pena di evidenziare ai fini della presente ricerca. Anzitutto da questo verbale risulta che, già alla fine dell’Ottocento, la consistenza libraria della Biblioteca assommava a circa tremila volumi, frutto sia di lasciti e di donazione dovute a gratuite elargizioni da parte di avvocati appartenenti all’Ordine, in occasione di chiusure di attività e/o di disposizioni testamentarie, sia di specifiche acquisizioni di testi e di raccolte giudiziarie e di giurisprudenza da parte dello stesso Ordine. Il complesso librario era infatti venuto accrescendosi per effetto non solo di lasciti privati ma anche di donativi di vari soggetti pubblici sia da parte di Casa Savoia (in particolare da parte di Re Umberto I) sia da parte del Governo con la dotazione della collezione dei relativi atti, sia del Parlamento che del Municipio di Torino con le relative Delibere, sia dell’Ordine Mauriziano.

Dallo stesso verbale emerge un ulteriore aspetto che rivela una evidente preoccupazione collegata “non solo per l’acquisto dei libri ma anche per l’arredamento idoneo di scaffali necessari per sistemare i vari volumi”. Il Verbale registra l’esaurimento di risorse finanziarie, “pur a fronte dei vari risparmi fatti negli ultimi anni per mantenere vive le molte collezioni”, “per consentire di tenere aperta la biblioteca e provvedere al riscaldamento dei locali”. Lamenta ancora il Verbale che per assicurare queste esigenze “non basterebbe… il tenuo contributo di lire cinque finora stabilito dalle precedenti assemblee”. Per far fronte a questa pressante esigenza di sostegno finanziario alla biblioteca dell’Ordine venne deliberato di “portare la tassa a lire dieci annuali, esprimendo la fiducia che in vista dei vantaggi della nuova istituzione, i colleghi vorranno adempiere più puntualmente che per il passato alla loro obbligazione”.

Come è dato di evincere già in quei tempi i costi della “cultura” erano oggetto di fitto dibattito e di confronto per assicurare risorse idonee a far fronte all’arricchimento della biblioteca quale strumento di aggiornamento e di consultazione per tutti gli Avvocati.

4. Il Palazzo della Curia Maxima, opera dell’Arch. Ignazio Michela, quale sede dell’Ordine degli Avvocati di Torino e della Biblioteca ed i tempi di realizzazione

Come si è dianzi documentato, a seguito delle reiterate istanze sia al Ministero di Grazia e Giustizia sia al Municipio di Torino, finalmente dal 1879 l’Ordine degli Avvocati di Torino venne a trovare una idonea sede fissa nella Curia maxima, con la concessione di due sale al piano terreno sia per l’espletamento delle funzioni istituzionali richieste dalla legge forense del 1874, sia per la allocazione della Biblioteca.

Qualche breve accenno merita di spendere su tale sede. Il Palazzo dei Supremi Magistrati (di qui il termine Curia maxima), già sede del Senato[39] e della Camera dei Conti, fu progettata già da Vittorio Amedeo II (1666-1732) per ospitare le massime magistrature dello Stato sabaudo e la progettazione affidata ai famosi Architetti Filippo Juvarra (1678-1736) e Benedetto Alfieri (1700-1767). I lavori andarono a rilento, anche per ragioni finanziarie, e solo il Re Carlo Felice (1765-1831), con Regio Biglietto del 6 dicembre 1824 stabilì che si riprendessero i lavori interrotti e ne affidò la continuazione ed il completamento al noto Ingegnere Ignazio Michela (1792-1867) che riuscì, progressivamente, con un nuovo progetto, a costruire un’altra parte del Palazzo e a rimodernare il padiglione settecentesco[40], con una visione complessiva funzionale alle esigenze giustiziali.[41]

Nonostante tali interventi, il 24 novembre 1838 la Camera dei Conti, potesse inaugurare nell’edificio la sua prima udienza ed il Senato il 6 marzo 1839, l’edificio risultava ancora incompleto a causa della presenza delle carceri senatoriali.[42] Il complesso venne ultimato solo nel 1878[43]. Tali difficoltà realizzative ed eventi portarono a giustificare i tempi prolungati anche per la concessione della sede e della Biblioteca dell’Ordine.

Da ultimo, va ricordato che il Palazzo fu parzialmente lesionato a causa del bombardamento subito da Torino il 20 novembre 1942 senza danni pesanti alla Biblioteca. Inoltre, nel 1904, la Biblioteca dell’Ordine fu aperta e messa a disposizione degli studenti del quarto anno di Giurisprudenza per sopperire alla temporanea chiusura della Biblioteca Nazionale (all’epoca Regia Biblioteca Nazionale) con sede in Via Po nel Palazzo dell’Università, colpita dal devastante incendio che fece perdere il materiale più antico e prezioso.

5. La consistenza e la formazione del fondo librario: la sezione storica e la sua peculiarità

La Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Torino è l’esito di acquisizioni successive nel tempo, caratteristica peraltro comune alle biblioteche sia pubbliche che private, che sono venute progressivamente ad incrementare il loro patrimonio bibliografico e documentale. Fin dagli inizi la Biblioteca è stata distinta, quasi naturalmente, in due sezioni: la Sezione storica comprendente testi di diritto antico dal 500 fino al 700 e varie raccolte normative e la Sezione contemporanea che accoglie testi normativi, repertori, riviste e monografie giuridiche dall’unificazione italiana in poi, che spaziano dal diritto civile, al diritto commerciale e societario, al diritto penale processuale e sostanziale, alla procedura civile, al diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo, al diritto ecclesiastico e al diritto tributario[44].

Il fondo antico della biblioteca è frutto di lasciti ed accessioni da parte di singoli avvocati e studi professionali torinesi e piemontesi e di enti che hanno, in tal modo, inteso dare testimonianza di affezione e di sostegno culturale all’Ordine torinese; tale appartenenza remota risulta con evidenza dalle note di possesso che, come in usanza, venivano vergate sull’antiporta o sullo stesso frontespizio dei volumi da parte del proprietario e/o successivi possessori. Tale nucleo primitivo è formato da importanti opere di illustri giuristi del ‘600, dei quali, in questa sede, non può che essere dato solo un riscontro sommario dei testi più noti e rilevanti.

Tra queste opere spicca la presenza di un nome molto affermato e considerato nella giuspubblicistica seicentesca, dovuto anche alla sua vasta produzione scientifica in più volumi: si tratta del ben noto De Luca di cui la Biblioteca possiede una bella edizione del Theatrum veritatis et justitiae in 13 volumi stampata a Lugduni dal 1670 al 1697. Il De Luca è stato la figura più rappresentativa della giurisprudenza pratica del secolo XVII e il suo “Theatrum” è senza dubbio il maggiore compendio della dottrina giuridica del suo tempo[45].

Altro Autore di grande fama e considerazione presente nella Biblioteca è Giovanni Menochio notissimo ed apprezzato giureconsulto che fu chiamato da Emanuele Filiberto nel 1560 ad insegnare diritto alla neonata Università di Mondovì e che pubblicò diverse importanti opere, molte volte ristampate, di Qaestiones e di Consilia. È presente nella Biblioteca dell’Ordine con una delle sue opere più diffuse dei Commentaria stampata a Colonia nel 1686 e con altra opera De arbitrariis Iudicum Quaestionibus stampata a Lugduni nel 1605[46].

Tra le opere del ‘600 la Biblioteca possiede una corposa opera di un giurista francese che fu avvocato al Parlamento di Parigi e aderì alle lotte religiose ed al movimento giurisdizionalista della Francia del suo tempo. Si tratta dell’opera più importante (Opera omnia), di Dumoulin Charles, pubblicata a Parigi da Antoine Dezailler nel 1681 in cinque volumi nella quale vengono raccolte e commentate le Coutumes francesi che costituiscono una fonte importantissima del diritto locale[47].

L’emanazione di nuove disposizioni normative da parte dei Sovrani sabaudi, dopo l’occupazione francese del Piemonte nel 500, richiese un grande lavoro di interpretazione e di sistematica giuridica. A tale gravoso e complesso compito si dedicò il noto giurista Antonio Sola che provvide a pubblicare un testo basilare molto importante per una più corretta e adeguata applicazione dei vari decreti nuovi e pregressi con l’edizione dei Commentaria ad Decreta antiqua ac nova Serenissimorum Ducum Sabaudiae, stampato a Torino da Domenico Tarino, nel 1625 con ampie note che la Biblioteca possiede in questa seconda edizione.[48]

Per la sistematica giuridica nei territori sabaudi, e non solo, importantissimo fu l’apporto di Antonio Favre, quale noto ed autorevole Presidente del Senato di Savoia conosciuto ed apprezzato per il suo famoso Codex Fabrianus, testo importantissimo e di grande consultazione di operatori del diritto, presente nella Biblioteca dell’Ordine in una bella edizione del 1755.[49]

Tra i giuristi piemontesi non vanno sottaciute le opere di Giovanni Antonio Bellone un giurista torinese che pubblico nel 1623 una raccolta di Consilia e di Responsa[50], corposo volume che ebbe ampia diffusione e consultazione anche per l’autorevolezza e sistematicità della compilazione[51] e che è presente nella Biblioteca con un’altra sua opera molto nota dal titolo De jure accrescendi stampata a Torino da G. Tarino nel 1637.

Ampio spazio trovano nella Biblioteca i testi degli autorevoli ed accreditati raccoglitori e commentatori delle numerose Decisiones emesse nel corso del tempo dal Senato di Piemonte. Tra questi emergono le figure dei due noti Tesauro coi vari volumi delle Decisiones Sacri Senatus Pedemonti delle quali la Biblioteca possiede la bella prima edizione del 1590 stampata a Torino dal Tarino e del Gaspare[52]. Non meno rilevanti gli apporti delle opere e le raccolte di Giovanni Antonio della Chiesa (Ab Ecclesia) Observationes forenses Sacri Senatus Pedemontani[53], che la Biblioteca possiede sia nella prima edizione di Torino di B. Zappata del 1653 e nella seconda edizione nei due bei volumi stampati a Parma del 1727.

La Biblioteca conserva e custodisce anche opere e testi giuridici di altri autorevoli Autori del 600. Ad esempio, in materia di agricoltura, così rilevante nell’economia, va segnalata, la figura del noto giurista Francesco Maria Pecci del quale la Biblioteca a possiede una delle sue opere più importanti il Tractatus de Acquaeductu, stampato dal Ticini nel 1681[54].

Altra opera molto nota ed apprezzata per il diritto dell’economia posseduta dalla Biblioteca è quella di Benvenuto Stracca nel trattato assai conosciuto e consultato De mercatura seu mercatore tractatus, pubblicato la prima volta nel 1553 e più volte rieditato per la vasta consultazione in una bella edizione Mercatura decisiones et tractatus, stampata a Lugduni nel 1621.[55]

Tre le più note e rilevanti raccolte di antichi testi giuridici la Biblioteca possiede una bella edizione della notissima raccolta normativa nota sotto il nome di Codex Theodosianus (Codice Teodosiano) in più volumi stampata a Lipsia tra il 1736 e il 1743.[56]

Tra le fonti del diritto sabaudo che hanno segnato una tappa evolutiva fondamentale della codificazione e consolidazione in superamento del particolarismo giuridico locale dell’Antico regime, un posto a parte è costituito dai due volumi delle Regie Costituzioni volute e assecondate dalla politica dell’assolutismo di Vittorio Amedeo II, che la Biblioteca possiede nella edizione dl 1770.[57]

Non poteva mancare in questo vaso campo del sapere giuridico la presenza delle opere di uno dei più autorevoli giuristi e pensatori del 700, Cesare Beccaria con il fondamentale contributo al pensiero giuridico del celebrato suo testo Dei delitti e delle pene, presente nella biblioteca anche nella sua bella (ed illustrata) edizione Remondiniana di Bassano del 1797 ma, data l’importanza, anche nella riedizione di Torino Pomba nella collana Nuova Biblioteca Popolare[58].

Con la Restaurazione e il ricostruito Regno di Sardegna, Vittorio Emanuele I venne a ripristinare l’antica istituzione del Senato di Piemonte[59] e, per quanto più rileva in questa sede, fu decisa la pubblicazione delle sentenze del Senato pedemontano in apposite raccolte ufficiali.[60]

Ciò avvenne anche per l’area nizzarda ove venne pubblicata una Giurisprudenza dell’Eccellentissimo Real Senato di Nizza ossia Collezione delle sentenze dal medesimo proferte pubblicata con autorizzazione del Governo[61], come anche per l’area genovese ove venne curata dall’Avv. Nicolò Gervasoni, l’edizione de la Giurisprudenza dell’Ecc.mo Senato di Genova ossia Collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile e commerciale e di procedura criminale[62] che la Biblioteca possiede completa in tutte le sue annualità.

Un patrimonio oltremodo significativo e prezioso di questa Sezione storica è rappresentato dalle collezioni normative preunitarie. In primis vanno segnalate le intere annate della Raccolta di leggi, decreti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti pubblicati dalle Autorità costituite, pubblicate a Torino in diversi volumi dagli editori Davico-Picco dal 1800 in poi durante la prima occupazione francese allorquando il Piemonte fu annesso alla Francia e organizzato per Dipartimenti, Raccolta poi ripresa con lo stesso titolo dopo la restaurazione dal 1814 fino al 1820, entrambe presenti nella Biblioteca. Si tratta di un corpus normativo molto importante per la conoscenza dei provvedimenti sia legislativi che amministrativi che hanno contrassegnato gli anni dell’amministrazione francese in Piemonte[63].

Dopo la Restaurazione, queste Raccolte proseguirono con titolo diverso ma con la stessa funzione. La Biblioteca possiede infatti una ricca e continuativa serie di Raccolta di Regi editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de’ Magistrati ed uffizi, pubblicati a Torino dal 1814 al 1856. Tali Raccolte avevano la natura e la valenza di pubblicazioni ufficiali promananti direttamente dal potere legislativo sabaudo e quindi con forza di legge.[64]

Oltre alle citate pubblicazioni ufficiali delle sentenze senatoriali, per consentire una più comodo e diffuso accesso alla giurisprudenza degli organi giudicanti, iniziarono a concretizzarsi varie iniziative ad opera di avvocati e magistrati che meritoriamente procedettero a raccogliere in opere sistematiche le varie decisioni ordinate cronologicamente e per argomenti.

La compilazione forse più nota e consultata, per diffusione e completezza, fu quella curata dall’Avvocato Felice Amato Duboin del titolo Collezione progressiva e per ordine di materie delle decisioni de’ Supremi Magistrati negli Stati di terraferma di S.M. il Re di Sardegna[65] che la Biblioteca dell’Ordine possiede sin dal primo volume nel 1830.

In evoluzione, tuttavia, già sotto il Regno di Carlo Felice, venne pubblicata con cadenza periodica la Collezione celerifera (stampata dalla Tipografia Favale di Torino) fin dal 1832 che costituisce una preziosa risorsa per conoscere la normativa e la giurisprudenza del Regno sardo nel periodo della Restaurazione e prerisorgimentale. Tale gloriosa testata venne poi, con l’Unificazione, a confluire nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, Stampati a Torino dalla Stamperia Reale dal 1861 che prenderà successivamente il titolo di LEX Legislazione italiana pubblicata dall’Utet dopo l’inizio della guerra nel 1915. È appena il caso di evidenziare che tutte queste diverse raccolte normative, custodite nella Biblioteca dell’Ordine, costituiscono un prezioso fondo della normativa sabauda preunitaria anche per il valore storico giuridico che esse rappresentano[66].

Una particolare rilevanza, anche per i profili innovativi della compilazione e del ramo del diritto analizzato, è l’opera, abbastanza singolare nel suo genere, dal titolo originale Dizionario di diritto amministrativo, pubblicata a Torino in cinque volumi (Tip. Favale) dagli avvocati Luigi Vigna e Vincenzo Aliberti, nell’arco di tempo tra il 1840 ed il 1852, opera realizzata con l’autorizzazione del Governo[67]. Tale Dizionario si colloca alle origini del diritto amministrativo in Italia e segnatamente negli Stati sabaudi e costituisce un esempio di come tale branca del diritto pubblico fosse già destinata a regolare l’azione della pubblica amministrazione ed i rapporti con i cittadini e potesse essere oggetto di autonoma e specifica codificazione e di studio sistematico. La Biblioteca ne possiede un esemplare completo delle Appendici.

Completano questa Sezione storica la serie completa degli Atti del Municipio di Torino, Raccolta dei verbali delle sedute del Consiglio Consiglio Comunale di Torino dal 1849 al 1916, (Torino, Stabilimento Eredi Botta), che rappresentano una fonte giuridica ed amministrativa unica per la storia della civica amministrazione torinese e non solo segnatamente per il periodo risorgimentale[68].

In una Biblioteca giuridica che si confronta con il sapere dei sistemi giuridici comparati sulle fonti antiche non poteva mancare la presenza della nota opera del grande Bernhard Windscheid dedicata al Diritto delle Pandette, che ebbe grande diffusione ed è presente nella prima traduzione assentita e curata da C. Fadda e P. E. Bensa, pubblicata a Torino dall’UTET nel 1902[69].

6. La sezione contemporanea e le sue collezioni di repertori di giurisprudenza, i Commentari e le riviste, nell’era della informatica e della digitalizzazione

Tale sezione, evidentemente, è quella più ricca e corposa in quanto fornita degli strumenti più usuali di consultazione giuridica quali i Repertori di giurisprudenza e dei Commentari di diritto sostanziale e processuale, ma anche delle più autorevoli collane e riviste giuridiche non meno che delle più apprezzate monografie di contenuto giuridico sia nel diritto civile, commerciale, societario, sia nel diritto pubblico e amministrativo e finanziario. È di tutta evidenza che si tratta di una biblioteca specialistica che è venuta acquisendo gli strumenti più utili ed importanti al sapere giuridico attuale[70].

Storicamente assai rilevante è stata l’iniziativa avviata dalla figura di Filippo Bettini[71], che dal 1848 diede inizio alla pubblicazione della Giurisprudenza degli Stati Sardi, prima rassegna organica, che, nel 1859 mutò il titolo e divenne Giurisprudenza italiana, importante ed autorevole rivista pubblicata a Torino dalla Ditta Pomba che ha segnato l’evoluzione della giurisprudenza dell’Italia unita fino ai giorni nostri[72]. La Biblioteca in questa Sezione possiede le annate della Giurisprudenza del Bettini dal 1849 poi confluita nella citata Giurisprudenza italiana che rappresenta una significativa collezione di annate che vengono a coprire ben due secoli di evoluzione giurisprudenziale sia nel diritto civile che commerciale-societario, sia nel diritto penale che nel diritto pubblico e amministrativo. Un vero patrimonio bibliografico di risorse conoscitive anche per la relativa evoluzione giurisprudenziale.

Il profilo di novità di queste raccolte è dato dal fatto che mutarono progressivamente oggetto ed ebbero a contenere progressivamente sempre più numerose sentenze venendo a costituire uno strumento di consultazione e di diffusione con l’obiettivo di aggregare e rendere accessibile agli operatori del diritto le decisioni dei supremi organi giurisdizionali del Regno.

Queste raccolte uscirono dal solco delle collezioni di decisiones proprie della tradizione dell’Ancien Règime e le sentenze vennero considerate nel loro valore più rilevante e fecondo quali provvedimenti di natura decisoria con le quali l’autorità giudiziaria si pronuncia definendo una questione ed affermando un principio di diritto[73].

Il modello al quale attinsero tali riviste e al quale fecero riferimento fu quello già positivamente introdotto e collaudato in Francia dal noto Desirè Dalloz che, più che uomo politico, legò la sua fama alla pubblicazione di un repertorio metodico, alfabetico di giurisprudenza che ebbe una grande notorietà, successo e diffusione[74] e che Biblioteca dell’Ordine possiede fin dal 1851.

Nel solco di tali strumenti di aggiornamento e di consultazione una rilevanza particolare è rappresentata da un’altra storica testata, quella del Foro italiano, rivista mensile di giurisprudenza e dottrina, fondata nel 1876 da Enrico Scialoja[75], che ebbe subito grande apprezzamento soprattutto tra gli avvocati anche per la tempestività e per l’autorevolezza dei collaboratori e commentatori. La Biblioteca dell’Ordine torinese possiede tale importante rivista nella sua continuità dall’anno 1901, accompagnata dal Repertorio di giurisprudenza del Foro Italiano dall’anno 1901.

In questa tipologia di periodici giuridici, la Biblioteca dell’Ordine possiede altresì una raccolta di numeri di una rivista che ebbe diffusione principalmente in area torinese e subalpina. Si tratta della poco nota Gazzetta dei Tribunali, rivista settimanale torinese nata a Torino nel 1877 che nel 1878 mutò titolo in Rivista giudiziaria subalpina. Cronaca dei Tribunali che durò a fatica a Torino con diversi editori (Candeletti, Origlia, Festa) per essere poi superata dalle riviste di portata nazionale.

Stante che Torino vide la promulgazione dello Statuto albertino[76], a questa innovazione costituzionale seguì, come noto, una feconda stagione di varia codificazione: Codice Civile, Commerciale, Penale e Militare con relativi Commentari tutti presenti nella Biblioteca quali importanti fonti giuridiche anche per le successive compilazioni, delle quali, in questa sede non possono che essere date solo alcune sommarie indicazioni.[77]

A questi fini va segnalato un primo ed importante Commento al Codice civile albertino, stampato a Torino dalla Stamperia Reale[78] nel 1857 in tre volumi posseduto dalla Biblioteca, a questo va aggiunto un altro poderoso Commento ad opera dell’Avvocato Vincenzo Pastore da Cuneo in più volumi forse il Commentario più completo e consultato dell’epoca[79].

La rilevanza e l’utilità pratica dei Commentari[80] ha caratterizzato una feconda acquisizione di tali strumenti di consultazione da parte della Biblioteca dell’Ordine nel corso degli anni. Tra i più noti ed apprezzati va segnalato l’autorevole Commentario al Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, in numerosi volumi dal 1945 e poi proseguita da F. Galgano dal 1990 sempre con l’editore N. Zanichelli di Bologna [81].

Non possono poi essere almeno citate le più autorevoli trattazioni istituzionali nei vari rami del diritto.

Per il diritto civile la Biblioteca possiede le Istituzioni di diritto civile italiano del Prof. Emidio Pacifici-Mazzoni, opera che ha avuto grande diffusione e consultazione tra gli operatori del diritto e segnatamente tra gli avvocati per l’ampiezza delle citazioni e dei riferimenti di giurisprudenza[82].

Per il diritto penale è presente il famoso trattato di Diritto penale di Vincenzo Manzini pubblicato a Torino dall’UTET nel 1920 in più volumi nonché il Trattato di Procedura penale italiana edito a Torino da Bocca nel 1914 in più volumi[83]. Tra le fonti una particolare rilevanza è costituita dalle Opere giuridiche di Arturo Rocco, noto padre del Codice penale del periodo fascista, pubblicate in Roma nel 1932 dall’Editore del Foro italiano in tre volumi.[84]

Sulle fonti della Procedura civile la Biblioteca possiede una rara edizione de Il Codice italiano di procedura civile annotato per cura di Luigi Borsari editato a Torino dall’UTE nel 1865[85]. Per lo studio della procedura civile non poteva mancare il noto Manuale di procedura civile curato da Ludovico Mortara editato a Torino in due volumi dall’Utet nel 1913 seguito da altra edizione milanese di Vallardi[86].

Per la Procedura penale tra le fonti vi è da segnalare l’opera presente in Biblioteca di Luigi Lucchini Codice penale italiano e Codice di procedura penale illustrati, editata a Torino dall’UTET nel 1897 che costituisce un importante contributo alla codificazione non solo del diritto ma anche della procedura penale postunitaria[87]. Tra i Commentari devono essere segnalati Commenti al Codice di Procedura penale per il Regno d’Italia, curato da Francesco Saluto e pubblicati in più volumi a Torino dai F.lli Bocca nel 1882[88].

Per la medicina legale non poteva mancare nella Biblioteca torinese dell’Ordine alcune delle più famose opere del celebre Cesare Lombroso, in particolare quella che gli diede più notorietà L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie, in una quinta edizione in quattro volumi pubblicata a Torino da Bocca nel 1896 e da altra opera L’uomo di genio in rapporto alla psichiatria, alla storia ed all’estetica, in una sesta edizione di Torino dei F.lli Bocca del 1894[89].

Per consentire agli Avvocati e utenti esterni di un’ampia informazione enciclopedica degli istituti giuridici, sia sostanziali che processuali, la Biblioteca fin dagli inizi ha ritenuto di dotarsi delle più note e diffuse opere giuridiche. Si trovano pertanto sia le prime edizioni del Digesto italiano Torino, UTET, 1887-1921, seguito dal Nuovo Digesto Italiano, Torino, UTET, 1937-1940, poi divenuto Novissimo Digesto Italiano, UTET, 1964 e segg. e dal 1980 le relative Appendici di Aggiornamento ed infine dalle varie edizioni specializzate nelle varie Sezioni del Digesto IV Torino, UTET, 1987, Discipline pubblicistiche, Discipline privatistiche e Discipline penalistiche.

Accanto e parallelamente a tale dotazione, la Biblioteca possiede la raccolta completa della nota ed autorevole Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1958 e segg., con relative Appendici di Aggiornamento, strumento importantissimo per ogni tipo di ricerca giuridica e relativi riferimenti bibliografici[90].

Una delle acquisizioni più importanti nell’ambito della conoscenza giuridica specializzata è stata certamente l’acquisizione dei vari volumi del Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese edito da Giuffrè nel 2006, opera importantissima con contributi specifici ed aggiornati nel diritto pubblico, amministrativo e dell’economia.

Recentemente la Biblioteca ha acquisito nuove ed importanti Collane in più volumi di opere tematiche relative ai Contratti, alla Proprietà e alla Responsabilità civile curate da vari ed illustri Autori e pubblicate dalla Casa Editrice UTET[91].

Infine, alla completezza degli strumenti informativi delle fonti normative nazionali non poteva mancare alla Biblioteca dell’Ordine la fonte per eccellenza, cioè la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicata dal 1946 con relative Appendice annate rilegate in volumi per una facile consultazione, peraltro oggi disponibile anche on line[92].

Complessivamente ad oggi il patrimonio bibliografico della Biblioteca dell’Ordine torinese assomma a oltre 25 mila volumi tra repertori, riviste, collane, monografie e libri giuridici di vario genere e contenuto. La Biblioteca, nei limiti del possibile, stante la permanenza nella antica sede della Curia maxima di Via Corte d’Appello, (ove anche gli arredi del Palazzo sono sottoposti ad un vincolo culturale ex art. 10 lett. c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i. e alla relativa protezione e conservazione prevista dagli artt. 20 e segg.)[93], è stata sempre aperta non solo agli avvocati ma anche ai vari docenti e studenti universitari e a tutti agli studiosi, non meno che ai semplici cittadini, assicurando, come previsto dalla legge, un servizio essenziale. La Biblioteca offre anche un prezioso servizio di informazione al pubblico ed agli studiosi utenti, per ricerche bibliografiche, sia di testi normativi che giurisprudenziali, nell’uso delle raccolte e delle riviste.

Da un paio d’anni, per facilitare la consultazione dei testi ed un più facile accesso ai dati normativi e giurisprudenziali è stato realizzato in forma digitale l’indice di tutto il materiale e patrimonio bibliografico[94]. La Biblioteca dispone altresì di un collegamento con la Corte di cassazione ai fini di ogni necessaria ricerca giurisprudenziale.

L’indice è stato poi condiviso, grazie all’acquisto e alla implementazione del gestionale Erasmonet con le biblioteche civiche piemontesi per un più diretto accesso ai testi conservati, dando come chiave di ricerca il nome dell’autore, il titolo dell’opera e l’argomento[95].

7. La funzione permanente della Biblioteca: conservare, custodire, valorizzare e tramandare il ruolo e l’importanza dell’Avvocatura

Come dianzi evidenziato competenze e prerogative del Consiglio dell’Ordine, così come già fissate dalla legge forense del 1938, sono state aggiornate e rivisitate anche recentemente dall’art. 14 della L. 247 del 2022 (peraltro alcune già esercitate in forza dell’art. 14 del R.D.L. n. 1578 del 1933). Oltre ai primari compiti istituzionali, quali la tenuta degli albi, elenchi e registri degli iscritti (lett. a), la vigilanza sul tirocinio forense, affinché sia svolto in maniera corretta, efficace e funzionale alla preparazione di una adeguata figura professionale (lett. c), e le varie funzioni disciplinari e di carattere deontologico [96], al Consiglio spettano importanti funzioni di aggiornamento e formazione, che possono essere assicurate da eventi (lett. d), volti a promuovere corsi di aggiornamento e di formazione professionale ovvero iniziative per elevare la cultura e la professionalità dei propri iscritti (lett. h) [97].

La Biblioteca, in aderenza e nel perseguimento di tali finalità istituzionali, ha inteso essere luogo per lo svolgimento di eventi formativi e di aggiornamento per i propri iscritti e per ospitare il Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio.

Al di là di questi fini istituzionali la Biblioteca ha, nel corso del tempo, organizzato nel suo interno, Convegni di studio, incontri e dibattiti tra gli operatori del diritto ma ha altresì assunto iniziative volte a fare meglio conoscere e valorizzare il ruolo permanente ed attuale dell’Avvocatura a scolaresche ed istituti di cultura cittadini, allestendo mostre e pannelli illustrativi[98].

La sede della Biblioteca nel Palazzo della Curia maxima ha offerto supporto alle Giornate culturali del FAI e dell’Open House, illustrando la visita delle varie aule storiche, oggi intitolate a Filippo Juvarra e a Norberto Bobbio, già della Corte di Assise, che ospitarono gli storici processi quivi celebrati: quello dei Martiri fucilati al Martinetto (5 aprile 1944), come testimoniato dalla lapide commemorativa ivi collocata nel 1968 e quelli tristemente noti dei c.d. Anni di piombo delle famigerate Brigate rosse.

Un particolare e forse unico patrimonio custodito presso la Biblioteca è rappresentato dal dossier contenente preziosi documenti, testimonianze, atti e memorie autentiche tutte relative al difficile e contrastato svolgimento del processo alle Brigate Rosse tra il 1976 ed il 1978[99] e all’uccisione dell’avvocato Fulvio Croce già Presidente dell’Ordine negli anni 1968-1977[100].

L’Ordine degli Avvocati di Torino, nell’Aula contigua alla Biblioteca e a Lui dedicata, ha avuto modo il 28 settembre 1988 di ricordare e commemorare l’orribile delitto del Presidente Fulvio Croce, anche con testimonianze dirette degli Avvocati dell’epoca che, eroicamente, in nome dell’adempimento dei doveri derivanti dal ruolo della difesa d’ufficio, assunsero e portarono a termine il loro ingrato mandato pur dopo il tragico omicidio del loro Presidente.

  1. Professore ordinario f.r. di Diritto amministrativo al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
  2. Su tali origini storiche per più specifici riferimenti: Martin de Saint Lèon P. (1920), Histoire des corporations des mestiers, Paris, II ediz.; Alberti A. (1891), Le corporazioni d’arti e mestieri e le libertà di commercio, Milano; nonché Solmi A. (1929), Arti e mestieri, in Enc. it. Treccani, Roma, IV, 676 ss; per l’evoluzione del modello giuridico: Franchini M. (1957), Ordini professionali. Notizie storiche, in Riv. giur. lav., 533 ss.
  3. Sulla genesi, l’evoluzione e la funzione degli ordini professionali per i profili giuridici: già Jannelli P. (1939), Odinamenti professionali, in Nuovo Dig. it., Torino, IX; Pergolesi F. (1960), Ordini e collegi professionali,in Enc. forense, Milano, vol. V, 423 ss; quindi, Piscione P. (1959), Ordini e collegi professionali, Milano; Cavallo B. (1967-69), Lo status professionale, Milano; Lega C. (1974), Le libere professioni intellettuali, Milano; Id. (1965), Ordinamenti professionali, in Nov. Dig. it., Torino, XII, 6; Levi F. (1976), Libertà fondamentali del professionista e ordini professionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 3, 906 ss; Catelani A. (1976), Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico, Milano; Gessa C. (1989), Ordini e collegi professionali, in Enc. giur. Treccani, Roma, XXII; Teresi F. (1995), Ordini e collegi professionali, in Dig. (Disc. pubbl.), Torino, X, 449.
  4. Sulla distinzione fra professioni protette e non protette: Dammacco S. (1988), Le professioni amministrative protette e non, Milano, e in giurisprudenza Cass. Civ., Sez. II, 26 agosto 1993, n. 9019, in Rep. Giur. it., 1993, voce Professioni intellettuali, n. 37.
  5. In ordine alla funzione e natura dell’albo professionale: Giannini M. S. (1958), Albo, in Enc. dir., Milano, I, 1013 ss.; Gessa C. –Tacchi P., Albi di esercenti professioni, in Enc. giur. Treccani, Roma. I, ad vocem; Cristiani E. (1987), Albi professionali, in Dig. (Disc. pubbl.), Torino, I, 160 ss.
  6. Lega C., Ordinamenti professionali, op. e luogo cit.; nonché Giannini M. S., Albo, cit., 1013.
  7. Per libero professionista si intende colui che, munito del prescritto titolo di studio e, ove necessario, della successiva abilitazione, esercita senza vincolo di subordinazione, in modo continuativo, attività intellettuale, per tale nozione: Lega P., Le libere professioni intellettuali, cit; Ibba C. ed altri (1987), Le professioni intellettuali, in W. Bigiavi (a cura di), Giur. sistematica, Torino; Piscione P. (1987), Professioni (disciplina delle), in Enc. dir., Milano, XXXVI, 1040 ss.; Tacchi P., Professioni:professioni, arti e mestieri (dir. amm.), in Enc. giur. Treccani, Roma, XXIV, ad vocem; Schivardi O. (1991), Professioni e lavoratori autonomi, Roma; Maviglia C. (1993), Professioni e preparazione alle professioni, Milano.
  8. Dal punto di vista strettamente linguistico ed etimologico il termine collegio (colligium dal latino colligere), sta ad indicare semplicemente “un complesso di persone collegate da interessi comuni in modo da formare un corpo o un consesso” (cfr. Palazzi F., Novissimo Dizionario della lingua italiana, Milano, 1981, ad vocem) con una funzione essenzialmente associativa e identitaria, non necessariamente ancora organizzato e strutturato sotto il profilo giuridico-amministrativo.
  9. Per la natura di ente di diritto pubblico, tra i molti: Sandulli A. M. (1958), Enti pubblici ed enti privati d‘interesse pubblico, in Giur. cost.; nonché Ottaviano V. (1965), Ente pubblico, in Enc. dir. Milano, XIV, 963 ss.; Santaniello G. (1989), Ente pubblico, in Enc. giur. Treccani, Roma, XII, ad vocem; Bardusco A. (1991), Ente pubblico, in Dig. (Disc. pubbl.), Torino, VI, 64 ss; V. Cerulli Irelli (1994), Ente pubblico ed enti pubblici, Torino.
  10. In ordine alle tipologie degli organi collegiali: Valentini S. (1968), La collegialità nella teoria dell’organizzazione amministrativa, Milano; Cammelli M. (1980), L’amministrazione per collegi, Bologna; Verbari G. B. (1981), Organi collegiali, in Enc. dir., Milano, XXXI, 60 ss.; Zuelli F. (1985), La collegialità amministrativa, Milano; Villata R. (1989), Collegi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, Roma, VI, ad vocem.
  11. Sulla potestà tariffaria degli ordini professionali: Gessa C. – Tacchi P. (1989), Tariffe professionali, in Enc. giur. Treccani, Roma, XXX, ad vocem.
  12. Sulla potestà impositiva degli ordini e collegi professionali: Lega C., Ordinamenti professionali, cit.; Mandel V. (1993), Consiglio degli ordini professionali: tassa e rimorso spese, in Foro amm., 659.
  13. In ordine alla potestà disciplinare degli ordini professionali: Catelani A., Ordini e collegi professionali nel diritto pubblico, cit., 154 ss; Rumori F. (1994), La responsabilità disciplinare del professionista, in Giust. civ., I, 1335.
  14. In ordine al potere deontologico: Dell’arte C. (1994), Ordine professionale e principio di deontologia professionale, in Vita not., II, 424 ss; Zana G. (1995), Deontologia professionale, in Corr. giur., 1113 ss.
  15. Per la storia dell’avvocatura e della professione legale, già nell’antica Grecia e poi nel diritto romano, per più ampi e specifici riferimenti: Camus A. G. (1830-32), Profession d’avocat, Paris; Dupin A. M. J. (1830-32), Profession d’avocat, Paris; Zanardelli G. (1879), L’avvocato, Firenze; Donati M. (1913), Gli avvocati, Firenze; Maruzzi A. (1926), L’avvocato, Milano; Rasi P. (1958), Avvocati e procuratori (Diritto romano) e (Diritto intermedio), in Noviss. Dig. it., Torino, pp. 1662-1666; Lega C., (Diritto moderno), ibidem, pp. 1666 ss; Fiorelli F. (1959), Avvocato e procuratore (Diritto romano e diritto intermedio, in Enc. dir., Milano, IV, pp. 646-649; Casalinuovo A. (1974), Cento anni di storia e di gloria dell’avvocatura italiana, in Rass. forense, VII, pp. 113-131; per profili generali ancorchè datato: Cobianchi C. A. (1930), Avvocatura, in Enc. it. Treccani, Roma, V, 678 ss.
  16. In ordine alla genesi ed alla rilevanza giuridica dell’ordinamento forense, tra i molti: Magrone G. (1959), L’Ordine forense, Roma, Edizione del Foro italiano; Carnelutti F. (1954), Avvocato, in Enc. dir., Milano, IV, 643 ss; Satta S. (1959), Avvocato (ordinamento), in Enc. dir., Milano, IV, 653 ss; Santucci R. (1959), L’ordine forense nell’impostazione della nuova legge, in Foro it., IV. 129 ss; Berti Arnoaldi Veli G. (1990), La riforma dell’ordinamento forense e i suoi precedenti storici, in Riv. trim. dir. proc. civ., 621 ss; Danovi R. (1991), La professione legale in Italia, in Foro pad., II, 53 ss; per contributi di carattere generale: Ricciardi E. (1990), Lineamenti dell’ordinamento professionale forense, Milano; Petrone C. – Pascolano Filos G. (1992), L’avvocato italiano, Milano; Galgano F. – Grande Stevens F. (1996), Manualetto forense, ordinamento, previdenza, deontologia e formazione, Padova.
  17. Quale espressione della libertà di associazione spontanea, attualmente ampiamente riconosciuta a livello costituzionale, su cui v. già: Spagnuolo Vigorita V. Palma V. (1967), Professione e lavoro (libertà di), in Nov. Dig. it., Torino, XIV, 14 ss; Barile P. (1958), Associazione (diritto di), in Enc. dir., Milano, III, 837 ss; Id. (1984), Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 189 ss; Pace A. (1977), Art. 18, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 191 ss; De Siervo U. (1980), Associazione (Libertà di), in Trattato di diritto amministrativo (diretto da G. Santaniello), Padova, vol. XII; Ridola P. (1988), Associazione: Libertà di associazione, in Enc. giur. Treccani, Roma, vol. III, 1 ss; Ruotolo M. (2002), Le libertà di riunione e di associazione, in Nania R. – Ridola P. (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, vol. I, 696 ss; Piccioni D. (2007), Associazione (libertà di), in Il diritto Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Milano, II, 92 ss.
  18. L’antitesi si inserisce nel perenne conflitto tra autorità e libertà, su cui v. il recente ricco contributo di Caputi Jambrenghi V. (2023), Libertà e autorità, Napoli, 2 voll.; v. le attente osservazioni di Loiodice A. (2005), La specialità della professione forense nel quadro dei valori costituzionali, in Rass. forense, Relazione tenuta al Congresso del CNF.
  19. Per riferimenti sulla genesi delle professioni legali nel diritto comune: Ermini E. (1943), Corso di diritto comune, I. Genesi ed evoluzione storica. elementi costitutivi.fonti, Milano, III ediz., Milano, 1989; Calasso F. (1950), Introduzione al diritto comune, Milano, 30 ss; Id. (1954), Medio evo del diritto, I, Le fonti, Milano; tra i contributi più recenti: Bellomo M. (1976), Società ed istituzioni dal Medioevo agli inizi dell’età moderna, Catania (Roma, 1993), 50 ss; Cortese E. (1994), Il rinascimento giuridico medievale, Roma, 1972; M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna, passim.
  20. In ordine a tale antica distinzione che ha avuto rilevanza giuridica poi progressivamente superata a vario titolo sequenzialmente: Norsa N. (1872), Professione d’avvocato e procuratore e sulla rappresentanza del ceto, in Primo Congresso giuridico italiano in Roma, Roma; Carrara F. (1874), Il passato, il presente e l’avvenire degli avvocati in Italia, Lucca; Bianchi A. (1886), Sull’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore. Testo e commento alla legge 8 giugno 1874, Torino; Cavagnari C. – Calandra E. (1893-1899), Avvocati e procuratori, in Dig. it., Torino, IV/2, pp. 621-704; Maroni G. (1904), Avvocati e procuratori, in Enc. giuridica it., Milano, 1/5, pp. 871-976; Zanardelli G. (1920), L’avvocatura. Discorsi, Milano; Calamandrei P. (1921), Troppi avvocati, Firenze, ora in Id. (1966), Opere giuridiche, Napoli, II, pp. 65-194; quindi Battista M. (1926), Ordinamento della professione di avvocato e procuratore. Legge 25 marzo 1926 n. 453, annotata con gli atti parlamentari, Roma; Jannelli P. (1937), Avvocati e procuratori, in Nuovo Dig. it., Torino, II, pp. 43-64; Casalinuovo A. (1988), Avvocato e procuratore, I) Ordinamento, in Enc. giuridica, Roma, IV; per contributi più recenti: Raimondi S. (1987), Avvocato e procuratore legale, in Dig. (Disc. pubbl.), Torino, II, pp. 86 ss; Casalinuovo A., Avvocato e procuratore, in Enc. giur. Treccani, Roma, II, ad vocem; Toffoletto F. (1992), Professione avvocato, Milano; De Tillia M. (1998), La professione di avvocato, Milano, 1998, voll. I-II; Id., Avvocato, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Milano, 2007, 2, pp. 296 ss.
  21. Un puntuale e documentato esame è stato fatto da Alvazzi del Frate P. (2009), Sulle origini dell’ordine degli avvocati: dall’ancien règime all’Italia liberale, in Rassegna forense, gennaio-marzo, pp. 361 ss. e Id. (2009), Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall’assolutismo francese all’Italia repubblicana, Roma, Aracne, 2009, al quale si rinvia per più specifici dati.
  22. Per un riscontro Siegrist H. (1989), States and legal Professions. France, Germany, Italy and Switzerland 18th o early 20th Century, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, n.s., II, pp. 861-886: Halpèrin J. L. (1992), Les professions judiciaries dans l’histoire contemporaine. Modes d’organisation danss les divers pays europèens, Lyon.
  23. Per un puntuale riscontro su tale modello assolutistico v. il contributo di Symcox G. (1985), Vittorio Amedeo II. L’assolutismo sabaudo. 1675-1730, Torino; v. altresì Merlotti A (1998)., Vittorio Amedeo II. Il Savoia che divenne Re, Cavallermaggiore; Rocci F. (2006), Vittorio Amedeo II: il Duca, il Re, l’uomo, Torino.
  24. È di tutta evidenza che l’obbligo e l’imposizione di appartenenza al Collegio preludeva ad una anticipazione di una forma di controllo organizzativo interno ed esterno, tipica espressione dell’assolutismo regio, ma che avrebbe poi, in epoca successiva (v. infra), portato alla istituzione di un vero e proprio Ordine, nel significato attuale del termine quale “congregazione o corpo morale, quale insieme di cittadini e/o persone che esercitano una stessa professione” (cfr. Palazzi f., Novissimo Dizionario della Lingua italiana, cit., ad vocem).
  25. L’Avvocato dei Poveri era una istituzione, di grande civiltà giuridica, introdotta per garantire la necessaria difesa processuale anche a favore di persone indigenti. Ad essi competevano istituzionalmente la difesa e la rappresentanza processuale gratuita dei soggetti bisognosi, per specifici riferimenti storico-giuridici: Dasin E. U. (1904), La difesa del povero nella storia, nelle legislazioni moderne e nelle riforme desiderabili per l’Italia, Studi di diritto giudiziario, Perugia, pp. 174 ss; Segre A. (1907), La tutela dei poveri nella storia del diritto italiano, Torino, Tesi; l’analisi storico giuridica dell’istituto è stato puntualmente rivisitata nei contributi di Goria F. A. (2012), Avvocazia dei poveri. Avvocatura dei poveri. Gratuito patrocinio: la tutela processuale dell’indigente dall’Unità ad oggi, in Riv. storia arte Prov. di Alessandria, pp. 23-137; e amplius Id. (2018), L’Avvocatura dei Poveri. Vicende del modello pubblico dal Piemonte all’Italia, Bologna, il Mulino, ed ivi ampi riferimenti.
  26. Sulla occupazione francese del Piemonte e relative conseguenze giuridiche e politiche nell’assetto amministrativo del territorio: per riferimenti generali rimangono comunque importanti autori pregressi: Bianchi N. (1878), Storia della monarchia piemontese dal 1775 al 1861, Torino, Bocca, II, 1 ss.; Botta C. (1833), Storia d’Italia dal 1789 al 1814, Capolago, Tip. Elvetica, vol. III; Carutti D. (1892), Storia della corte di Savoia durante la Rivoluzione e l’Impero francese, Torino, vol. I; Franchetti A. (1878), Storia politica d’Italia dal 1789 al 1799, Milano, Vallardi; Trani A. (1905), La Casa di Savoia e la Francia (1789-1796), Torino; quindi, per contributi più recenti e aggiornati: AA.VV. (1990), Rivoluzione, Repubblica e Impero in Piemonte 1789-1814, Torino, Museo Naz Risorgimento; Notario P. (1997), Il Piemonte nell’età napoleonica, in Notario P. – Nada n. (a cura di), Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, Torino; nonché il volume collettaneo All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814), Roma, 1994; contributi di sintesi: Ambrosini F. (2000), Piemonte giacobino e napoleonico, Milano; Rocci F. (2000), Napoleone a Torino e in Piemonte, Torino; Minola M. (2007), Napoleone in Piemonte, Cuneo, L’arciere.
  27. Per riferimenti sulle riforme giudiziarie della Rivoluzione e annessionidel periodo post rivoluzionario napoleonico: v. Damien A. (1989), Avocats, in Dictionnaire Napolèon, sous la direction de J. Tulard, n. ed., Paris, p. 147; i testi raccolti in R. Badinter (1989, a cura di) Una autre justice. Contributions à l’histoire de la justice sous la Revolution francaise, Paris, e la Revolution de la justice. Des lois du roi au droit moderne, sous la direction de P. Boucher, Paris, 1989, nonché per una rassegna bibliografica Alvazzi Del Frate A. (1990), Riforme giudiziarie e rivoluzione francese. Nota bibliografica sulla più recente storiografia, in Riv. storia del dir. it., LXIII, pp. 459-469; un’accurata indagine di questo periodo è stata fatta da Aimerito F. (2004), Note per una storia delle professioni forensi: avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario, in Rass. forense, pp. 379-412.
  28. Vittorio Emanuele I (il Restauratore 1814-1821) impose immediatamente l’abolizione dei Codici francesi e “l’osservanza delle Regie costituzioni e delle altre provvidenze emanate sino all’epoca del 23 giugno 1800” (Regio editto 1814, Raccolta de Regi Editti, proclami e manifesti ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffici, Torino, Stamp. Reale, 1814, I, pp. 20-22). La Restaurazione giuridico-amministrativa comportò, come noto, non pochi problemi anche di politica legislativa v. già Degli Alberti M. (1908), Dieci anni di storia piemontese. 1814-1824, Torino; Aspesi A. (1960), La Restaurazione in Piemonte (1814-1820), Genova; Acquarone A. (1959), La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna, in Boll. stor. bibl. subalpino, LVII, pp. 21 ss; fondamentale il contributo di Nada N., Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861, in Notario P. – Nada N. (a cursa di), Il Piemonte sabaudo dal periodo napoleonico al Risorgimento, cit., pp. 118 ss; Casana P. – Nada N. (1981, a cura di), L’età della Restaurazione: reazione e rivoluzione in Europa 1814-1830, Torino, Loescher; Soffietti I. (1997), Dalla pluralità all’unità: gli ordinamenti giuridici nell’età della Restaurazione, in Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna, Roma, pp. 65 ss; Pene Vidari G. S. (1997), Problemi e prospettive della codificazione, ivi, pp. 174 ss; Bertini M. B. – Niccoli M. P. (1997), L’ordinamento giudiziario durante la Restaurazione, ivi, pp. 120.134; Levra U. (1988), L’altro volto di Torino risorgimentale. 1814-1848, Torino. La pretesa “restaurazione”, in effetti, attinse e molto conservò degli istituti dell’ordinamento francese del periodo napoleonico come è stato giustamente avvertito anche in recenti contributi: Pene Vidari G. S. (1983), Studi e prospettive recenti di storia giuridica nel Piemonte della Restaurazione, in Studi piemontesi, pp. 416 ss; Soffietti I. (1987), Le fonti del diritto nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo, in Riv. storia del dir. it., LX, pp. 255 ss; Id. (1989), Les sources du droit dans le Royaume de Sardaigne au XVIII siècle, in Bibliotheque de l’Archivioum Augustanum, CLVI, I, pp. 107 ss; Soffietti I. – Montanari C., Il diritto negli Stati sabaudi, cit., cap. IV, pp. 113 ss; Casana P. (1992), Le riforme istituzionali della Restaurazione sabauda, in Riv. storia dir. it., pp. 350 ss; Notario P. (1999), Il Piemonte sabaudo: dal periodo napoleonico al Risorgimento, in G. Galasso (a cura di), Storia d’Italia, Torino, VIII, pp, 2 ss; nonché Genta E. (1987), Ecclettismo giuridico della Restaurazione, in Riv.storia dir. it., LX, pp. 285 ss; per un quadro complessivo sempre valido il volume di Bulferetti L. (1965), La Restaurazione (1815-1830), in N. Valeri (a cura di), Storia d’Italia, Torino, III, pp. 421 ss.
  29. Come esattamente rilevato da Alvazzi Del Frate A., Sull’origine dell’ordine degli avvocati, cit., 25-61 e confermato da Aimerito F., Note per una storia delle professioni forensi, cit., 388.
  30. La situazione di assenza di legislazione uniforme sul territorio del nuovo Regno d’Italia ed il lungo iter della riforma possono essere giustificati dall’estrema varietà degli ordinamenti professionali forensi nei vari Stati preunitari, che rese difficile la prospettazione di un sistema generale di regolamentazione delle professioni forensi. In tal senso le puntuali osservazioni di Alvazzi Del Frate A., Sulle origini dell’ordine degli avvocati, cit., spec. 369.
  31. Per queste avvertite esigenze già nel periodo pregresso: Penuti C. (2002), Il ruolo dei giuristi in antichi stati italiani nella prima età moderna fra ascesa sociale e filtri selettivi, in M. Malatesta (a cura di), CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Corpi e professioni tra passato e futuro, Milano (Rassegna Forense, Quaderni, 7), pp. 81-95; Tedoldi L. (2001), “Occhiali pei litiganti. Le professioni legali dagli antichi Stati italiani al Regno d’Italia napoleonico (1750-1815), in “Le carte e la Storia”, Rivista di Storia delle Istituzioni, VII, 2, , pp. 35-53; per il periodo del Regno unitario: Tacchi F. (2002), Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica, Bologna, pp. 31-43 con bibliografia; Santoro M. (1996), Le trasformazioni del campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall’Unità alla Repubblica, in M. Malatesta (a cura di), Le professioni, Torino, 1996, Storia d’Italia, Annali, X, 81-144; sullo stato della storiografia sino al 1996: Sofia F. (1996), All’ombra dello Stato: i professionisti nella storia d’Italia, in “Le Carte e la Storia”, II, 2, pp. 39-43.
  32. Alla storia di tale momento fondativo sono dedicate delle pubblicazioni della collana “Storia dell’avvocatura in Italia”, diretta da G. Alpa ed i relativi studi hanno conosciuto un significativo sviluppo. Tra i molti: Tacchi F., Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica, cit.; Alpa G. – Denovi R. (2003, a cura di), Un progetto di ricerca sulla storia dell’avvocatura, Bologna;, Sbano N. (2004, a cura di), Donne e diritti dalla sentenza Mortara alla prima avvocata italiana, Bologna; G. Alpa (2006, a cura di), Atti del primo Congresso Giuridico italiano (25 novembre-8 dicembre 1872), Bologna; Cipriani F. (1998), La professione d’avvocato, in Storia d’Italia. Annali, XIV, Legge. Diritto.giustizia, Torino, pp. 883-905; da ultimo, Padoa Schioppa A. (2009, a cura di), Avvocati e avvocatura nell’Italia dell’Ottocento, Bologna, Mulino, 2009.
  33. Progetto di legge per l’esercizio della professione di Avvocato e Procuratore, fu presentato in iniziativa al Senato dal Ministro di Grazia e giustizia (De Falco) nella tornata del 23 marzo 1866, in Atti parlamentari. Senato del Regno. Progetti di legge. Sessione 1865-66. Giovanni De Falco era magistrato e senatore della Destra, proveniente dal Regno delle Due Sicilie.
  34. Per tale dibattito v. Armani G. (1989), Il parlamento italiano 1861-1988, III, 1870-1874. Il periodo della Destra da Lanza a Minghetti, Milano, pp. 227-228. Per utili riferimenti a tale dibattito: Bianchi A. (1886), Sull’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore. Testo e commento della legge 4 giugno 1874, Torino; Cavagnari C. – Calandra E., Avvocati e procuratori, in Dig. it., IV/2, cit., pp. 621 ss.
  35. I principali interventi legislativi di aggiornamento furono la L. 25 marzo 1926 n. 453, il R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la L. 22 gennaio 1934 n. 36, la L. 23 novembre 1939 n. 1949, la L. 23 marzo 1940 n. 254 e s.m.i, il D.L. 23 novembre 1944 n. 382 e il D.L. 26 febbraio 1948 n. 174 che hanno contrassegnato il periodo di ingerenza fascista tramite l’istituzione del Direttorio del Sindacato fascista degli Avvocati e procuratori.
  36. Da questo primo verbale emerge con evidenza che, già prima dell’entrata in vigore della L. 1938 del 1874, esisteva in Torino un “Collegio dei procuratori”, che solo in seguito, in ottemperanza applicativa avrebbe dato origine all’“Ordine degli Avvocati di Torino” nei termini e nei modi fissati dalla citata legge. Per puntuali notizie sull’esistenza del Collegio dei Procuratori a Torino in questi anni precedenti alla legge del 1874, v. le puntuali ricerche di Aimerito F. (2006), Cronologia del Collegio dei procuratori di Torino 1814-1827. Dati per una storia delle professioni forensi in Piemonte estratti dal Ms. Vaticano fondo Patetta 1672, pubblicati in La Pazienza, n. 92 del 2006, 27 ss. Il Manoscritto si trova nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Patetta, Ms 1672, registrato con titolo Ordinati e provvisioni senatoriali e del Collegio (sic) de’ causidici ed altre autorità, con note di appartenenza ai causidici Gaetano Demichelis ed Angelo Geninat, da tale manoscritto attingono le ricerche di Aimerito F.
  37. Con molta puntualità rievocata in un articolo di Bonazzi B. (1963), Siamo figli di una legge del 23 settembre 1874, pubblicata su La Pazienza, n. 2, ottobre 1963, p. 26, in realtà il riferimento improprio non era alla legge bensì al Verbale del Consiglio. Nell’articolo l’A. offre anche brevi profili biografici di alcuni di questi primi consiglieri. Recentemente, nel 2023, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha inteso ricordare questo importante evento con un numero speciale de La Pazienza dedicato alla Storia dell’Ordine degli Avvocati di Torino, con contributi di Aimerito F., Avvocati e Procuratori dal tardo Medioevo sino alla legge forense del 1874 (pp. 24-13), di Bonzo C., L’istituzione dell’Ordine degli Avvocati (pp. 13-22), di Rosboch M., Avvocati, istituzioni e società civile nel corso del XX secolo (pp. 22-28) e con altri interventi e testimonianze.
  38. Atti del Municipio di Torino, Annata 1879, Torino, Stabilimento Eredi Botta, Tipografi del Municipio, 1879, p. 284.
  39. In generale sul ruolo e le attribuzioni del Senati sabaudi, ed in particolare del Senato di Piemonte riformato ad opera di Emanuele Filiberto: già Benedetto M. A. (1969), Senato (Dir. intermedio, in Nov. Dig. it., Torino, XVI, pp. 1016 ss; quindi, Merlin P. P. (1982), Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino, in Boll. Stor. bibl. sub., LXXX, pp. 35-94; soprattutto Genta E., Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII, Torino, cit.; nonché Casana P. (1995), Un esempio di corte suprema nell’età del diritto comune. Il Senato di Piemonte nei primi decenni di attività, Torino; importante il volume collettaneo Pene Vidari G. S. (2001, a cura di), Les Sènats de la Maison de Savoie (Ancien règime-Rèstauration), I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione, Torino, che raccoglie contributi di vari Autori; v. inoltre Mongiano E. (1990), Il Senato di Piemonte nell’ultimo trentennio di antico regime, in Riv. storia dir. it., LXIII, pp. 143-175.
  40. La Biblioteca dell’Ordine custodisce il volume del nuovo progetto con le relative planimetrie delineate da Ignazio Michela, Descrizione e disegni del Palazzo dei Magistrati supremi di Torino, preceduta da alcuni cenni storici dell’Architetto Idaulico Civile Ignazio Michela Ingegnere Ispettore delle Regie Finanze, Torino, Tip. Chirio e Mina, 1841 in folio. Il Progetto di Michela, con disegni di E. Gonin, era oltremodo dettagliato, non solo nelle parti strutturali e architettoniche ma anche nelle parti decorative, nelle parti a stucco, le decorazioni interne, le maniglie, appositamente fuse con il simbolo dei rostri romani e nelle ebanisterie che erano destinate ad arredare le aule delle udienze e la cappella annessa all’aula quale luogo di preghiera e di riflessione in funzione delle decisioni.
  41. Il Progetto di Michela era sceso nei minimi particolari, nelle due entrate del Palazzo, una su via S. Domenico e l’altra su Via Corte d’Appello, erano stati posti i rostri romani simboli della funzione giustiziale. Nella rampa di accesso allo scalone principale, sotto il mancorrente, Michela aveva fatto fondere ed incidere le prime sette lettere di un acronimo FIEIDF appositamente a richiamo della funzione identitaria della Curia maxima. Tali iniziali erano il motto di Amedeo IX di Savoia “Facite iudicium et iustitiam et diligite pauperes et dominus dabit pacem in finibus”. Amedeo IX di Savoia, detto il Beato (Thonon les Bains 1° febbraio 1435-Vercelli 30 marzo 1472) fu Duca di Savoia, Principe di Piemonte e conte di Moriana e Nizza. Di salute malferma nel 1469, decise di abbandonare il peso del governo affidandolo ad un Consiglio di Reggenza e si concentrò alla vita religiosa, divenne terziario francescano e si spese per opere di sostegno ai poveri e morì a Vercelli ove si era ritirato. Il motto voluto da Michela ben rispecchia il suo orientamento e obiettivo di vita. Per ulteriori dati biografici v. già Semeria B. (1830), Storia politica e religiosa del beato Amedeo IX duca di Savoia, Torino, pp. 1-108, cui adde Cognasso F. (1960), Amedeo IX duca di Savoia, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, vol. II.
  42. In effetti, va detto che il Palazzo della Curia maxima ospitava oltre alle aule del Tribunale e relativi uffici, nell’angolo del lato di Via S. Domenico, anche le antiche carceri criminali e senatoriali con le abitazioni del boia e la forca utilizzata per giustiziare i condannati alla pena capitale che veniva tenuta nei sotterranei e montata al momento delle esecuzioni, per poi essere rimessa a posto ad esecuzione terminata. Questa parte, assai delabrata del Palazzo dopo il 1870, Alessandro Antonelli provvide finalmente alla demolizione ed alla più consona sistemazione del Palazzo terminata solo nel 1878.
  43. In merito alle vicende progettuali e costruttive del Palazzo fin dal 700 fino all’800 v. utilmente: Castelnuovo E. – Rosci M. (1980, a cura di), Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna 1773-1864, Torino, pp. 1175; Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-Città, Beni culturali e ambientali nel Comune di Torino, Torino, 1984, vol. I, p. 290; Casana Testore P. (1998), La giustizia e le carceri, in Levra U. – Roccia R. (a cura di), Milleottocentoquarantotto, Torino, Archivio Storico Città di Torino, Torino, pp. 187-198; da ultimi Bonzo C. – E. Mongiano (2022, a cura di), La Curia maxima: sulle tracce di un’istituzione, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria; nonché Il Palazzo della Curia maxima, in C. Clemente, V. Favro. A. M. Ludovici (2025, a cura di), La Biblioteca Storica della Corte d’Appello di Torino. Libri antichi e moderni dal 1537 al 1984, Torino, Graffio, pp. 39 ss. Va infatti evidenziato che nello stesso Palazzo della Curia maxima aveva ad antiquo trovato sede la ricca Biblioteca Storica della Corte d’Appello di Torino con testi preziosi fin dal ‘500; v. ivi, pp. 71 ss: La Biblioteca Storica della Corte d’Appello di Torino. Storia e peculiarità di una raccolta libraria e dei suoi tesori editoriali.
  44. Per correttezza va detto che tutte queste informazioni non avrebbero potuto essere disponibili se non tramite la piena disponibilità e la cortesia dell’attuale addetta alla biblioteca Signora Carmen Petrone che ha messo a disposizione il suo sapere, la sua professionalità e la sua passione per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca.
  45. Giovanni Battista De Luca (Venosa 1614-Roma 5 febbraio 1683) fu forse uno dei più famosi giuristi del ‘600, considerato fondatore del lessico giuridico italiano. Laureato in utroque nel 1635, fecondo avvocato, nel 1644 si trasferì a Roma ove esercitò con successo l’avvocatura, guadagnandosi la fama di valente giureconsulto. Lasciò una vastissima produzione di testi giuridici molto apprezzati e consultati, tra cui il Theatrum veritatis et justitiae (Roma, 1669-1673 opera in 15 volumi) con raccolta di allegazioni e pareri in materia di diritto civile, canonico, feudale, municipale. L’opera divenne una delle principali fonti del tardo jus commune e fu ristampata con successo fino alla metà del XVIII secolo. Per ulteriori riferimenti sulla sua vita e produzione scientifica: Castellani G. (1931), De Luca Giambattista, in Enc. it. Treccani, Roma, XII, 572; Del Re N. (1964), De Luca Giambattista, in Nov. Dig. it., Torino, V, 420; Mazzacane L. (1990), De Luca Giovanni Battista, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, vol. 38; Dani A. (2012), Giovan Battista De Luca, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Roma, Ist. Treccani.
  46. Lodatissimo giurista “considerato il Bartolo del suo tempo”, nato a Pavia nel 1532 e morto a Milano il 10 agosto 1607. Nel 1555, all’età di 23 anni era già molto noto e spiegava ragion civile all’Università di Pavia, poi chiamato ad “interpretare in prima juris canonici cathedra et loco hora matutina”all’Università di Mondovì, ove rimase per sei anni. Nel 1589 fu chiamato all’Università di Pavia per occupare la cattedra di diritto lasciata dal celebre Niccolò Graziani che era morto. Il suo ingegno e la vastissima dottrina sono testimoniati dalla vastità della sua produzione scientifica. Tra le molte opere, Consiliorum sive Responsorum. Venezia, Francisci Ziletti, 1575-1584; Responsa Causae Finariensis in prima edizione Monteregali, Torrentino, 1565. Sulla vita e le opere di Menochio: Franchi L. (1925), Memorie biografiche di Giacomo Menochio, in Contributi alla storia dell’Università di Pavia.. nell’XI centenario dell’Ateneo, Pavia, p. 325; Menochio Giacomo, in Nov. Dig. it., Torino, 1964, X, p. 523; Valsecchi C. (2009), Menochio Giacomo, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, vol. 73 ad vocem.
  47. Sull’opera e la figura di tale fecondo giurista francese, le uniche notizie nella voce Dumoulin Charles (Molinaeus), in Nov. Dig. it., Torino, 1964. VI, 324.
  48. Va detto che il Sola, aveva già provveduto a pubblicare in precedenza altri importanti testi giuridici quali Commmentari in Constitutiones antiquas Ducatus Sabaudiae ac Principatus Pedemontium tam juris studiosis quam Pragmaticis perutiles, Torino, Bevilacquae, 1582 e dei Commentari in Novas Constitutiones Ducales Patriae Cismontanae…, Torino, Heredem N. Bevilacque, 1589 ed una prima edizione dei citati Commentaria…, Torino, J. Domenico Tarino, 1595. Anche di questo illustre giurista (1528-1593!) possediamo le poche notizie forniteci dal Rossotto, Scrittori piemontesi, cit., p. 16, il quale riferisce essere stato senatore “gravissimo”, come del resto emerge dal frontespizio del volume e anche autore, tra le altre citate opere, di un importante Tractatus de monetis già pubblicato nel 1595. Per il suo utile contributo allo studio di tali fonti: già Dionisotti C. (1881), Storia della magistratura piemontese, Torino, Favale, vol. II, 312; quindi Soffietti I. (1984), Note sui rapporti tra diritto sabaudo, diritto comune e diritto locale consuetudinario, in Riv. storia dir. it., LVII, pp. 265 ss.
  49. Favre A. (1606), Codex Fabrianus Definitionum forensium et rerum in Sacro Sabaudiae Senatu tractatarum, ad ordinem titulorum Codicis Justinianei, Lione, prima edizione; dato il successo ebbe numerose altre edizioni di cui una in due volumi Ginevra, 1740 con dedica a Carlo Emanuele I, molto diffuso e consultato, quale raccolta di sentenze del Senato savoiardo ampiamente commentate ed organizzate sul modello del Codice Giustinianeo. Monumentale opera di principi giuridici, costituì la più importante fonte del diritto negli Stati sabaudi: su cui Azara A. (1964), “Codex Fabrianus, in Nov. Dig. it., Torino, III, 377. A. Favre, barone di Pèrouges (Bourg en Bresse 5 ottobre 1557-Chambery 1624), dopo gli studi a Parigi e a Torino, praticò con prestigio la professione di avvocato, divenne membro autorevole del Senato di Savoia nel 1585 e primo Presidente del Senato savoiardo nel 1610. Sulla autorevole figura, il prestigio e la sua ampia produzione giuridica: già Avet G. F. (1824), Eloge historique d’Antoine Favre, premier prèsident au Sènat de Savoie, Chambery; Brugi B. (1921), Saggi per la storia della giurisprudenza e delle università italiane, Torino, pp. 121-135; Brugi B. (1932), Antonio Favre, in Enc. it. Treccani, Roma, XIV, p. 916; Chevallier L. (1953), Recherches sur la rèception du droit romain en Savoie des origines à 1789, Annecy, pp. 159-235; Berra L. (1965), Favre de Perouges Antoine, in Nov. Dig. it., Torino, VII, p. 157; quindi Otto A. J. (1995), Favre (Faber) Antoine (1557-1624), in M. Stolleis (a cura di), Juristen. Ein biographisches Lexikon, Munchen, pp. 200 ss.
  50. Consiliorum siue Responsorum Joannis Antonii Belloni Jurisconsulti Taurinesis et olim in Parmensi, nunc iterum in Taurinesi Academia vespertini Juris Interpretis primarij necnon in magistratu reditum estrordinariorum Serenissimi Sabaudiae Ducis Centuria, Augustae Torinorum, J. D. Tarini, 1623; cfr. Manno A. – Promis V. (1884), Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia, Torino, vol. I, 3002.
  51. Possediamo poche notizie biografiche di questo Giovanni Antonio Bellone di Torino. Dal biografo Rossotto A. (1790), Scrittori piemontesi, savoiardi e nizzardi registrati nei cataloghi del Vescovo Agostino Della Chiesa e dal Monaco Andrea Rossotto, nuova compilazione di Onorato Derossi, Torino, Stamperia Reale, p. 62 e di Della Chiesa F. A. (1660), Catalogo de’ scrittori piemontesi, Carmagnola, p. 93 si ricava che fu uno dei primi giureconsulti della sua età, e che, dopo essere stato, “con grande applauso”, lettore nell’Università di Parma e poi di Torino, fu creato primo Presidente del Senato di Torino.
  52. Tesauro A., Novae Decisiones Sacri Senatus Pedemontani, Augustae Taurinorm, Bevilacqua, 1591 seguite Tesauro G. A., Quaestiones forenses, libro I, Milano, 1607, quindi Torino, 1612, Libri III-V. Sulla figura l’opera di Antonio Tesauro, Casana P. (1992), Note biografiche su un giurista del XVI secolo: Antonio Tesauro, in Boll. Stor. bibl. sub., XC, pp. 281-311; per notizie anche su Gaspare Tesauro padre di Antonio e le edizioni de Questionum forensium, Torino, Tip. Cavalieri 1656 e di Ginevra 1672 entrambe in possesso della Biblioteca: v. già Dionisotti C., Storia della magistratura piemontese, cit. II, 315; quindi Guerra Medici M. T. (1993), Principi e giuristi nella prima età moderna: Antonio e Gaspare Tesauro magistrati del duca di Savoia, Napoli; Casana P. (2019), Tesauro Gaspare e Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, vol. 95 ad vocem; Id. (2013), Dizionario biografico dei giuristi italiani ( XII-XX secoli), Bologna, pp. 1049 ss; Id. (2016), Les dècisions du Sènat du Piemont et les rècoltes de Antonino et Gaspare Antonio Tesauro, in Les Sènats de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des normes (XVI-XIX siècles), Briegel F. – Milbach S. (a cura di), Roma, Carocci, pp. 119-132.
  53. Della Chiesa Giovanni Antonio, nato a Saluzzo il 16 febbraio 1594, da antica ed illustre famiglia saluzzese, fu colto, apprezzato e fecondo giurista. Nominato consigliere di Stato nel 1624 e poi primo Presidente del Senato di Nizza nel 1656, morì a Saluzzo il 1° settembre 1657. Dati biografici e sulla sua produzione giuridica: Paglieri F. (1988), Della Chiesa Giovanni Antonio Conte di Stroppo, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, vol. 36 ad vocem; Derossi O., Scrittori piemontesi, cit., p. 62; Galli G. (1798), Cariche del Piemonte e Paesi uniti, Torino, III, p. 441; Dionisotti C., Storia della magistratura piemontese, Torino, 1881, II, 282 ss.
  54. Francesco Pecchi, noto ed apprezzato giureconsulto nato a Battuda (Pavia) l’8 settembre 1618, morto il 30 agosto 1693, fu lettore di istituzioni di diritto canonico nell’Università di Pavia dal 1659 al 1687. Scrisse due opere notevoli per l’elaborazione dottrinale e legislativa del tempo, un Tractatus de acquaeductu, Pavia, (1670-1676) ed un Tractatus de servitutibus, (Pavia, 1689), Dati biografici in Mariani M. (1898), Francesco Maria Pecchi, Pavia; Vaccari P. (1935), Pecchi Francesco Maria, in Enc. it. Treccani, Roma, XXVI, 570; voce Pecchi Francesco Maria, in Nov. Dig. it., Torino, 1965, XII, 736.
  55. Benvenuto Stracca, fu noto e considerato giurista anconetano (Ancona 1509- Ancona 1578), fu anche economista è ricordato principalmente per la sua opera principale De Mercatura seu mercatore tractatus, considerato uno dei testi più autorevoli e sistemici del diritto commerciale seicentesco, che ebbe molta fortuna e conobbe numerose edizioni. Sull’opera e i contributi di Stracca: Tamassa N. (1888), Benvenuto Stracca giurecolsulto, Roma; Lattes A. (1909), Lo Stracca giurecolsulto, in Riv. dir. comm., vol. VII, pp. 624 ss; Stracca Benvenuto, in Enc. it. Treccani, Roma, 1936, XXXII, 797; Chiaudano M. (1971), Stracca Benvenuto, in Nov. Dig. it., Torino, 1971, XVIII, 468.
  56. Come ben noto il Codex Theodosianus è una raccolta ufficiale di costituzioni imperiali volute dall’Imperatore romano d’Oriente Teodosio (408-450). Venne pubblicata dopo una fase di gestazione lunga nove anni, il 15 febbraio 438 ed entrò in vigore sia nell’Impero romano d’Oriente sia in quello d’Occidente, il 1 gennaio 439. L’opera è importante perché fu il primo tentativo di codificazione ufficiale delle fonti del diritto e costituisce ancora oggi la raccolta più ampia di costituzioni pervenutaci fuori dalla compilazione giustinianea. L’edizione a stampa apparve in quattro volumi nel 1665 a Lione ed ebbe altre edizioni Lipsia in sei volumi tra il 1736 e il 1745. Per dati più specifici sul Codice Teodosiano, in Enc. it. Treccani, Roma, 1936, XXXIII, 520; Scherillo G. (1935), Il sistema del Codice teodosiano, in Studi in memoria di A. Albertoni, Padova, I, 515 ss; Id. (1964), “Codex Theodosianus, in Nov. Dig. it., III, 383.
  57. Come noto, l’azione riformatrice del Sovrano avviata a partire dal 1713, era destinata a sfociare nella consolidazione della legislazione regia, nelle due redazioni, pubblicate nel 1723 e nel 1729, delle Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, note con il titolo di Regie Costituzioni, poi seguite a distanza di alcuni decenni, dalla terza ed ultima redazione, pubblicata nel 1770, ad opera di Carlo Emanuele III. Sull’ampio processo riformistico, sia nell’ambito giudiziario che amministrativo, ad opera delle Regie Costituzioni, irrinunciabile è il rinvio agli studi di Viora M. E. (1928), Le Costituzioni piemontesi (leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723- 1729- 1770, Torino, pp. 24 ss; Id. (1967), Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione, (3 ediz.), Torino, pp. 30 ss; successivamente v. Tarello G. (1976), Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, pp. 197 ss; Micolo F. (1984), Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola Corte, Milano; Soffietti I. (1987), Le fonti del diritto nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo, in Riv. storia dir. it., LX, pp. 255 ss; Mongiano E. (1989), “Leggi e costituzioni di S.M.”, in Il tesoro del Principe. Titoli, carte, memorie per il governo dello Stato, Torino, pp. 88 ss; Venturi F. (1976), Settecento riformatore, II, La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti, Torino, pp. 74 ss: Micolo F. (1984), Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola corte, Milano; Pene Vidari G. S. (2002), Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche, Introduzione a Le Costituzioni sabaude 1723, Milano, pp. IX ss.
  58. Cesare Beccaria Bonesana, marchese di Gualdrasco e di Villareggio (Milano 15 marzo 1738-Milano 28 novembre 1794), laureato in giurisprudenza il 13 ottobre 1758 all’Università degli studi di Pavia fu noto e famoso giurista, filosofo, economista e letterato. L’opera sua principale è il Trattato Dei delitti e delle pene (prima ediz 1764), nel quale viene condotta un’analisi politico-giuridica contro la pena di morte, la tortura ed il sistema penitenziario; è stato tra i testi più influenti nella storia ed evoluzione del diritto penale che ispirò, tra l’altro, il Codice penale voluto dal Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, pose il fondamento della scienza criminale moderna. Sulla vita e la figura scientifica del Beccaria, tra i molti: già Cantù C. (1862), Beccaria e il dirtto penale, Firenze; Scaduto F. (1913), C. Beccaria. Saggi di storia del diritto penale, Padova; De Marchi A. (1929), Cesare Beccaria ed il processo penale, Torino, Bocca; Spirito U. (1925), Storia del diritto penale. I, Da Beccaria a Carrara, Roma, pp. 49-78; Id. (1930), Beccaria Cesare, in Enc. it. Treccani, Roma, VI, 463; quindi Venturi F., Beccaria Cesare, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, vol. 47; Pasta R. (2012), Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Roma, Treccani.
  59. Sul ripristino del Senato sabaudo e in generale, sull’ordinamento giudiziario nell’età della Restaurazione: già Dionisotti C., Storia della magistratura piemontese, cit., II, pp. 8 ss; quindi, Saraceno P. (1993), Storia della magistratura italiana. Le origini. Vol. I, La magistratura nel Regno di Sardegna. Roma; Id. (1997), La magistratura nel Regno di Sardegna dal crollo dell’antico regime al 1859, in Clio, XXXIII, pp. 631-670; Bertini M. B. – Niccoli M. P., L’ordinamento giudiziario durante la Restaurazione, in Ombre e luci della Restaurazione, cit., pp. 120-134; Pene Vidari G. S. (1999), La magistratura e i codici, in Levra U. (a cura di), Milleottocentoquarantotto, Torino, pp. 207-221; Id., Cenni sulla magistratura sabauda dalla Restaurazione allo Statuto, ora in Id. (2007), Studi sulla codificazione in Piemonte, Torino, pp. 254-258.
  60. Si conoscono almeno dodici annate di Decisiones Senatus Pedemontani aliorumque supremorum magistratuum Taurini sedentium, Taurini, dal 1820, Typis Aloysii Soffietti che riportano le decisioni con Indice cronologico per anno in gran parte in latino ma anche in italiano e francese in conseguenza della pregressa amministrazione giudiziaria tra il 1799 ed il 1814. Per i riflessi sull’ordinamento giudiziario durante l’amministrazione napoleonica: segnatamente Nada N., Il Piemonte sabaudo dal periodo napoleonico al risorgimento, in Galasso G. (a cura di), Storia d’Italia, vol. VIII (2), Torino, 1993, pp. 28 ss; Mongiano E., Il Senato di Piemonte nell’ultimo trentennio dell’Antico Regime, in Dal trono all’albero della libertà, cit., I, pp. 161 ss; Riberi M. (2016), La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze, Torino, (Storia giuridica degli Stati sabaudi), pp. 20 ss, Cap. I, Piemonte dal 1799 al 1814: contesto storico-giuridico.
  61. Tale edizione fu curata dal Segretario del Senato di Nizza Luigi de Sauterion, Nizza, con cadenza dal 1840.
  62. L’edizione invero venne curata oltre che da Nicolò Gervasoni, anche da Francesco Magioncalda e da Luigi Casanova, Genova Stamperia Luca Caniglia coprendo gli anni dal 1815 al 1846, in 26 volumi. Seguì poi un Indice generale dal 1815 al 1830, Genova, 1834. Per più dettagliati riferimenti su tali edizioni ampiamente Sinisi L. (2002), Giustizia e giurisprudenza nell’Italia preunitaria: il Senato di Genova, Milano; sulla figura di Gervasoni (Genova 31 gennaio 1794-Torino 29 dicembre 1873): Sinisi L., Gervasoni Nicolò, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, p. 973; per il ripristino del Senato di Genova ancora Dionisotti C., Storia della magistratura piemontese, cit., II, pp 19 ss.
  63. Per ulteriori riferimenti e dati bibliografici su questa pluralità di fonti normative francesi e relative Raccolte che avevano la funzione di rendere pubblici e di imprimere valore di osservanza normativa ed amministrativa ai vari provvedimenti v. Crosetti A. (2025), L’amministrazione per Dipartimenti nel Piemonte napoleonico, in Bollettino Società piemontese di archelogia e belle arti, n. 1, in corso di stampa.
  64. Si tratta del ben noto concetto di efficacia formale e sostanziale della fonte giuridica, su cui per tutti Falzea A. (1965), Efficacia giuridica, in Enc. dir., Milano, XIV; v. pure Sandulli A. M. (1958), Legge, forza di legge, valore di legge, in Studi per P. Calamandrei, Padova.
  65. La compilazione ebbe inizio già dal 1830 almeno fino al 1835 e fu editata a Torino dagli Eredi Bianco in sequenza annuale con indici per materia e delle parti in causa. Il compilatore, l’Avvocato Felice Amato Duboin, fu giurista colto ed attento anche ai profili di storia del diritto sabaudo e per questo suo sapere divenne membro della Regia Deputazione subalpina degli studi di storia patria e si rese benemerito anche per la pubblicazione di altra importantissima Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti ecc. emanati negli Stati di terraferma sino all’8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoia dei loro ministri ecc, Torino, Tip. Arnaldi tra il 1818 e il 1860 opera in 16 libri, 25 tomi e 36 volumi. Opera poi proseguita dagli Avvocati Alessandro Muzio e Domanico Canonica. Felice Amato Duboin, nato a Saluzzo il 13 giugno 1796, morto a Torino il 17 maggio 1854: dati biografici in Manno A. (1884), L’opera cinquantenaria della R. Deputazione di storia patria di Torino. Notizie di fatto, storiche, biografiche e bibliografiche sulla R. Deputazione e sui deputati nel primo mezzo secolo dalla fondazione, Torino, F.lli Bocca, p. 270.
  66. Sull’importanza storica di tali collezioni v. per altre indicazioni, Crosetti A. (2024), Ludovico Morozzo Presidente del Senato sabaudo e le raccolte giuridiche tra il XVII e XVIII secolo, in Bollettino Soc. Studi storici arch. ed artistici Prov. Cuneo, Cuneo, n. 171, spec. pp. 34 ss.
  67. Abbiamo ora notizie specifiche sui due autori del Dizionario. Per L. Vigna, v. Lupano A. (2016), Luigi Vigna 1814-1856, in Avvocati canavesani, a cura di F. Macocco e G. S. Pene Vidari, Castellamonte, pp. 86 ss; su V. Aliberti: Rossi D. (2013), Aliberti Vincenzo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (Sec. XII-XX), Bologna, pp. 39-40. Per la rilevanza di tale Dizionario nella formazione del diritto amministrativo: Mannoni L. – Sordi B. (2013), Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari, Laterza.
  68. La Serie storica 1848 e segg. degli Atti Consigliari del Comune di Torino è stata poi pubblicata per iniziativa dell’Archivio storico del Comune di Torino. Sulla scorta di tale documentazione sono stati pubblicati dall’Archivio stesso i volumi 1848. Dallo Statuto Albertino alla nuova legge municipale- il primo consiglio comunale elettivo di Torino, a cura di C. Pischedda e R. Roccia, Torino, 1998; e 1798-1799. La municipalità repubblicana di Torino. Dalla rivoluzione francese, a cura di G. Vaccarino, R. Roccia, L. Manzo, Torino, 1998.
  69. Bernhard Windscheid (Dusseldorf 26 luglio 1817-Lipsia 26 ottobre 1892), fu un famoso giurista tedesco, considerato il principe delle Pandette scuola di pensiero giuridico che sorse in Germania. La pandettistica (o Scuola delle Pandette) prese il nome dallo studio critico delle disposizioni del Corpus juris civilis di Giustiniano ed in particolare della parte denominata Pandette. Il suo lavoro principale è stata appunto la prima edizione tedesca del Diritto delle Pandette, che fu un manuale molto apprezzato e fondamentale per la pandettistica tedesca che ebbe ad influenzare anche il pensiero giuridico europeo, segnatamente nel diritto privato. Sull’opera e la produzione scientifica del Windscheid: Kraemer-Diethardt F. (1975), Windscheid Bernard, in Nov. Dig. it., Torino, XX, 1085; soprattutto Grossi P. (2007), L’Europa del diritto, Roma-Bari, Laterza; nonché Gambino A. – Sacco R. (2009), Sistemi giuridici comparati, Torino, Utet.
  70. In senso ampio, il sapere giuridico si riferisce, infatti, all’insieme delle conoscenze, teorie, studi, ricerche riguardanti il diritto, la sua interpretazione e applicazione nei suoi vari aspetti.
  71. Filippo Bettini, nato il 20 settembre 1803 a Genova, laureatosi in giurisprudenza, fu fervente mazziniano, patriota risorgimentale e attivo giornalista, si distinse segnatamente per l’iniziativa editoriale della Giurisprudenza degli Stati sardi poi divenuta Giurisprudenza italiana che diresse fino al 1863. Morì a Genova il 21 settembre 1869. Sulla figura e il ruolo di Bettini già Di Porto B. (1967), Bettini Filippo, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, vol. 9; Id., Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., vol. I, ad vocem, nonché Pene Vidari G. (2002), F. Bettini e la sua “Raccolta di giurisprudenza”, in Varnier G.B. (a cura di), Giuristi liguri dell’Ottocento, in Atti Convegno organizzato dall’Accademia Ligure di scienze e Lettere in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Torino, Genova, pp. 95-124.
  72. Sulle origini e gli sviluppi della Giurisprudenza italiana: Pene Vidari G. (2000), Le origini di “Giurisprudenza italiana”, in Giurisprudenza italiana, pp. 2-11; v. anche Mansuino C. (1994,a cura di), Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio, Milano (Per la storia del pensiero giuridico moderno 23), pp. 72-73.
  73. In tal senso, La giurisprudenza forense e dottrinale come fonte del diritto, Introduzione di Grassetti C., Milano, 1985; per il valore e la natura delle sentenze: Costa S. (1936), Sentenza, in Enc. it Treccani, Roma, XXXI, p. 393; Pertile A. (1902), Storia del diritto italiano, Torino, VI, parte II; Salvioli G. (1921), Storia del diritto italiano, Torino, p. 30; e soprattutto Massetto G. (1969), Sentenza (dir. interm.), in Enc. dir., Milano, XLI, spec., p.1203 “la sentenza come precedente”.
  74. Victor Alexis Dèsirè Dalloz, (12 agosto 1795- Parigi 12 gennaio 1869), famoso e colto giurista. Di origini cattoliche, nato nel Giura da una famiglia di notai, in seguito preferì la carriera forense. Dal 1837 al 1848 fu eletto Deputato al Parlamento francese, più che all’attività politica la sua notorietà è collegata ad una impresa editoriale. Con il fratello Armand fondò nel 1824 la casa editrice omonima che pubblicò la serie di Rèpertoire de lègislation, de doctrine et de juirisprudence, in 48 tomi e una Recueil pèriodique de juirisprudence gènerale in 30 tomi, tra il 1845 e il 1865 e di Recueil pèriodique des lois et arrèts. Tale fu il successo di tale repertorio che dodici volumi dei Recueil furono tradotti anche in lingua italiana dall’Università di Napoli. Per dati bibliografici di A. Dalloz: Ermini G. (1931), Dalloz Victor Alexis Dèsirè, in En. it. Treccani, Roma, XII, p. 242; quindi Arabeyre P. – Halperin J. L. (2007, a cura di), Dictionnaire historique des juristes francais. XII-XX siècles, Paris, pp. 229-230.
  75. Enrico Scialoja, (1846-1926) figlio dell’altro noto giurista, economista, politico e ministro Antonio Scialoja (1817-1877), fu avvocato ma anche intraprendente uomo di affari, contando partecipazioni in varie banche e società finanziarie e fu fondatore e direttore per molti anni della rivista Il Foro italiano. Dati indiretti in De Cesare C. (1879), La vita, i tempi e le opere di Antonio Scialoja, Roma.
  76. Come noto, lo Statuto ebbe un grande riflesso sul complessivo ordinamento dello Stato sardo. Sulla rilevanza di tale concessione statutaria in generale: Racioppi – Brunelli L. (1909), Commento allo Statuto del Regno, Torino; Maranini G. (1926), Le origini dello Statuto albertino, Firenze; E. Crosa (1936), La concessione dello Statuto, Torino; Falco G. (1945), Lo Statuto albertino e la sua preparazione, Roma; Jemolo A. C. – Giannini M. S. (1946), Lo Statuto albertino, Firenze; nonché Biscaretti di Ruffia P. (1990), Statuto albertino, in Enc. dir., Milano, XLIII, pp. 984 ss; sui caratteri dell’ordinamento albertino: Soffietti I. (1997), Rapporti tra i poteri dello Stato ai primordi dello Statuto albertino. Considerazioni in materia di legislazione, in Riv. storia dir. it., 70, pp. 17-28; Id. (1999), Statuto albertino, in Dig. (Disc. pubb.), Torino, XV, pp. 107-120; Id. (2004), I tempi dello Statuto. Studi e fonti, Torino, 2004.
  77. Per queste fecondo periodo di Codificazione: Pene Vidari G. S. (1995), L’attesa dei Codici nello Stato sabaudo della Restaurazione, in Riv. storia dir. it., 68, pp. 107-152; Id. (2007), Studi sulla codificazione in Piemonte, Torino, pp. 254-258.
  78. La Stamperia Reale in realtà fu fondata a Torino nel 1740 da un gruppo di patrizi torinesi, promotore I. Favetti de Bosses, ebbe fonderia propria nel 1764 e nel 1873 fu acquistata dall’Editore Innocenzo Vigliardi per poi diventare la Casa Editrice Paravia accreditata dalla Real casa. Venne dotata di titolo regio e di privilegi reali divenendo una sorta di casa Editrice per la pubblicazione di atti e documenti ufficiali, ma non ebbe mai una vera qualificazione pubblicistica. Su tali vicende editoriali: La Stamperia reale, centro dell’editoria settecentesca, in Museo Torino, on line; Bima A. (2003), Una Stamperia per Sua Maestà. Edizioni del Settecento della Stamperia reale, Catalogo Mostra, Rivoli.
  79. Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna coi Commenti dell’Avvocato Vincenzo Pastore da Cuneo Avvocato Patrocinante in Cassazione e nanti i Supremi Magistrati in Torino Autore di opere legali, Torino, Tip, Favale, 1838-1840 in sei volumi, poi proseguito con identico titolo per i privilegi e le ipoteche in tre volumi e pubblicato sempre in Torino dalla Tip. Favale 1844-1845.
  80. Come ben noto il Commentario giuridico è un’opera, generalmente dovuta a più Autori, che analizza in profondità e dettaglio una o più norme giuridiche, fornendo spiegazioni, interpretazioni e riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina, allo scopo di chiarire il significato e l’applicazione pratica. Per queste peculiarità i Commentari sono da sempre uno strumento primario di consultazione in una biblioteca giuridica.
  81. La Casa Editrice Zanichelli fu fondata a Modena da Nicola Zanichelli (Modena 7 novembre 1819-Bologna 7 giugno 1884) nel 1859 e da tempo ha rivolto la sua attenzione editoriale verso opere e collane scientifiche a contenuto giuridico. Dal 1946 ha iniziato la pubblicazione sia del Commentario al Codice civile sia al Commentario della Costituzione. Sulla vicenda editoriale: De Franceschi L. (2004), Nicola Zanichelli. Libraio, tipografo, editore (1843-1884), Milano, F. Angeli, 2004.
  82. Pacifici Mazzoni Emidio (nato a Ascoli Piceno nel 1834, morto a Roma nel 1880) fu consigliere della Corte di cassazione e Consigliere di Stato, certamente tra i più autorevoli esponenti della scienza civilistica italiana dell’Ottocento; particolare fortuna ebbero le sue Istituzioni di diritto civile, più volte editate 7 voll. Firenze, 1880-94 e del Codice civile italiano commentato, 15 voll. Firenze, 1925-27. Dati biografici in Pacifici Mazzoni Emidio, in Nov. Dig. it., Torino, 1965, XII, 304.
  83. Vincenzo Manzini (Udine 29 agosto 1879-Venezia 16 aprile 1957). Noto e coltissimo giurista del diritto penale, figura di primo piano della criminalistica italiana. Per la sua feconda produzione ed in particolare sul suo noto Trattato di diritto penale v. la voce di Pisapia G. D. (1964), Manzini Vincenzo, in Nov. Dig. it., Torino, X, 199 ed ivi ampi riferimenti bio-bibliografici nonché Berardi A. (2007), Manzini Vincenzo, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, vol. 69.
  84. Arturo Rocco (Napoli 23 dicembre 1876-Roma 1942) promotore dell’indirizzo penalistico denominato “tecnico giuridico”. Come ben noto A. Rocco ebbe una parte di primo piano nella elaborazione della legislazione penale e processuale-penale emanata dal regime fascista, in particolare ebbe un ruolo preponderante nella elaborazione del Codice penale. Sulla sua figura e produzione: Chiaudano M. (1969), Rocco Arturo, in Nov. Dig. it., Torino, XVI, p. 248 ed ivi ulteriori indicazioni bio-bibliografiche; quindi Geri M-P. (2017), Rocco Arturo, in Dizionario biografico degli italiani, Roma. Treccani, vol. 88; Galati L. – Nimiletti M. (2013), Rocco Arturo,in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, II, pp. 1704-1708.
  85. Borsari Luigi (Ferrara 28 agosto 1804-Ferrara 19 aprile 1887) avvocato e docente all’Università di Ferrara. Sulla figura e la vasta produzione scientifica di questo apprezzato civilista, v. Perla L. (1930), Borsari Luigi, in Enc. it. Treccani, Roma; nonché la voce Borsari Luigi, in Nov. Dig. it., Torino, 1964, II, 554.
  86. Ludovico Mortara (Mantova 16 aprile 1855-Roma 1° gennaio 1937) illustre e colto giurista processual-civilista fu Presidente anche della Corte di cassazione. Sulla sua figura e la ricca produzione scientifica: Calamandrei P. (1937), Ludovico Mortara, Milano, nonché la voce Ludovico Mortara, in Nov.Dig. it., Torino, 1964, X, 923.
  87. Sulla figura e gli studi di questo giurista v. la voce di Gabrieli F. P. (1965), Lucchini Luigi, in Nov. Dig. it., Torino, IX, 1094.
  88. Francesco Saluto (Piana degli Albanesi 23 ottobre 1809-Palermo 5 gennaio 1892) fu magistrato e fecondo giurista autore di diverse pubblicazioni in materia di procedura penale e diritto penale. Pochi dati in Wikipedia on line.
  89. Per riferimenti sulla vasta produzione e sulle posizioni scientifiche di Lombroso (Verona 6 novembre 1835-Torino 19 ottobre 1909) medico, antropologo e giurista, da alcuni ritenuto padre della moderna criminologia: v. Gabrieli F.P. (1965), la voce Lombroso Cesare, in Nov. Dig. it., Torino, IX, 1070 ed ivi ampi riferimenti bio-bibliografici; quindi tra i molti: Moltaldo S. (2011), Cesare Lombroso, Bologna, Il Mulino; Frigessi D. (2003), Cesare Lombroso, Torino, Einaudi.
  90. La Casa Editrice Giuffrè fu fondata a Milano (1931) da Antonino Giuffrè (Naso 1902-Milano 1964), è da sempre specializzata in testi giuridici ed economici rivolti in particolare a un pubblico di professionisti e operatori del diritto e della pubblica amministrazione ed al mondo universitario. La sua attività editoriale, anche se con diversa denominazione societaria, prosegue con nuove proposte e collane quali quelle recentemente acquisite dalla Biblioteca dell’Ordine in funzione di aggiornamento. Per dati informativi su origine e sviluppi di tale casa editrice: Palazzolo M. L. (2001), Giuffrè Antonino, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Treccani, vol. 56; e amplius Tranfaglia N. – Vittoria A. (2007), Storia degli Editori italiani, Bari, Laterza.
  91. L’UTET (Unione Tipografica Editrice Torinese), è tra le più antiche Case editrici d’Italia. Nacque, infatti, a Torino nel 1791 per iniziativa del fondatore Giuseppe Pomba (1795-1876). Nel corso del tempo ha pubblicato varie opere di cultura e di divulgazione, spaziando dalla letteratura, alla medicina e al diritto. Nel settore giuridico ha vantato una posizione di rilievo con la pubblicazione di riviste specializzate (quali la Giurisprudenza italiana dianzi ricordata), raccolte di leggi, commentari e collane specifiche. A seguito di mutamenti societari attualmente fa parte del gruppo Wolters Kluwer. Per questi dati: UTET La storia, Home on line.
  92. Come ben noto la Gazzetta Ufficiale è il canale ufficiale dello Stato italiano dove vengono pubblicate le leggi, i decreti, gli atti amministrativi di interesse pubblico, rendendoli ufficiali e conoscibili a tutti con valore legale. La pubblicazione è curata dal Ministero della Giustizia e stampata dal Poligrafico dello Stato (oggi anche on line). Storicamente deriva dalla Gazzetta piemontese, Giornale ufficiale del Regno di Sardegna pubblicata a Torino dal 2 agosto 1814 al 3 gennaio 1860. Dal 1861 cambiò nome in Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, il 19 giugno 1946, dopo il referendum del 2 giugno, assunse il titolo attuale di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per ulteriori dati informativi: De Roberto R. (1969), Gazzetta Ufficiale, in Enc. dir., Milano, XVIII, 557 ss; Lupo V. (1981), La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 650 ss., nonché Pizzorusso A. (1963), La pubblicazione degli atti normativi, Milano, Giuffrè; D’Atena A. (1974), La pubblicazione delle fonti normative, Padova; Meloncelli A. (1988), Pubblicazione (Dir. pubbl.), in Enc. dir., Milano, XXXVII, pp. 927 ss.
  93. In ordine alla valenza del vincolo culturale, sia consentito rinviare a Crosetti A. (2004), Beni culturali e valutazione dell’interesse pubblico, in Studi in ricordo di A.M. Sandulli (1915-1984), Milano, Giuffrè, pp. 523-553.
  94. In aderenza alla crescente utilizzazione della c.d. informatica giuridica, sui cui per dati di larga massima, tra i molti Gambino M. G. (2013), Informatica giuridica e diritto dell’informatica, in Treccani on line; Peruginelli G. – Ragona M. (2014, a cura di), L’informatica giuridica in Italia. Cinquant’anni di studi, ricerche ed esperienze, Napoli, ESI; più recentemente Buonuomo G. – Ciacci G. (2021), Profili di informatica giuridica, Cedam; Santor G. (2022), L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione, Torino, Giappichelli.
  95. Tali iniziative si collocano nella funzione stessa di una Biblioteca quale luogo (fisico ma oggi anche virtuale), finalizzato alla raccolta e conservazione di risorse informative fisiche, libri, manuali, riviste, quotidiani (oggi anche in forme digitali ed elettroniche). Ove come nel caso di specie la Biblioteca è di dotazione di un ente o soggetto pubblico, in base alla legge italiana, fornisce un servizio pubblico essenziale (v. art. 1 L. 12 giugno 1990 n. 146).
  96. Sulla deontologia forense: Danovi R. (1995), Corso di ordinamento forense e deontologia, Milano; Id. (1993), Il Codice deontologico forense, 2 voll., Milano; Id. (2014), Il nuovo Codice deontologico forense, Milano; nonché Gianniti P. (1992), Principi di deontologia forense, Padova.
  97. Per tali funzioni per tutti De Tillia, La professione di avvocato, cit.
  98. Sull’importanza e la funzione etico-sociale dell’Avvocatura, oltre agli Autori già citati in precedenza, segnatamente in relazione ai principi costituzionali di cui all’art. 24 (garanzia del diritto alla difesa e assistenza legale): il volume curato dal C.N.F., L’avvocatura e la Costituzione, Roma, 2020 che ricorda di P. Calamandrei il Discorso sul ruolo dell’Avvocatura; recentemente Cocuzza C. (2018), Il ruolo dell’Avvocato: il quadro di riferimento costituzionale ed europeo, 19 aprile 2018, on line; Commazzetto G. – Donà F. (2023), L’Avvocato e il diritto alla difesa nella Costituzione e nella CEDU, Milano, estratto; Fusco C., Funzione sociale dell’Avvocatura e diritto di difesa: le Sezioni Unite rinnovano la stima verso la categoria, (commento a sentenza SS. UU. 2074/2024) on line; in particolare sul diritto alla difesa dopo il dibattito sollevato durante il processo alle B.R.: Chiavario M. (1976), Processo e garanzie della persona, Milano; Denti V. (1977), La difesa come diritto e come garanzia (a proposito dell’autodifesa nel processo penale), in Foro. It.,; Conso G. (1978), Senza difesa non c’è processo, in Temi.
  99. Il corposo Dossier comprende una mole rilevante di documenti, giustamente versati a garanzia e futura memoria storica alla Biblioteca dell’Ordine dal Presidente dell’Ordine Gian Vittorio Gabri. Tra questi documenti, in questa sede, sarà sufficiente menzionare: Articoli di quotidiani 1976-1978: La Stampa, La Repubblica. Gazzetta del Popolo, Stampa Sera; L’Autodifesa delle Brigate rosse; Comunicati B.R. relativi all’Avv. Fulvio Croce Presidente dell’Ordine dal 1868 al 28 aprile 1977, data della sua uccisione; Atti di causa relativi al processo; Motivi di appello B.R. Corti di assise e d’Appello per il difensore d’ufficio 1977-1978; Articoli vari di quotidiani sulle “controinformazioni”; Articoli quotidiani relativi all’uccisione dell’avv. Fulvio Croce; Ordinanza di rinvio a giudizio nel procedimento penale “controinformazione”. Corte d’Assise Torino Giudice Gian Carlo Caselli; Sentenza B. R. Corte Assise Torino, Dott. Guido Barbaro 23 giugno 1978 per i colpevoli dell’uccisione dell’Avv. F. Croce; Interventi dei difensori all’udienza del 24 aprile 1979 processo “controinformazione”; Memoria dell’autodifesa; Foto segnaletiche dei brigatisti della Questura di Torino; vari documenti su Brigate Rosse Prima linea 1982; Sentenza 17 giugno 1981 relativa alle Brigate Rosse del Dott. Guido Barbaro. È appena il caso di evidenziare l’importanza dei documenti raccolti in tale dossier per una puntuale ricognizione delle fasi di tale processo sul quale oggi abbiamo una fitta letteratura alla quale si rinvia. Tra i molti già Bocca G. (1981), Il terrorismo italiano (1970-1980), Milano, Rizzoli; Id. (1988), Gli anni del terrorismo. Storia della violenza politica in Italia dal 1971 ad oggi, Roma, Curcio; Galli G. (2004), Piombo rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 ad oggi, Milano; Clementi M. (2007), Storia delle Brigate Rosse, Roma, più direttamente sul processo alle Brigate Rosse, recentemente il documentato studio di Papa E. R. (2017), Il processo alle Brigate Rosse. Torino 17 maggio 1976-23 giugno 1978, Milano, F. Angeli.
  100. Fulvio Croce (nato a Castelnuovo Nigra e nipote del noto Costantino), illustre avvocato torinese, noto per essere stato eletto nel 1968 Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino e per la sua tragica morte per mano delle Brigate Rosse il 28 aprile 1977. La sua figura è ricordata per l’impegno profuso nella difesa dei valori della professione legale e per il suo coraggio nel continuare la sua missione, di difensore d’ufficio, nonostante il clima di tensione e di intimidazione dell’epoca. Croce, in qualità di Presidente dell’Ordine si era opposto fermamente alla richiesta delle Brigate Rosse di rinunciare a difendere alcuni imputati nel processo contro il loro nucleo storico. La sua morte fu percepita come un attacco al diritto alla difesa e alla legalità, oltre un atto di violenza contro un simbolo della professione forense. Sulla sua alta figura, v. AA.VV., La Pazienza, Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Torino, marzo 2007, Numero speciale dedicato al ricordo e alla memoria di Fulvio Croce.