Editoriale

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Rosario Ferrara[1]

 

Il fascicolo raccoglie gli atti del convegno tenutosi a Torino nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 2017, organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte con il concorso del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dell’Ordine degli avvocati di Torino e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino, avente ad oggetto il giudizio di conto, soprattutto alla luce della novella legislativa rappresentata dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile.

Il convegno si è aperto con gli indirizzi di saluto del dottor Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, del dottor Aldo Reschigna, Vicepresidente della Regione Piemonte, del dottor Luca Asvisio, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino e dell’avvocato Mario Napoli, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Torino.

Indirizzi di saluto importanti e significativi sono stati altresì recati dalla dottoressa  Cinthia Pinotti, Presidente sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Piemonte.

Ciò che sembra importante segnalare è l’alternanza di relazioni e interventi tra studiosi di provenienza accademica e magistrati della Corte dei conti; il che ha assicurato una simbiosi organica e virtuosa tra un approccio in senso lato scientifico e un altro approccio lato sensu pratico-operativo.

Le relazioni accademiche sono state tenute da Rosario Ferrara, Professore ordinario dell’Università di Torino, Franco Gaetano Scoca, Professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma, Giovanna Colombini, Professoressa ordinaria dell’Università di Pisa, Daniele Senzani, Professore ordinario dell’Università di Bologna, Salvatore Cimini, Professore associato dell’Università di Teramo, Aristide Police, Professore ordinario dell’Università di Roma Tor Vergata, Maria Luisa Bassi, Professoressa ordinaria dell’Università Internazionale di Roma, Mario Caldarera, Professore ordinario dell’Università di Messina, Loredana Giani, Professoressa ordinaria dell’Università Europea di Roma, Roberta Lombardi, Professoressa ordinaria dell’Università del Piemonte orientale.

Le relazioni e gli interventi dei magistrati contabili, invece, sono stati introdotti dalla relazione di base del dottor Angelo Buscema, Presidente della Corte dei conti, nonché da quella del dottor Mauro Orefice, Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Puglia. Del pari rilevanti e di interesse le relazioni del dottor Claudio de Rose, Procuratore generale emerito della Corte dei conti, del dottor Michael Sciascia, Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania, del dottor Salvatore Pilato, Procuratore regionale della Corte dei conti della Lombardia e del dottor Eugenio Francesco Schlitzer, Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti.

Nel corso dei lavori, le relazioni e gli interventi che si sono susseguiti, hanno opportunamente messo a fuoco sia gli elementi innovativi, sia i fattori di conservazione e stabilizzazione di tutta la disciplina che riguarda il giudizio di conto in particolare, e, più in generale, gli assetti complessivi dei processi innanzi alla Corte dei conti.

Non sembra agevole fare un bilancio complessivo della disciplina introdotta nel 2016 e, in particolar modo, non è affatto semplice verificare e decidere se e come gli elementi di obiettiva innovazione siano davvero importanti e consistenti e, soprattutto, se prevalgano rispetto al consolidamento tralatizio dei tradizionali elementi costitutivi del processo contabile.

Un dato innovativo è verosimilmente rappresentato da un più forte raccordo tra la disciplina del giudizio di conto e quella di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, là ove viene evidenziato ed enfatizzato il ruolo giocato dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e ss. della cit. l. n. 241/1990, allo scopo di selezionare preventivamente, in qualche misura, i soggetti responsabili dei procedimenti di spesa, soggetti che sono tenuti conseguentemente alla presentazione del conto.

Conclusivamente ciò che è senza dubbio degno di nota è la constatazione di come il ruolo della Corte dei conti, per le sue funzioni giurisdizionali oltre che per quelle di controllo, continui a collocarsi in una posizione eminente, e davvero strategica, nel contesto dei processi che governano la spesa pubblica, soprattutto in vista della sua qualificazione, e conseguentemente – perché no! – come irrinunciabile attività di contrasto dei fatti corruttivi che caratterizzano purtroppo il nostro paese.

 

 

 



[1] Professore ordinario di diritto amministrativo Dipartimento di Giurisprudenza Università di Torino