Segretari comunali non iscritti all’albo regionale (nota a Corte cost., sent. 19 maggio 2026, n. 83)
Gloria Francesca Pulizzi[1]
(Abstract) ITA
Il contributo analizza le implicazioni connesse all’esigenza di una rigida applicazione della regola del pubblico concorso con riferimento alla peculiare figura del segretario comunale emerse, da ultimo, nella sentenza della Corte costituzionale del 19 maggio 2026, n. 83. Con tale decisione la Consulta, sulla scia della precedente sentenza n. 100 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della l. r. Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste, n. 15/2025, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., censurando il tentativo del legislatore regionale di attribuire le funzioni di segretario comunale del Comune di Aosta in deroga all’obbligo di iscrizione all’albo regionale dei segretari comunali. Tale tentativo, costituendo una violazione particolarmente grave della regola del pubblico concorso, non è idoneo ad assicurare il delicato equilibrio tra l’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività.
(Abstract) EN
This article analyses the implications associated with the need for a strict application of the open competitive examination rule (pubblico concorso) regarding the unique position of the municipal secretary, as recently highlighted in Constitutional Court judgment No. 83 of 19 May 2026. With this decision, following in the footsteps of the previous judgment No. 100 of 2023, the Court declared unconstitutional Article 16 of Regional Law No. 15/2025 of the Autonomous Region of Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste for violating Articles 3 and 97 of the Italian Constitution. In doing so, it censured the regional legislature’s attempt to assign the functions of municipal secretary for the Municipality of Aosta by way of derogation from the obligation of enrollment in the regional register of municipal secretaries. This attempt, constituting a particularly severe distortion of the competitive selection requirement, fails to ensure the delicate balance between the autonomy of local authorities and the need for independent oversight of their activities.
Sommario:
1. Premessa – 2. La trasformazione della «fisionomia» del segretario comunale dinanzi allo scrutinio della Consulta – 3. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: l’ultimo tentativo della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste di aggirare la regola del concorso – 4. (…Segue). Dal superamento della pubblicità della selezione al superamento dell’indipendenza
1. Premessa
Con la sentenza n. 83 del 19 maggio 2026 la Corte costituzionale ha censurato il tentativo della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste di derogare alla regola del pubblico concorso per l’accesso all’ufficio di Segretario comunale del comune di Aosta dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 26 maggio 2025 n. 15[2], con cui il legislatore ha inserito l’art. 20-sexies nella legge regionale del 5 agosto 2014, n. 6, quest’ultima recante la disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni e degli enti locali, nonché disposizioni relative all’ufficio di segretario di ente locale.
Con ricorso n. 28 del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso, con quattro motivi di ricorso, questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 114 della Costituzione e dell’art. 2, co. 1, alinea e lettera b), dello Statuto della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, degli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 6, comma 1; 13, comma 1; 10; 15 e 16, della riforma di revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari comunali[3]. Se, con il primo motivo di ricorso, la difesa erariale lamentava l’incostituzionalità della ritenuta previsione di un obbligo per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, i successivi tre motivi avevano ad oggetto la problematica posizione assunta dagli organi di vertice dell’ente locale all’esito della novella. Con riferimento a tali figure, infatti, il legislatore regionale aveva introdotto un diverso regime di prorogatio delle funzioni di segretario, una disciplina derogatoria alla normativa regionale per l’attribuzione dell’incarico di segretario comunale del comune di Aosta e ipotesi di sostituzione temporanea del sindaco ulteriori rispetto alle fattispecie disciplinate dall’articolo 53 del Testo unico degli enti locali.
Per la peculiarità connessa alla figura del segretario comunale, anche alla luce della dichiarazione di inammissibilità per carenza di motivazione delle questioni concernenti l’esercizio in forma associata delle funzioni[4], il regime di prorogatio e l’ipotesi di sostituzione del sindaco, e della sola declaratoria di illegittimità costituzionale della questione concernente la nomina del segretario del comune di Aosta, sarà di seguito analizzata la questione relativa all’art. 20-sexies della legge regionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Sul tema, la pronuncia della Consulta, consolidando l’orientamento già espresso nella sentenza n. 100/2023[5], si pone quale ulteriore argine a presidio dell’inderogabilità della regola del pubblico concorso nonché dei principi costituzionali posti a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione[6].
Anche laddove tali principi siano, da un lato, applicati da soggetti dotati di potestà legislativa autonoma nel disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro, come nel caso del legislatore regionale delle regioni ad autonomia speciale e, dall’altro, intercettino figure espressione di un rapporto intuitus personae con il vertice politico dell’ente, il modo in cui la prima viene esercitata e la peculiarità del ruolo rivestito dal secondo all’interno dell’organizzazione amministrativa dell’ente locale non possono consentirne distorsioni o aggiramenti. Al contrario, la disciplina del pubblico impiego di cui all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, nonché l’art. 98 TUEL, con cui è stato introdotto l’albo nazionale dei segretari comunali, costituiscono diretta attuazione dell’art. 97 Cost. come espressione di principi generali dell’ordinamento a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa, di eguaglianza e di parità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego, e che dunque si pongono quale limite alle competenze primarie delle regioni ad autonomia statutaria.
In questa prospettiva, come affermato dalla Consulta richiamando i precedenti arresti[7], la previsione statutaria in base alla quale la competenza legislativa primaria della regione va esercitata entro i consueti limiti dell’«armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica»[8], deve essere applicata anche nel caso in cui «si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente»[9].
Anche nel caso in esame, dunque, proprio il rapporto tra l’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività richiama la necessità di individuare i criteri direttivi che possano orientare la ricerca di quel difficile equilibrio, caratterizzato dal costante tentativo di individuare i «meccanismi migliori per la selezione dei migliori»[10].
2. La trasformazione della «fisionomia» del segretario comunale dinanzi allo scrutinio della Consulta
La fattispecie che ha dato luogo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale prende le mosse dal tentativo del legislatore regionale di ridisegnare la disciplina del conferimento dell’incarico di segretario comunale. È infatti noto che la figura del segretario comunale, quale figura a elevata qualificazione professionale di raccordo tra politica e amministrazione al livello locale, preordinata ad assicurare la legalità e l’imparzialità dell’operato dell’amministrazione[11], continua a porre particolari criticità per le contraddizioni in essa insite: da un lato, consistenti nel rilievo pubblicistico e di garanzia delle funzioni e, dall’altro, nell’apicalità del ruolo e nello stretto legame con il vertice politico dell’ente[12].
Proprio alla luce di tali problematiche e dinanzi ai plurimi tentativi di modifiche alla disciplina dello status giuridico del segretario comunale, infatti, la Corte costituzionale aveva ritenuto di dover indirizzare il legislatore regionale verso un intervento riformatore della materia. Nel caso sottoposto da ultimo al vaglio di legittimità, tuttavia, il tentativo di riforma non è però avvenuto tramite l’introduzione di una revisione organica della materia, bensì attraverso una serie di modifiche e innesti normativi alla disciplina già prevista dalla l. r. n. 6/2014, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e tramite deroghe alla disciplina generale prevista dalla l. r. n. 46/1998.
Alla legge regionale del 2014, sono state infatti aggiunte anche disposizioni che disciplinano il conferimento e la cessazione degli incarichi di segretario dell’ente locale in via generale (art. 20-quater) e, in particolare, dell’incarico di segretario del Comune di Aosta (art. 20-sexies). Con riferimento a quest’ultima fattispecie, l’art. 16, co. 1 della l. r. n. 15 del 2025, ha inserito l’art. 20-sexies nella l. r. n. 6 del 2014 prevedendo due modalità per il conferimento dell’incarico al segretario del Comune di Aosta. Se la prima modalità, rimandando all’applicazione dell’art. 20-quater, richiamava la disciplina generale del conferimento degli incarichi in base alla quale l’incarico di segretario è conferito con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell’Unité previa assegnazione da parte dell’agenzia regionale[13], in base alla seconda, invece, si prevedeva una disciplina derogatoria della normativa regionale che regola l’ufficio di segretario degli enti locali nella Regione[14]. In particolare, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall’art. 1, co. 1, l.r. 46/1998, l’art. 20-sexies ha previsto che l’incarico può essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un dipendente del Comune di Aosta in possesso di particolari requisiti.
Se, infatti, la disciplina generale prevista dalla l. n. 46/1998 qualifica i segretari quali dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale e prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste quale organo di controllo, la disciplina da ultimo introdotta in via derogatoria ha previsto la possibilità di attribuzione dell’incarico in capo a qualsiasi funzionario comunale, purché fosse un dipendente del comune, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale e avesse maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni.
Sulla base delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, dunque, il legislatore regionale ha previsto la possibilità di attribuire l’incarico di segretario del Comune di Aosta ad un soggetto non iscritto all’apposito albo. Ciò comporta però una deroga tacita anche al generale status giuridico del segretario comunale nonché alle modalità procedimentali stabilite dalla legge per l’accesso alla carica. Il meccanismo da ultimo introdotto e censurato dalla Consulta avrebbe infatti consentito la creazione di una disciplina peculiare per il solo segretario del comune di Aosta, tramite la deroga alle disposizioni della l. r. l. n. 46/1998, che prevedono un rapporto di dipendenza del segretario dall’agenzia (art. 1, co. 1) e all’obbligo di superamento del concorso-corso previsto per l’accesso all’albo regionale (art. 1, co. 5).
Se è vero che la medesima normativa, all’art. 1, co. 6, prevede una disciplina semplificata per talune tipologie di soggetti tale da consentire l’iscrizione all’albo anche a coloro che non abbiano espletato il concorso pubblico regionale per l’accesso alla carica di segretario comunale, è tuttavia imposto l’obbligo di frequenza, anche per tali categorie di un corso di formazione professionalizzante e di un corso di formazione sulle peculiarità dell’ordinamento regionale e il superamento di un esame finale[15]. Tali ipotesi, benché straordinarie, regolano in ogni caso l’accesso all’albo senza aver mai contemplato ipotesi di assunzione della carica di segretario per soggetti che non fossero iscritti.
L’intervento del legislatore regionale, non derogando alle procedure di accesso all’albo ma prevedendo un meccanismo di conferimento dell’incarico in deroga allo stesso obbligo di iscrizione, costituisce invece una palese violazione delle garanzie di indipendenza sottese alla carica di segretario dell’ente locale[16].
Sotto tale profilo, infatti, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disciplina, la Consulta ha ravvisato la violazione del principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. alla luce del fatto che la normativa consentiva l’attribuzione dell’incarico di segretario a soggetti professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale richiamata. In particolare, la Consulta ha affermato che l’aggiramento dell’obbligo di concorso-corso previsto dalla normativa per tutte le categorie di soggetti per i quali è prevista l’iscrizione all’albo costituisce un’illegittima violazione dello strumento necessario a garantire l’imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché l’accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici[17]. I meccanismi di temperamento dello strumento del concorso risultano infatti insufficienti laddove essi, ancorché prevedano una selezione pubblica, non siano comunque idonei a garantire una scelta di natura concorsuale e che sia strettamente collegata alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere.
3. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: l’ultimo tentativo della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste di aggirare la regola del concorso
Sotto il profilo del rispetto del principio del pubblico concorso per l’accesso alla carica di segretario comunale, l’intervento legislativo della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si inserisce nel solco di una serie di interventi normativi che, in tempi recenti, hanno tentato di modificare la fisionomia del segretario comunale in una direzione di progressivo avvicinamento alla dimensione politica, attraverso una prassi derogatoria in contrasto con le modalità previste in Costituzione e nello Statuto regionale per l’accesso ai pubblici impieghi e in contraddizione con un più rigoroso atteggiamento della giurisprudenza costituzionale in tema di deroghe al pubblico concorso.
Se, da un lato, è pur vero che le peculiarità di talune figure apicali ha consentito la previsione di meccanismi di nomina maggiormente temperati in presenza di «straordinarie esigenze di interesse pubblico»[18] laddove essi siano funzionali a garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, è d’altra parte quanto più evidente che, con riferimento alla peculiare figura del segretario comunale, le Regioni – in particolare le Regioni ad autonomia speciale – utilizzano con sempre maggior frequenza le proprie competenze legislative per derogare, in nome di supposte e diverse esigenze, alla disciplina del pubblico concorso quale strumento necessario per la selezione imparziale dei soggetti in possesso delle adeguate competenze tecnico specialistiche per svolgere funzioni di interesse pubblico[19]. Al contempo, la prassi regionale insiste nell’aggirare gli stessi meccanismi procedimentali stabiliti dalla normativa regionale, svilendo l’esigenza di accertamento pienamente obiettivo delle capacità sotteso alla regola del concorso[20].
La modifica da ultima introdotta con la disposizione censurata non costituisce, infatti, espressione di un inedito atteggiamento del legislatore regionale, ma, al contrario, si pone quale ulteriore e più recente tentativo del legislatore regionale di rifuggire dalle garanzie sostanziali e da una disciplina procedimentale dettagliatamente prevista dallo Statuto e della legislazione regionale per l’accesso alla carica di segretario comunale.
Tale tendenza, seppur alla luce di differenti esigenze e con diverse modalità, si è infatti verificata con riferimento alla questione di costituzionalità che ha dato luogo alla sentenza n. 100/2023, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale che aveva introdotto, con la l.r. n. 6/2022, una deroga illegittima alla normativa regionale che disciplina l’iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali nella Regione autonoma della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, prevista nella legge regionale n. 46/1998[21]. In tal caso, il tentativo del legislatore regionale, attuato alla luce dell’esigenza di sopperire in breve tempo alla «carenza» di segretari per il tramite di una disciplina di portata transitoria e semplificatoria, aveva condotto, attraverso un meccanismo derogatorio della normativa generale, a consentire la possibilità di iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali anche ai dirigenti regionali e ai soggetti in possesso di laurea che non solo non avessero superato il concorso pubblico regionale per l’accesso alla carica di segretario, ma che, inoltre, non avessero neppure frequentato e superato con esito positivo il corso di formazione «professionalizzante» in base alla disciplina prevista dall’art. l’art. 1, comma 5, della l. r. n. 46/1998.
4. (…Segue). Dal superamento della pubblicità della selezione al superamento dell’indipendenza
Anche nel caso in esame emerge, in definitiva, una prassi regionale caratterizzata da plurime deviazioni legislative dalla regola del concorso in contrasto non solamente con i principi costituzionali posti a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche con gli arresti della giurisprudenza costituzionale in materia, attraverso i quali la Consulta è pervenuta a delineare l’istituto del concorso pubblico quale meccanismo di selezione in funzione di argine ad eventuali arbitri nella selezione dei soggetti cui è affidato l’esercizio della pubblica funzione[22].
L’ultimo intervento del legislatore della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, posto in essere a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei meccanismi derogatori alle procedure di accesso all’albo introdotti con la l.r. n. 6/2022, ha infatti inteso introdurre un meccanismo di adibizione delle funzioni segretariali che potesse superare quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 100/2023 tramite l’introduzione di un intervento modificativo della disciplina generale che, superando l’espletamento di qualsivoglia espletamento di una procedura comparativa, prevedesse la chiara soppressione del fondamentale momento di accesso e di iscrizione all’albo regionale. Senza incidere, questa volta, sull’accesso all’albo, per il quale la deroga al corso-concorso era già stata censurata nella sentenza n. 100/2023 della Corte, infatti, il legislatore regionale ha in un certo qual modo inteso superare la garanzia di indipendenza rappresentata, inter alia, dalla previsione in base alla quale, nella regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, i segretari comunali debbano essere individuati fra soggetti incardinati nei ruoli dell’Agenzia regionale.
Proprio tale aspetto segna in modo significativo le differenze tra l’intervento normativo del 2022 e l’ultimo tentativo di riforma della disciplina dell’ufficio di segretario comunale. In particolare, ciò che viene in risalto è il fatto che dalla disciplina del 2025, consentendo al Sindaco di nominare un proprio dipendente, potesse derivare un nocumento all’indipendenza che deve caratterizzare il ruolo del segretario comunale. Ciò che differenzia, dunque, le due violazioni dell’articolo 97 è che, nella legge del 2022 sia stato leso il principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi pubblici quale garanzia di pubblicità della selezione, mentre nel 2025 la violazione dell’articolo 97 riguarda l’imparzialità che la regola del concorso assicura. Per quanto riguarda il ruolo del segretario comunale nella regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, infatti, il corretto svolgimento della funzione di controllo è garantito dalla distinzione fra l’ente alle cui dipendenze è posto il segretario – l’agenzia regionale – e l’ente presso il quale esercita le proprie funzioni – il comune[23].
Peraltro, la Consulta, nel valutare anche nel caso in esame la sussistenza dell’«indispensabile equilibrio»[24] tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di controllo indipendente sulla loro attività assicurata proprio dalla disciplina prevista in via generale della figura del segretario comunale, non ha ritenuto che le esigenze di contenimento della spesa pubblica, cui anche la regione ad autonomia speciale è soggetta, siano idonee a giustificare l’attribuzione, seppur temporanea, dell’incarico a soggetti che non siano funzionalmente indipendenti.
Cambiando l’ordine degli addendi, dunque, il risultato non cambia. È così che potrebbe essere descritto, in sintesi, il rapporto tra la prassi regionale di aggirare le modalità di attribuzione delle funzioni di segretario comunale e le conseguenti censure della giurisprudenza costituzionale. Alla luce del peculiare ruolo del segretario comunale, quale figura «ibrida» e di «snodo» tra politica e amministrazione[25], la violazione o l’aggiramento dell’istituto del concorso pubblico quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale, funzionale a garantire la scelta delle persone più meritevoli e idonee all’esercizio della funzione pubblica[26], nonché del complesso sistema volto ad assicurare l’equilibrio tra controllore e controllato, seppur alla luce di differenti esigenze o con diverse modalità procedimentali, non può che fornire il medesimo esito, ossia la contrarietà a Costituzione.
- Dottoressa di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università Sapienza di Roma. ↑
- L.r., 26 maggio 2025, n. 15, “Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1”. ↑
- Avvenuta attraverso la modifica della l. r. 5 agosto 2014, n. 6. ↑
- Come si legge nella sentenza in commento, cons. in dir., n. 8, «in tema di ricorsi principali, questa Corte ha sempre richiesto una motivazione rafforzata». ↑
- Corte cost., 21 marzo 2023, n. 100. ↑
- Sul punto sia consentito rimandare a Pulizzi G.F. (2023), Regioni a Statuto speciale e segretari comunali: la Corte costituzionale (ri)afferma la regola del pubblico concorso, in Le Regioni, fasc. 4, pp. 845-871; Giaconi M. (2023), L’importanza del concorso pubblico, anche per i segretari di enti locali (nota a Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2023, n. 100), in Questa Rivista, fasc. n. 2. ↑
- Si veda il richiamo, nella sentenza, a Corte cost., sentt. nn. 100/2023 e n. 95/2021. ↑
- Richiamando l’art. 2, primo comma, alinea dello Statuto della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, l. cost. 4/1948. ↑
- V. il considerando n. 9 della decisione in commento. ↑
- Sulla necessarietà del principio del pubblico concorso, sebbene con riferimento alla disciplina del pubblico concorso nell’ambito del reclutamento universitario, si v. Barbati C. (2016), Le autonomie universitarie nel caleidoscopio: il reclutamento accademico, in Munus, fasc., n. 3, pp. 633-650.; ID. (2019), Il sistema delle autonomie universitarie, Torino, Giappichelli. ↑
- Sulla problematica posizione del segretario comunale v., Boggero G. (2019), I segretari comunali restano “tra color che son sospesi”: lo spoils-system non lede l’imparzialità della pubblica amministrazione, in Osservatorio AIC, fasc. 3, pp. 61-67. ↑
- Ad affermare il rapporto di fiduciarietà tra segretario comunale e vertice politico è intervenuta, come è noto, la Corte costituzione con la sentenza n. 23 del 2019. Nonostante il rilievo attribuito dalla Consulta a tale segmento del rapporto, essa ha comunque sostenuto che tale segmento non costituisce elemento prevalente della funzione, non giustificando, pertanto, meccanismi di decadenza automatica. Sul punto e sulle problematiche connesse alla separazione tra politica e amministrazione cfr. Repetto G. (2023), La tensione essenziale. Governo, amministrazione e separazione dei poteri, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, fasc. 1, p. 363 ss.; Accettura B. (2020), Il difficile equilibrio tra controllo politico e gestione amministrativa negli enti locali: il segretario comunale, in Immordino M., Celone C., (a cura di), La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia, Napoli, Editoriale Scientifica, p. 453 ss.; Battini S. (2019), L’invasione degli apicali. La Corte costituzionale riabilita lo spoils system, in Giornale di diritto amministrativo, fasc. 1, p. 269. ↑
- Art. 20-quarter, co. 1, l. r. n. 6/2014 «L’incarico di segretario è conferito con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell’Unité previa assegnazione da parte dell’Agenzia. Nel caso di enti convenzionati ai sensi dell’articolo 20bis, l’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell’ente capofila come individuato nella convenzione. Ai medesimi soggetti spetta anche l’eventuale revoca dell’incarico». ↑
- L. r. 19 agosto 1948, n. 47 recante «Norme in materia Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste». ↑
- Più nel dettaglio, sul punto, si v. il meccanismo previsto all’art. 1, commi 6, 7 e 8 della l.r. 46/1998. Anche della legittimità costituzionale di meccanismo la Corte costituzionale ha avuto modo di dubitare, seppur indirettamente. Nella sent. n. 100/2023 la Corte ha infatti affermato che tali ipotesi, per quanto di dubbia compatibilità con la Costituzione, non sono mai state oggetto di impugnativa. ↑
- Su cui, di recente, Cabazzi R. (2023), Il Segretario comunale ed i suoi limiti: “garante” ma non “gestore”, in Ceridap, fasc. 1, pp. 152-161. Sulle peculiarità della funzione di segretario comunale con riferimento al fenomeno dello spoils system, v. Battini S. (2023), Fenomenologia dello spoils system: un nuovo stato patrimoniale?, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, fasc. 3, pp. 995 ss. ↑
- Cfr., cons. in diritto, n. 9, della sentenza in commento. ↑
- In generale, sulla previsione di modalità maggiormente attenuate della regola del concorso, cfr. Corte cost. 40/2018 e 227/2013. Ma prima ancora, v. Corte cost. 320/1997, cons. in dir., 2. Sul punto, cfr., Gioia G. (2021), L’eccezione alla regola del concorso pubblico nel reinquadramento delle c.d. «categorie protette». Osservazioni a margine della sentenza del Tar Calabria, sede di Reggio Calabria, n. 578 del 2021, in Giurisprudenza costitutzionale, fasc. 6, pp. 2947 2957. ↑
- Ciò si è da ultimo verificato con riferimento al tentativo, censurato dalla Consulta con la sentenza n. 100/2023, attraverso cui il legislatore della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con la l. r. 27 maggio 2022, n. 4, aveva previsto la possibilità di iscrizione straordinaria all’albo regionale dei segretari comunali in favore di soggetti esonerati dall’espletamento del pubblico concorso e dal corso di formazione professionalizzante, in deroga alle disposizioni della l. r. 19 agosto 1998, n. 46. In precedenza, il tentativo di prevedere meccanismi diversificati per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali, in deroga alla regola del pubblico concorso, si è verificato con la l. r. Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8, con cui il legislatore regionale aveva previsto, con l’introduzione di una serie di disposizioni specifiche, la creazione, per la sola provincia autonoma di Trento, di un Albo dei segretari dei locali attraverso due modalità di accesso diversificate. Anche tale tentativo è stato censurato dalla Consulta, intervenuta con la sentenza n. 95/2021. Cfr., sul punto, Gianfrancesco E. (2021), I segretari comunali e provinciali tra regioni ordinarie e regioni speciali. Spunti problematici emergenti dalla recente giurisprudenza costituzionale, in Rassegna. parlamentare, fasc. 3, pp. 575-600; D’Auria G. (2021), Fiduciarietà degli incarichi di segretario comunale (e degli incarichi per funzioni di controllo o di garanzia nelle pubbliche amministrazioni)?, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 3, p. 1155 ss. ↑
- Sull’idea del concorso come strumento con funzione democratica e di garanzia di eguaglianza v., Esposito C. (1954), Riforma dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini, ora in ID, La Costituzione italiana. Saggi, Padova, CEDAM, p. 248, richiamato anche da Pinelli C (1994), Il 3 comma dell’art. 97. L’accesso ai pubblici impieghi. Sez. I – La regola del concorso, in Branca G. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna, Zanichelli, p. 320 ss., spec. p. 322. ↑
- Sul punto, si v. l’art. 1, comma 6, lett. a) e b), l. 46/1998. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 100/2023, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 3, della l.r. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 6/2022, per contrasto con l’art. 97 Cost., nonché con l’art. 2, lett. b), dello Statuto regionale, nella parte in cui prevedeva che «ai dirigenti regionali e soggetti in possesso di laurea (individuati alle lett. a) e b) dell’art. 1, comma 6, l.r. 46/1998), non si applicasse la disposizione di cui all’art. 1, comma 7, della medesima legge». ↑
- Cfr., sul punto, Corte cost., sentt. n. 453/1990, n. 333/1993, n. 11996, n. 218/002 e n. 293/2009. ↑
- Differentemente da quanto avviene, ad esempio, nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in cui, invece, l’art. 21 della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine) ha previsto che «[n]ella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali». Tale fattispecie non è stata ritenuta però contraria a Costituzione dalla Consulta, la quale ha ravvisato che il meccanismo previsto dalla legislazione regionale per l’accesso alla carica di segretario è idoneo a mantenere un adeguato grado di stabilità delle funzioni segretariali nonché del rapporto di lavoro. La Corte ha infatti evidenziato che l’accesso alle funzioni rispetta la regola del concorso-corso e, inoltre, che, nonostante il segretario comunale sia un dipendente del Comune, «la stabilità di posizione dei vincitori dei concorsi emerge dalla circostanza che essi vengono nominati dai singoli enti con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, coerentemente a ciò, ai sensi dell’art. 138 del codice regionale degli enti locali, sono applicabili ai segretari comunali le sole cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste, per tutti i dipendenti comunali, dai contratti collettivi (anche sotto il profilo disciplinare) e dall’art. 121 (dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, soppressione dell’ufficio, collocamento a riposo, dispensa o decadenza per perdita dei requisiti di nomina)». Cfr., sul punto, Corte cost., n. 95/2021, cons. in dir., n. 4.2, con nota di D’Auria G. (2021), Fiduciarietà degli incarichi di segretario comunale (e degli incarichi per funzioni di controllo e di garanzia nelle pubbliche amministrazioni), cit., passim. ↑
- Cons. in dir. n. 9 della sentenza in commento, secondo cui «La norma impugnata finisce per trasformare profondamente la fisionomia del segretario comunale − del Comune di Aosta − attraverso l’innesto di elementi normativi che finiscono per minare quell’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività (sentenza n. 23 del 2019) che si configura proprio nella disciplina generale della figura del segretario comunale (sentenza n. 95 del 2021).». ↑
- Sul punto, v. Boggero G. (2019), I segretari comunali restano “tra color che son sospesi”: lo spoils system non lede l’imparzialità della pubblica amministrazione, cit.; Napoli C. (2019), La Corte costituzionale interviene sul rapporto tra vertice politico e vertice amministrativo dell’ente locale. Una nuova forma di «bicefalismo» per i segretari comunali e provinciali, in Le Regioni, fasc. 2, pp. 501-520. ↑
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Sulla funzione del pubblico concorso, v., ex multis, Pinelli C. (1994), Il 3 comma dell’art. 97. L’accesso ai pubblici impieghi. Sez. I – La regola del concorso, cit., pp. 320 ss.; Amendola M. (1961), Concorso a pubblico impiego (ad vocem), in Enciclopedia del Diritto, VIII, Milano, Giuffrè, pp. 613-660, spec. 615. In prospettiva storica, v. ex multis, Ugolini R. (1987), Il criterio del merito nel Ministero della pubblica istruzione (1848-1900), in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. 2, pp. 417-428; Melis G. (1987), Il sistema del merito nel Ministero de gli affari esteri (1861-1887), in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. 2, pp. 429-448. Sulle problematiche storiche e sulla «dequotazione» del pubblico concorso, v. di recente, Cassese S. (2020), Amministrazione pubblica e progresso ci vile, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. 1, p. 146 ss.; Allena M.-Trimarchi M. (2021), La costituzione «dimenticata». Il principio del concorso pubblico, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. 1, pp. 379-404; Cimino B. (2022), Il completamento del percorso di dequotazione del pubblico concorso, in Giornale di diritto amministrativo, fasc. 1, pp. 17-26. ↑
