La motivazione degli atti di nomina a incarichi regionali (nota a Cons. St., sentt. n. 1318/2025 e n. 4193/2025)

Elena Belliardo[1]

ABSTRACT (ITA)

Il contributo esamina il recente orientamento del Consiglio di Stato in materia di obbligo di motivazione degli atti di nomina adottati a seguito di procedure di valutazione comparativa, con particolare riferimento alle sentenze n. 1318 del 18 febbraio 2025 e n. 4193 del 16 maggio 2025. In tali pronunce, i giudici amministrativi hanno ribadito la necessità che la motivazione degli atti di nomina sia chiara, puntuale e conforme alle previsioni del bando con cui si indice la selezione pubblica, onde garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Il contributo approfondisce la portata e il contenuto dell’onere motivazionale, evidenziando come esso costituisca non solo una garanzia procedurale, ma anche uno strumento fondamentale per rendere effettivo il sindacato giurisdizionale e per prevenire scelte arbitrarie.

ABSTRACT (EN)

This contribution examines Council of State rulings No. 1318 of 18 February 2025 and No. 4193 of 16 May 2025. It delves into the scope and content of the motivational burden, emphasising its role as a key instrument for ensuring compliance with constitutional principles such as impartiality, transparency, and the proper execution of administrative actions. The motivation of appointment acts also makes judicial review effective and prevents arbitrary choices.

Sommario:

1. Inquadramento delle questioni sottoposte al Consiglio di Stato – 2. L’obbligo di motivazione nelle procedure di valutazione comparativa – 2. L’obbligo di motivazione nelle procedure di valutazione comparativa. – 3. Il contenuto dell’onere motivazionale degli atti di nomina. – 4. Considerazioni conclusive

1. Inquadramento delle questioni sottoposte al Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato in merito agli atti di nomina derivanti da procedure di valutazione comparativa che, pur non configurandosi come concorsi pubblici in senso stretto[2], costituiscono selezioni volte all’individuazione del soggetto più idoneo a ricoprire incarichi fiduciari o di alta amministrazione. In questo contesto, l’amministrazione mantiene un certo margine di discrezionalità, che tuttavia deve essere esercitato nel rispetto dei criteri previamente stabiliti nell’avviso pubblico. Nelle sentenze in commento, il Consiglio di Stato analizza il tema dell’obbligo di motivazione degli atti di nomina delineandone il contenuto.

Con la sentenza n. 1318 del 18 febbraio 2025, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sul decreto di nomina della consigliera di parità[3] della Regione Molise, respingendo il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Molise, e confermando integralmente la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise[4]. Nel dettaglio, i giudici di Palazzo Spada, dopo aver rigettato il primo motivo di appello relativo all’asserita irricevibilità del ricorso introduttivo, hanno respinto anche il secondo motivo di gravame. La Sezione ha precisato che la nomina della consigliera di parità è conseguente ad una procedura comparativa e necessita di una precisa motivazione. Secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione è tenuta a esplicitare le ragioni della preferenza accordata al candidato prescelto, evidenziandone la maggiore idoneità e meritevolezza rispetto agli altri partecipanti alla selezione.

Nella successiva sentenza del 16 maggio 2025, n. 4193, il Consiglio di Stato[5] ha annullato il provvedimento di nomina del Direttore Generale dell’Ufficio del Turismo per la Regione Valle d’Aosta, la cui motivazione risulta illogica in quanto svincolata dal contenuto letterale dell’avviso di selezione. Nel caso oggetto di esame, la Giunta regionale aveva motivato la propria decisione argomentando che la nomina era ricaduta sul candidato che aveva maggiore competenza tecnica in materia di turismo. Tale motivazione risultava, tuttavia, elusiva del contenuto letterale del bando di concorso. L’avviso pubblico di selezione stabiliva infatti, tra i requisiti di ammissione, il possesso della qualifica di dirigente presso aziende o enti, pubblici o privati, ovvero lo svolgimento della libera professione e prevedeva, ai fini del conseguimento del giudizio di idoneità all’incarico, che i candidati avessero maturato una “competenza manageriale, frutto di esperienza pluriennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private con contratto di lavoro dirigenziale”.

Nella vicenda in esame, il candidato risultato vincitore, pur in possesso dei requisiti formali di ammissione in quanto giornalista pubblicista, presidente di un’associazione di volontariato e segretario particolare del Presidente della Regione, risultava privo delle competenze professionali specifiche richieste per ottenere il giudizio di idoneità all’incarico oggetto di selezione in quanto non aveva mai svolto alcuna esperienza professionale manageriale di carattere dirigenziale.

Il Consiglio di Stato ha quindi sottolineato la manifesta illogicità della motivazione adottata dall’amministrazione in quanto il vincitore della selezione non poteva qualificarsi quale candidato con maggiori competenze in materia turistica.

Sebbene le pronunce non affrontino espressamente la questione della giurisdizione, dalla natura dell’attività amministrativa oggetto di sindacato, dal tipo di censure esaminate e dall’assetto della motivazione si ricava implicitamente il riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo, confermando così l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie relative alla legittimità degli atti di nomina adottati all’esito di procedimenti selettivi rientrano nella competenza del giudice amministrativo.

2. L’obbligo di motivazione nelle procedure di valutazione comparativa

La motivazione dei provvedimenti amministrativi garantisce il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost. rispondendo all’esigenza primaria di assicurare la trasparenza dell’operato dei pubblici poteri nell’ambito di un’equilibrata valorizzazione delle risultanze del procedimento. L’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, introdotto dall’art. 3 della legge 241/1990, impone all’amministrazione di illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della decisione in considerazione delle risultanze istruttorie[6].

Negli atti di nomina, anche se il procedimento è caratterizzato da discrezionalità tecnico-politica, la motivazione deve andare oltre il generico possesso dei requisiti e tradursi in un percorso logico e argomentativo, che renda esplicito il rapporto tra il curriculum vitae, le attitudini del candidato e gli obiettivi dell’ente. L’onere motivazionale svolge dunque una funzione di garanzia, assicurando che l’esercizio del potere avvenga nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e verificabilità. Ciò consente, altresì, l’effettivo sindacato giurisdizionale sull’operato dell’amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 della Costituzione[7].

Tali considerazioni sono ribadite dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1318 del 18 febbraio 2025, in cui i giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati in merito all’obbligo di motivazione della deliberazione del Consiglio Regionale del Molise relativa alla nomina della Consigliera di Parità. Nella sentenza in esame, i giudici del Consiglio di Stato evidenziano come la deliberazione debba contenere una precisa motivazione che consenta di conoscere quali sono state le ragioni che hanno indotto il Consiglio Regionale a privilegiare il candidato selezionato.

Nel dettaglio, il procedimento di nomina del Consigliere di parità delle Regioni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta, previsto dall’art. 12 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, si configura come un procedimento amministrativo di tipo plurisoggettivo e a formazione progressiva. Esso si articola in più fasi, coinvolgendo distinti livelli istituzionali e culminando nella nomina formale da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione degli enti territoriali competenti, previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa dei candidati[8]. Tale valutazione richiede di esprimere un giudizio circa il grado di coerenza tra il profilo professionale di ciascun candidato e le caratteristiche proprie della funzione da svolgere, non potendosi esaurire in un mero riscontro formale del possesso dei requisiti minimi prescritti dalla normativa. In conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, l’amministrazione è infatti tenuta a motivare adeguatamente la scelta di preferire un candidato rispetto ad altri[9]. Questo obbligo, che consente di garantire il controllo sull’attività amministrativa e di prevenire arbitrii, si traduce in un giudizio di preferenza di un candidato rispetto agli altri. In assenza di una valutazione comparativa deve ritenersi violato l’obbligo di motivazione prescritto dal combinato disposto dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 198/2006, per non essere state in alcun modo esplicitate dal provvedimento di designazione, né individuate nel corso dell’istruttoria procedimentale, le ragioni a fondamento della scelta a favore di un candidato rispetto ad altri[10].

Il dovere di motivazione deve, inoltre, ritenersi compatibile con la segretezza del voto espresso dai consiglieri regionali, della città metropolitana e delle province in sede di designazione del consigliere di parità, in quanto tale segretezza tutela esclusivamente l’anonimato del voto individuale, senza tuttavia precludere all’organo consiliare, considerato nella sua collegialità, la possibilità di effettuare una comparazione tra i candidati. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 113 Cost., che assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, nonché con i principi di trasparenza e imparzialità, a cui l’obbligo di motivazione è funzionalmente connesso.

La pronuncia in esame si pone in linea con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa che, in ossequio ai principi costituzionali e alla normativa sul procedimento amministrativo, valorizza la motivazione quale strumento primario per garantire imparzialità, trasparenza e corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, in particolare nei procedimenti selettivi ad alta intensità comparativa[11].

3. Il contenuto dell’onere motivazionale del provvedimento di nomina

L’art. 3 della legge n. 241 del 1990 non si limita a sancire un generico obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma ne definisce puntualmente il contenuto essenziale. In particolare, la norma richiede che la motivazione espliciti i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” alla base della decisione amministrativa, in stretta connessione con le risultanze dell’istruttoria procedimentale. Ne discende un obbligo di motivazione sostanziale, che impone all’amministrazione di rendere trasparente il percorso logico-giuridico che ha condotto alla determinazione finale. Tale percorso deve evidenziare il nesso tra gli elementi di fatto accertati e le norme applicate, ricostruendo il ragionamento che ha guidato la scelta dell’amministrazione. In tal modo, il legislatore richiede all’amministrazione di esplicitare per iscritto le argomentazioni che collegano diritto e fatto in un processo interpretativo e valutativo reciproco, nel quale ciascun elemento chiarisce e dà senso all’altro.

Nel caso specifico dei provvedimenti di nomina, la motivazione deve essere adeguata, indicando con chiarezza e precisione i presupposti sostanziali e le ragioni effettive alla base della scelta, evitando formule generiche o puramente rituali[12]. La motivazione deve quindi consentire di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’amministrazione è pervenuta alla scelta di un candidato rispetto agli altri e quali sono le ragioni ad essa sottese al fine ultimo di verificare che il potere sia stato correttamente esercitato. Una valutazione di questo tipo deve riguardare non soltanto la verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti da parte del candidato selezionato, ma impone di rendere note anche le specifiche ragioni che hanno determinato la preferenza di un concorrente rispetto agli altri, alla luce degli elementi comparativi emersi dalla procedura[13]. Per tale ragione, la motivazione non può esaurirsi, come rilevato dal Consiglio di Stato con riferimento al provvedimento di nomina della consigliera di parità, nella semplice predisposizione di una tabella riepilogativa dei titoli di studio, master o altri corsi frequentati dai candidati[14]. Una simile valutazione deve essere accompagnata dall’esplicitazione del percorso logico-argomentativo che ha condotto alla decisione finale, non solo in relazione all’accertamento e alla valutazione del possesso di tutti i requisiti richiesti da parte del soggetto nominato, ma anche con riguardo alle ragioni che hanno giustificato la sua preferenza rispetto agli altri partecipanti alla selezione.

Inoltre, la motivazione non deve essere contraddittoria, così da permettere la piena intelligibilità del percorso logico-giuridico seguito dall’organo decisore, facilitando l’esercizio del controllo giurisdizionale di legittimità, il quale è volto a verificare la correttezza, la trasparenza e la legalità della decisione[15]. Il rispetto di tale carattere implica che la motivazione sia coerente con il bando di selezione, richiamando espressamente i criteri, i requisiti e le modalità di valutazione ivi previsti, in modo da garantire la conformità del provvedimento alle condizioni e agli obiettivi fissati dall’amministrazione fin dalla fase di programmazione della procedura di selezione. Il bando di concorso, quale lex specialis della procedura selettiva, deve quindi essere interpretato in senso rigorosamente letterale[16]. Tale interpretazione vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, la quale è obbligata ad applicare integralmente le disposizioni ivi contenute, senza possibilità di interpretarne liberamente il contenuto[17]. Il divieto di interpretare liberamente il bando di concorso si giustifica in ragione dei principi di affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura di selezione, che sarebbero compromessi qualora si consentisse una modifica o una diversa applicazione delle regole concorsuali sancite nella lex specialis. Il divieto di interpretare liberamente il bando di concorso si fonda, inoltre, sull’applicazione del principio generale del vincolo amministrativo, con cui l’amministrazione si auto-vincola al rispetto del contenuto del bando nell’esercizio delle potestà connesse alla gestione della procedura selettiva[18].

Ai fini interpretativi, si applicano pertanto le norme civilistiche in materia di contratti, in particolare i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.[19]. Le clausole della lex specialis non possono essere assoggettate a un’interpretazione estensiva o integrativa volta a ricavare significati impliciti o inespressi, bensì devono essere interpretate secondo il significato immediatamente desumibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione contestuale, consentendo di adottare l’interpretazione più favorevole al concorrente soltanto in presenza di ambiguità manifeste[20].

In questa prospettiva si inserisce la seconda sentenza in esame in cui il Consiglio di Stato si è occupato del contenuto dell’onere motivazionale del provvedimento di nomina a Direttore Generale dell’Ufficio del Turismo per la Regione Valle d’Aosta. I giudici hanno, in particolare, evidenziato che l’amministrazione si è auto-vincolata alle previsioni contenute nel bando di gara, le quali definiscono in modo puntuale e tassativo sia i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, sia quelli necessari per l’acquisizione dell’idoneità a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’Office Régional du Tourisme. Tali disposizioni non lasciano margini interpretativi in ordine ai titoli di studio, alle qualifiche professionali o alle esperienze lavorative richieste, con la conseguenza che non è consentito all’amministrazione integrare o ampliare il contenuto della lex specialis mediante valutazioni discrezionali ulteriori. Per tale ragione, l’esperienza maturata dal candidato vincitore della selezione quale Presidente e Vice-Presidente di un’associazione di volontariato, attività svolta in regime di assoluta gratuità e del tutto svincolata da un qualsiasi rapporto di lavoro, e quella svolta da segretario particolare del Presidente della Regione, non rientrano in alcun modo nei requisiti di idoneità previsti per la procedura selettiva in esame. Il bando, infatti, indicava espressamente che l’esperienza manageriale richiesta dovesse essere svolta in forza di un rapporto di lavoro dirigenziale e non certo in occasione di attività di volontariato prestata spontaneamente e gratuitamente. All’esperienza manageriale provata con contratto dirigenziale non può neppure essere ricondotta l’attività di segretario particolare del Presidente della Regione, in quanto l’art. 12 della legge regionale n. 22 del 2020[21] esclude espressamente che alla figura del Segretario Particolare si possano applicare le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato, il contenuto della motivazione si presenta quindi illogico e contraddittorio rispetto alle previsioni del bando, scostandosi dai criteri selettivi prestabiliti e determinando, conseguentemente, un vizio di legittimità rilevante ai fini dell’annullamento.

In conclusione, emerge come il dovere di motivazione e il rispetto della lex specialis rappresentano due cardini imprescindibili dei procedimenti amministrativi in materia concorsuale, ancor più stringenti nei procedimenti di nomina a incarichi pubblici, in cui l’equilibrio tra discrezionalità amministrativa e garanzie partecipative si mostra particolarmente delicato. Anche laddove si tratti di atti di alta amministrazione, per i quali è riconosciuto un margine di discrezionalità più ampio, l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di fornire una motivazione chiara, coerente e logicamente fondata, che consenta di ricostruire il percorso decisionale seguito[22]. Tale obbligo non è solo strumentale alla trasparenza dell’azione amministrativa, ma costituisce condizione necessaria per l’effettività del sindacato giurisdizionale e per la tutela dell’affidamento dei partecipanti.

Parimenti, il vincolo derivante dalla lex specialis di concorso assume valore cogente e insuperabile: le regole poste dal bando vincolano l’amministrazione nella fase selettiva e nella decisione finale, impedendo scelte discrezionali che ne disattendano i criteri prestabiliti. Consentire letture integrative, flessibili o analogiche delle previsioni del bando significherebbe, di fatto, introdurre elementi di arbitrarietà e minare il principio di parità di trattamento.

In definitiva, il rispetto del binomio motivazione – lex specialis non costituisce un mero formalismo procedurale, bensì uno snodo essenziale per garantire l’imparzialità dell’amministrazione, la parità tra i candidati e la legittimità dell’azione pubblica. Ogni deroga o attenuazione ingiustificata a tali principi rischia di compromettere la tenuta complessiva del sistema selettivo.

4. Considerazioni conclusive

Dall’analisi delle sentenze oggetto di commento emerge che le controversie relative alla nomina del Consigliere di Parità e del Direttore Generale dell’Ufficio del Turismo sono state ricondotte alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò in quanto tali nomine sono state considerate l’esito di procedure selettive a contenuto comparativo, assimilabili, per struttura e finalità, a veri e propri concorsi pubblici, i quali ricadono pacificamente nella sfera di competenza del giudice amministrativo.

Questo orientamento, sebbene coerente con alcune pronunce precedenti[23], si discosta da altri arresti giurisprudenziali che, in situazioni analoghe, hanno attribuito la competenza al giudice ordinario, valorizzando il carattere fiduciario e ampiamente discrezionale dell’incarico[24], ritenuto incompatibile con la nozione di procedura concorsuale.

Nelle sentenze in esame, tuttavia, i giudici hanno ritenuto prevalenti gli elementi comparativi propri della selezione, rispetto al profilo fiduciario dell’incarico, e hanno dunque confermato la competenza del giudice amministrativo[25]. Del resto, laddove siano rispettati i principi costituzionali che regolano l’accesso mediante concorso pubblico, quali la parità di condizioni tra i candidati, l’imparzialità e la trasparenza delle operazioni selettive, nonché l’adeguatezza dei criteri di valutazione, le procedure di nomina possono essere assimilate ai concorsi pubblici, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello giurisdizionale[26].

In tale prospettiva, assume rilievo centrale il dovere di motivazione e il rispetto della lex specialis, che, nelle procedure selettive, rappresentano strumenti essenziali per garantire l’effettività dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza, e per impedire che l’ampiezza della discrezionalità si trasformi in arbitrio.

Quanto all’obbligo motivazionale, le sentenze esaminate sottolineano con forza come la motivazione non costituisca un adempimento meramente formale o accessorio, ma rappresenti l’elemento che rende l’azione amministrativa comprensibile, verificabile e, quindi, sindacabile, rafforzandone al contempo la legittimazione democratica.

Alla luce di ciò, la giurisprudenza contribuisce a definire un equilibrio tra l’autonomia decisionale della pubblica amministrazione e la tutela effettiva dei principi di uguaglianza, merito e trasparenza, che costituiscono l’ossatura dello Stato di diritto.

L’attività di nomina, pur esprimendo funzioni di indirizzo o di alta amministrazione, deve dunque rimanere ancorata a parametri oggettivi, predeterminati e verificabili, nella consapevolezza che ogni deviazione indebita da tali principi compromette non solo l’efficienza del sistema, ma anche la sua credibilità istituzionale.

  1. Dottoressa di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
  2. Senza pretesa di esaustività, sulla nozione di concorso pubblico come strumento di selezione imparziale e oggettiva, si rinvia a Jannòtta R. (1989), Concorso ad un pubblico impiego, in Dig. disc. pubbl., vol. III, Torino, 329 ss., dove si evidenziano la funzione di verifica dell’idoneità del candidato e la finalità selettiva dell’istituto, anche in presenza di un solo concorrente. Sulla natura pubblica e aperta della procedura concorsuale come elemento essenziale, si vedano, inoltre, Assini N., Solinas M. (1988), Concorso a pubblico impiego, in Enc. giur., vol. VII, Roma, 1988, 1 ss., Amendola M. (1961), Concorso a pubblico impiego, in Enc. dir., vol. VIII, Milano. In giurisprudenza costituzionale, si rinvia a. C. cost., 23 luglio 2002, n. 373, in Cons. St., 2002, II, p. 1118; C. cost., 9 novembre 2006, n. 363, con nota di Gagliardi B. (2007), Il principio del pubblico concorso negli ordinamenti autonomi, in Giur. cost., 41 e ss. Sui profili costituzionali del concorso e sul diritto al lavoro in condizioni di parità, si veda Cavallo Perin R. (2002), Pubblico concorso e professionalità dei dipendenti pubblici: un diritto costituzionale dei cittadini, nota a C. cost., 16 maggio 2002, n. 194, in Giur. cost., 1994, e Cavallo Perin R. (2003), Le ragioni di un diritto ineguale e la precarietà del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, in Diritto amministrativo, 119 e ss.
  3. Per un approfondimento sul ruolo, sulle funzioni e sulle attività svolte nel corso del 2024 dalla Consigliera nazionale di Parità, si rinvia al “Rapporto attività della consigliera nazionale di parità per l’anno 2024 (art. 15, comma 7, D. Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii.)” disponibile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pubblicato-il-rapporto-delle-attivita-svolte-nel-2024-consigliera-parita
  4. T.a.r per il Molise, Sezione Prima, 31 agosto 2023, n. 238.
  5. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto riformando la sentenza del T.a.r. per la Valle d’Aosta, 15 gennaio 2025, n. 5.
  6. La dottrina in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi è molto numerosa. Si rinvia a Romano Tassone A. (1987), Motivazione dei provvedimenti e sindacato di legittimità, Milano, Giuffrè, a cui, ad oggi, si deve la principale e più completa opera di ricostruzione dogmatica della motivazione del provvedimento amministrativo. Si veda inoltre, senza pretese di esaustività, a Giannelli A. (2024), Nuove declinazioni della decisione motivata in Diritto amministrativo, 1023 e ss., Villata R., Ramajoli M. (2017), Il provvedimento amministrativo, Torino, Giappichelli, 271 e ss. secondo cui i provvedimenti amministrativi devono indicare le “ragioni sostanziali che, nella prospettiva tra diritto e fatto, sorreggono la scelta dell’amministrazione, così come emergono dai risultati istruttori”, Cioffi A. (2016), La motivazione del provvedimento amministrativo, in Romano A., (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 199 e ss., Mannucci G. (2012), Uno, nessuno, centomila. Le motivazioni del provvedimento amministrativo, in Diritto pubblico, 837 ss., che configura la motivazione come oggetto di un “diritto di informazione” del cittadino, Corso G. (2014), Motivazione degli atti amministrativi e legittimazione del potere negli scritti di Antonio Romano Tassone, in Diritto amministrativo, 463 e ss., Zito, M. (2008) La motivazione nel procedimento amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica,
    Taruffo, M. (1999), La motivazione della decisione amministrativa e giurisdizionale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1999, 315 e ss.
  7. Denti V (1987), Commentario della Costituzione. La magistratura (artt. 111‑113), in Branca G. (a cura di), Bologna, Zanichelli.
  8. Come evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1318 del 18 febbraio 2025, il procedimento di nomina del consigliere di parità non assume la natura di procedura concorsuale in senso stretto, pur essendo avviato mediante la pubblicazione di un avviso di selezione e la previsione di specifici requisiti professionali che i candidati devono necessariamente possedere per poter accedere all’incarico. Si tratta, piuttosto, di un procedimento amministrativo volto alla designazione di una figura di garanzia per l’intera collettività, nel corso del quale l’amministrazione è tenuta a operare una valutazione comparativa tra i curricula presentati, al fine di individuare, in modo motivato, il soggetto ritenuto più idoneo a ricoprire la funzione.
  9. Gagliardi B. (2021), Il principio del pubblico concorso e l’insuperabile specialità del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni in Le istituzioni del federalismo, 417 e ss.
  10. Così si sono pronunciati anche il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 15 aprile 2024, n. 259, T.a.r. per il Molise, sez. I, 9 maggio 2023, n. 149, T.a.r. per la Toscana, sez. I, 28 marzo 2023, n. 316, Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 583 (in tema di nomina del difensore civico).
  11. Cons. di Stato, 15 novembre 2016, n. 4718, relativo alla nomina del difensore civico regionale, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1132 e Cons. Stato, sez. V.,15 aprile 2021, n. 3119.
  12. La motivazione deve rispettare il principio di proporzionalità, che impone un equilibrio tra l’obbligo motivazionale e il buon andamento dell’azione amministrativa. In quest’ottica, è giustificato il ricorso a motivazioni sintetiche quando i criteri di valutazione risultano più o meno dettagliati. In questa prospettiva, si rinvia a Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1860; Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835. In dottrina si rinvia a Gagliardi B. (2008), L’obbligo di motivazione nelle procedure concorsuali e di abilitazione professionale in Foro amministrativo: Consiglio di Stato, 1736 e ss.
  13. Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2008, n. 6437
  14. Il Consiglio di Stato evidenzia che “la necessità di procedere alla comparazione dei candidati discende dal generale obbligo di motivazione delle scelte amministrative e dalla presenza, in concreto, di più aspiranti alla carica muniti dei requisiti occorrenti, dinanzi ai quali la scelta dell’Amministrazione non può che postulare un giudizio di preferenza di un candidato rispetto ad altri, con valutazione da giustificare, pertanto, nella motivazione del provvedimento di nomina”.
  15. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2019, n. 5410
  16. Giannini M.S. (1993), Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 435 e ss., dove l’autore sottolinea la funzione regolativa e vincolante del bando, quale espressione dell’autolimitazione dell’amministrazione. Si veda, inoltre, Vipiana P.M. (1990), L’autolimite della pubblica amministrazione. L’attività amministrativa tra coerenza e flessibilità, Giuffrè, Milano, 98, Police A. (1997), La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere decisionale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 216, Gagliardi B. (2024), Il pubblico concorso come funzione amministrativa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 145 e ss.
  17. Morbidelli G. (2007), Amministrazione pubblica e diritto dei privati, Torino, Giappichelli, 164 e ss., con riflessioni sul ruolo della lex specialis come fonte di autovincolo procedurale in attuazione del principio di legalità.
  18. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 1232. In dottrina si rinvia a Vipiana P.M., op. cit., 98 e ss.
  19. Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844. Gallo C.E. (2022), Manuale di diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2022, p. 698 ss., dove si evidenzia l’applicabilità dei criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. all’interpretazione delle clausole di bando.
  20. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2704; sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1447; sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709
  21. La legge regionale della Valle d’Aosta n. 22 del 2020, “Disposizioni urgenti per l’efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta“, mira a migliorare l’efficienza organizzativa degli enti regionali, introducendo modifiche nella gestione degli incarichi dirigenziali e abrogando disposizioni precedenti. 
  22. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502. Medda R. (2023), La motivazione dell’atto di nomina del difensore civico: una questione ancora irrisolta (nota a T.A.R. Valle d’Aosta, sentenza del 26 luglio 2022, n. 38 e Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 17 gennaio 2023, n. 583), in Il Piemonte delle Autonomie, 1 e ss.
  23. Consiglio di Stato, Ad.pl., 25 giugno 2018, n. 9; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677; Consiglio di Stato, sez. VI, 24 luglio 2017, nn. 3665 e 3666.
  24. Cassazione, sez. un., ord. 18 gennaio 2019, n. 1413
  25. Sul tema del riparto di giurisdizione in tema di provvedimenti di nomina si rinvia a Ramajoli M. (2019), Sulle nomine dei direttori museali decide il giudice ordinario in Giornale di diritto amministrativo, 489 ss. in cui si evidenzia come, in assenza di una chiarificazione del legislatore nella materia qui in esame, sussistono criteri incerti di riparto della giurisdizione che ostacolano non l’effettività della tutela giurisdizionale, la durata ragionevole del processo, producendo effetti negativi sul piano della disciplina sostanziale.
  26. In questo senso, si veda Ramajoli M., ult. op. cit., 489 ss.