La partecipazione degli enti religiosi alle comunità energetiche rinnovabili (CER)
Damaride Ziliani[1]
(Abstract) ITA
Il recepimento delle direttive europee RED II e IEMD è alla base della recente introduzione, nell’ordinamento italiano, della disciplina delle comunità energetiche. Il contributo si concentra su un aspetto particolare, ossia la possibilità di partecipazione degli enti religiosi a tali realtà. Oggetti di particolare attenzione sono il nodo della scelta della forma giuridica più idonea e, a valle, le linee guida operative emanate al riguardo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Dalla lettura della normativa e dall’analisi delle possibili le ragioni di adesione degli enti ecclesiastici emerge la valutazione dei benefici economici e della coerenza con l’identità confessionale e i valori espressi dalla Chiesa cattolica.
(Abstract) EN
The transposition of the RED II and IEMD Directives into Italian law has laid the groundwork for the recent regulation of energy communities within the Italian legal system. This article examines a specific aspect of that development, namely the participation of religious entities in such organisations. Particular attention is paid to the choice of the most suitable legal form and, subsequently, to the operational guidelines issued by the Italian Episcopal Conference. Through an analysis of the relevant legal framework and of the possible motivations underlying the involvement of ecclesiastical entities in energy communities, the article highlights both the economic advantages associated with participation and its compatibility with the religious identity and values upheld by the Catholic Church.
Sommario:
1. Premessa – 2. Il quadro normativo delle CER nel raffronto con le CEC – 3. Gli enti religiosi come membri di una CER – 4. La forma giuridica delle CER con partecipazione di enti religiosi – 5. Il Vademecum CEI, tra indirizzo applicativo e limiti canonico-civilistici alla partecipazione degli enti ecclesiastici alle CER – 5 .1 I benefici economici derivanti dal coinvolgimento degli enti religiosi nelle comunità energetiche rinnovabili – 5.2 La dimensione valoriale della partecipazione degli enti ecclesiastici alle CER – 6. Osservazioni conclusive
1. Premessa
Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano uno degli strumenti attraverso cui il diritto dell’Unione europea e il legislatore nazionale intendono promuovere la cosiddetta «transizione energetica partecipata», radicata nelle specificità (anche sociali) dei singoli territori e orientata alla produzione e condivisione di energia proveniente da fonti rinnovabili. Nel quadro delineato dalle direttive RED II e IEMD (rispettivamente, direttiva 2018/2001/UE e direttiva 2019/944/UE) poi acquisito e integrato dal legislatore italiano, tali configurazioni assumono rilievo non solo sul piano energetico e ambientale, ma anche sotto il profilo organizzativo e soggettivo, poiché coinvolgono una pluralità di attori, pubblici e privati.
Tra i soggetti che il legislatore ammette quali membri delle CER figurano gli enti religiosi. Tale dato, solo apparentemente lineare, apre una serie di questioni di particolare interesse, poiché impone di verificare in quale modo tali enti possano inserirsi in una struttura organizzativa connotata da apertura partecipativa, governance condivisa, autonomia soggettiva e finalità non lucrative.
L’adesione degli enti religiosi alle comunità energetiche rinnovabili non costituisce un’evenienza meramente ammissibile sul piano normativo, ma rappresenta una forma particolarmente significativa di attuazione del modello comunitario dell’energia. Condizione necessaria è che la struttura giuridica della CER sia coerente con i principi della partecipazione aperta e volontaria, con le esigenze di autonomia patrimoniale e con il peculiare regime organizzativo proprio degli enti religiosi. Muovendo da tali premesse, il vero nodo non pare essere tanto la legittimazione degli enti religiosi a prendere parte alle CER, quanto l’individuazione dei modelli organizzativi più idonei allo scopo, nonché delle corrette modalità di coordinamento tra disciplina civilistica, normativa energetica e indicazioni applicative provenienti dalla CEI.
In tale prospettiva, il presente lavoro riepiloga dapprima il quadro normativo delle CER e la natura del loro rapporto con le CEC, per poi soffermarsi sulla nozione di «ente religioso» rilevante ai fini della partecipazione alla comunità energetica. Successivamente, l’analisi si concentra sul problema della forma giuridica – che costituisce un concreto profilo problematico – alla luce dei criteri di compatibilità tra disciplina energetica e statuto organizzativo degli enti religiosi. Infine, si propone una prima lettura del Vademecum della Conferenza Episcopale Italiana (22 maggio 2024), che viene esaminato quale documento di indirizzo applicativo, che determinerà in concreto le scelte organizzative e orienterà la coerenza tra adesione alle CER e finalità proprie degli enti ecclesiastici.
2. Il quadro normativo delle CER nel raffronto con le CEC
L’inscindibile legame tra il diritto e il mercato impone alle istituzioni europee di interrogarsi circa l’effettività delle politiche aziendali eco-sostenibili, al fine di scongiurare il rischio di mere configurazioni di facciata. Tale questione di fondo, unita alla crescente preoccupazione per l’approvvigionamento energetico acuita all’instabilità politica internazionale, ha mosso le istituzioni europee a una politica autodefinitasi «lungimirante in materia di cambiamenti climatici»[2]. Essa è basata su tre pilastri, così definiti dalla stessa normativa europea: «energy efficiency first»; «global leadership in renewable energies» e «a fair deal for consumers»[3]. La visione europea è quella di «un’Unione dell’energia che mette in primo piano i cittadini che svolgono un ruolo attivo nella transizione energetica, si avvantaggiano delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipano attivamente al mercato, e che tutela i consumatori vulnerabili»[4].
Il programma ha trovato disciplina in un articolato pacchetto di misure legislative intitolato Clean Energy for all European Package, il cui proposito – secondo le parole di un commentatore – «was not only liberalisation of the sector, but also the energy transition»[5]. Esso ha incluso la Renewable Energy Directive 2018/2001/UE (c.d. RED II)[6], poi aggiornata dalla Direttiva 2023/2413 (c.d. RED III)[7], e la Internal Energy Market Directive 2019/944/UE (c.d. IEMD). È stata così istituita l’identità giuridica delle comunità energetiche, distinte tra comunità energetiche rinnovabili (da qui in avanti indicate come CER) e comunità energetiche di cittadini (nel prosieguo, per brevità, CEC).
Nel nostro ordinamento, le comunità energetiche rinnovabili sono state recepite dall’art. 42-bis del d.l. n. 162/2019 (c.d. “milleproroghe”, che si limitava a richiamare le definizioni dettate dalla direttiva 2018/2001), convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8. In seguito, i decreti legislativi n. 199/2021 e n. 210/2021 hanno consolidato la disciplina, ampliandone i termini e valorizzando il nuovo istituto. Dalla definizione normativa si può desumere già prima facie l’essenza dell’istituto, che è stata identificata nel «trittico della sostenibilità», sociale, economica e ambientale[8]. La CER può essere sinteticamente definita come un sistema di condivisione di energia ‘pulita’ e autoprodotta, nella cooperazione tra due o più soggetti insediati in contiguità su un dato territorio.
L’art. 42-bis del d.l. n. 62/2019 attuava solo in parte la direttiva e imponeva lo stringente limite temporale di sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso per l’avviamento dei nuovi impianti, su cui, peraltro, erano posti stringenti vincoli dimensionali. Di fatto, era circoscritta la possibilità di accesso ai soli impianti fotovoltaici[9]. Inoltre, altra restrizione coinvolgeva l’utilizzo delle sole cabine c.d. secondarie che consentono la trasformazione dell’energia in medio/bassa tensione, tale da renderla fruibile per le utenze domestiche e commerciali.
Nei successivi d.lgs. n. 199/2021 e 210/2021 si è avuto un più maturo e rifinito recepimento della direttiva europea. In particolare, si è estesa la gamma di soggetti capaci del coinvolgimento in una CER, nel cui alveo comparvero anche gli enti religiosi[10]. Si è conclamata, altresì, la possibilità di utilizzo di cabine c.d. ‘primarie’ (anche denominate MT/AT) ossia trasformatori di energia ad alta tensione in energia a media tensione, destinata ad essere poi distribuita capillarmente sul territorio[11].
Alle CER è attribuita la qualifica di soggetti di diritto autonomo. Esse sono strutturate localmente e hanno il compito di produrre, consumare e distribuire ai membri energia proveniente da fonti rinnovabili attraverso la predisposizione e lo sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o a biomassa[12]. È elemento precipuo delle CER l’assenza di finalità lucrativa quale scopo principale. Il soddisfacimento dell’interesse dei partecipanti deriva dall’autoconsumo e dagli incentivi previsti per favorire tale attività, che da un punto di vista complessivo alleggerisce il sistema economico da oneri di importazione, essendo l’UE un insieme di nazioni povere di risorse naturali ed energetiche. La forma giuridica che le comunità possono assumere non è delineata dal legislatore (si tornerà su questo aspetto nel prosieguo), poiché si auspica che possa esservi, sotto questo punto di vista, la massima flessibilità compatibile con le norme interne, potendo oggi assumere le CER anche la veste di ente di Terzo Settore[13].
L’obiettivo del nuovo istituto è quello di implementare benefici ambientali, economici e sociali in aree locali o a livello di comunità ai suoi soci o membri[14]. Ciò incentiva l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante il coinvolgimento di consumatori, produttori e dei c.d. «prosumer»[15], intesi quali soggetti che cumulano le attività di produzione e di autoconsumo energetico[16]. La partecipazione è aperta e volontaria: principio fondamentale nelle interazioni con gli enti religiosi a cui verrà dato risalto nel prosieguo. Ciò rende i partecipanti liberi di entrare e uscire da una CER[17].
Le CER hanno finalità sociali che si ritengono assolte nel sostegno a soggetti vulnerabili e famiglie, che possono essere coinvolte come soggetti terzi nel consumo energetico rinnovabile. Vi è infatti una stretta connessione dell’istituto giuridico con il territorio e la generalità della cittadinanza, il che rappresenta un’importante attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito all’art. 118, c. 4° Cost., il quale «porta a comporre iniziative dei privati e attività istituzionali in un disegno complessivo»[18]. In quest’ottica la sussidiarietà non rappresenta né un limite all’attività degli enti pubblici, né una subordinazione dei soggetti privati all’amministrazione statale. I privati operano in prima persona non solo allineando il proprio interesse a quello pubblico, ma divenendo essi stessi un veicolo di attuazione e supporto di interessi convergenti più ampi e diffusi[19].
La costituzione delle CER può realizzare una collaborazione tra attori pubblici e privati anche attraverso l’istituzione di amministrazioni condivise[20], vale a dire collaborazioni tra enti pubblici, del terzo settore e privati cittadini al fine di realizzare opere e servizi pubblici utili alla collettività[21]. Questo modello è ispirato a valori e principi come la fiducia reciproca, la trasparenza, la responsabilità, la sostenibilità e l’autonomia civica, la prossimità e la territorialità[22]. A tal proposito, le pubbliche amministrazioni talvolta indicono delle procedure ad evidenza pubblica con ad oggetto la specifica realizzazione di una CER[23].
Per poter istituire o aderire a una CER i partecipanti devono soddisfare il requisito territoriale della vicinitas con gli impianti. Tale principio prevede che gli utenti e gli impianti siano collegati a punti del prelievo di energia (POD) facenti capo alla medesima «cabina primaria»[24]. Inoltre, lo scambio di energia avviene spesso attraverso il modello di regolazione virtuale che sfrutta la rete pubblica per lo scambio di energia. Esemplificando, i partecipanti possono decidere di non dotarsi di una rete privata per la condivisione energetica, ma avvalersi della rete pubblica già esistente, riducendo o addirittura annullando i costi di cablaggio e connessione tra le utenze[25].
D’altra parte, le CEC (Comunità energetiche di cittadini), definite all’ art. 2, par. 1, n. 11 Iemd[26], favoriscono invece quella che viene definita la «cittadinanza partecipativa», per cui i cittadini stessi divengono prosumer, il che li rende soggetti attivi e di particolare rilievo nel quadro della riforma energetica[27]. Il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 210 ha fedelmente recepito la Direttiva EMED, aggiungendo disposizioni operative simili a quelle previste per le CER. Il recente d.lgs. 7 gennaio 2026 n. 3 ha poi integrato e perfezionato la disciplina.
Le affinità tra le due Comunità energetiche (CER e CEC) sono ravvisabili in cinque capisaldi, che possono essere così riassunti: i) sono soggetti giuridici distinti dai propri componenti e create attraverso un contratto di diritto privato; ii) si propongono obiettivi ambientali, sociali ed economici attraverso il legame con il territorio e la collettività locale; presentano strutture aperte in entrata e in uscita[28] (c.d. ‘principio della porta aperta’); iii) perseguono fini prevalentemente mutualistici di condivisione e autoconsumo dell’energia elettrica; iv) esercitano attività afferenti all’energia derivante da fonti rinnovabili; v) gli impianti possono essere messi a disposizione anche da un «produttore terzo, non socio o membro»[29] della Comunità, ma è necessario che l’impianto sia nella completa disponibilità della comunità energetica. Ciò richiede un accordo contrattuale con il proprietario dell’impianto che sancisca l’impegno a garantire la continuità operativa dello stesso, nonché il divieto di interruzione arbitraria, al fine di consentire la piena fruizione dell’energia prodotta e soddisfare le finalità della comunità.
Per contro, a differenza di quanto previsto per la CER, la CEC non richiede alcuna qualifica soggettiva per l’adesione. A titolo esemplificativo, le PMI possono prendervi parte con il vincolo che la partecipazione alla comunità non può rappresentare l’attività commerciale principale[30]. Inoltre, solo alle CER è richiesta l’autonomia del soggetto giuridico, per cui la democraticità impone «piena parità tra i suoi membri, i quali si trovano al suo interno in una posizione di equità gli uni rispetto agli altri»[31]. Da ultimo, le CEC coprono un’ampia gamma di attività esercitabili come distribuzione, fornitura, aggregazione, stoccaggio dell’energia, servizi di ricarica per veicoli elettrici ecc. (escludendo la produzione di energia)[32], mentre le CER, d’altro canto, si occupano di generare energia da fonti rinnovabili non fossili[33].
3. Gli enti religiosi come membri di una CER
Il d.lgs. 199/2021 menziona gli «enti religiosi» tra coloro che possono essere membri di una CER. Tale locuzione supera quella più tradizionale di «enti ecclesiastici». Quest’ultima, da un punto di vista strettamente definitorio, richiederebbe il legame con una ecclesia, cioè una comunità cristiana, risultando così escludente per quelle confessioni che non possono e/o non vogliono qualificarsi come «chiesa» in senso stretto[34]. Pertanto, con la scelta terminologica «enti religiosi» il legislatore ha inteso prevenire, con scelta che risulta condivisibile, dubbi semantici che nel campo del diritto ecclesiastico sono talora affiorati in relazioni a fattispecie affini. Si ritiene che l’accezione di religiosità di un ente sia da intendersi come «ogni forma di organizzazione a carattere religioso senza alcuna specificazione circa l’appartenenza [ad una specifica confessione religiosa] o modalità operativa e status giuridico in ambito civilistico»[35]. Tale interpretazione risulta pertanto inclusiva degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ma, anche, di associazioni, enti di fatto, ecc. Questa lettura risulta coerente in richiamo all’art. 20 Cost. che, ponendo l’accento sulla finalità degli enti oggetto di tutela, estende le sue garanzie a forme giuridiche che rimarrebbero altrimenti escluse da più restrittive categorie tradizionali[36].
Una specifica attenzione deve essere rivolta all’ente ecclesiastico un cui ramo assume le vesti di ente del Terzo Settore[37]. Esiste la possibilità di costituire una sezione (un «ramo», appunto) con qualifica di ente del Terzo Settore (ETS) svolgente attività di interesse generale ex art. 5 d.lgs. 117/2017. Ciò naturalmente comporta, come richiesto dalla normativa, la costituzione di un patrimonio separato dall’ente ecclesiastico d’origine, con vincolo di destinazione e apposita tenuta di libri contabili. Parte della dottrina[38] solleva dubbi circa la possibilità per un ente religioso ramificato ETS di partecipare ad una CER, poiché si ravvisa, da un lato, la necessità di una partecipazione aperta e volontaria ex artt. 31, 32 d.lgs. 199/2021 alle Comunità energetiche e, per converso, l’esigenza di controllo da parte dell’autorità ecclesiastica. Segnatamente, secondo tale orientamento, «la circostanza che il ramo ETS sia privo di autonoma soggettività giuridica – in quanto estensione dell’ente religioso – non appare compatibile con uno dei principali requisiti che le CER devono possedere»[39].
Tuttavia, tale assunto non convince, in quanto il fatto stesso che il legislatore includa nell’alveo dei potenziali membri di una CER gli enti religiosi porta a escludere che il controllo da parte di una autorità ecclesiastica sugli stessi collida con gli obiettivi propri della Comunità. Inoltre, in accezione pratica, nei bandi indetti dalle pubbliche amministrazioni per la costituzione di CER compare talvolta, nell’elenco dei possibili partecipanti, la previsione di “enti religiosi civilmente riconosciuti” quali soggetti di Terzo Settore[40]. Infine, una considerazione può essere mossa circa la peculiarità dei rami ETS. L’art. 5 del d.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) individua le attività di interesse generale, tra cui la produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo (lista aggiornata dal d.l. 199/2021), che devono essere svolte dagli enti in via esclusiva e principale. Ciò stona con la natura dell’ente ecclesiastico. Infatti, dalla lettura congiunta dell’art. 7, c. 2°, n. 3, l. 121/1985 e dell’art. 15 della l. 222/1985 emerge la necessaria prevalenza delle attività di religione o culto, potendo svolgere solo in termini subvalenti altre attività[41].
Per tale motivo il legislatore ha previsto un profilo di ulteriore specialità all’art. 4 CTS, ultimo comma, con cui si dà agli enti religiosi civilmente riconosciuti la possibilità di costituire al loro interno rami di attività d’interesse generale. Questo consente all’organizzazione confessionale di mantenere come asse portante la propria missione spirituale e di culto, affiancandovi una specifica sezione dedicata ai progetti di utilità sociale ed eventualmente alle attività secondarie previste dall’art. 6 del CTS[42]. Questo ramo comunque ha indipendenza organizzativa e contabile. Sono infatti previste e richieste, segnatamente, l’adozione di uno specifico regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata depositato nel RUNTS[43]; la costituzione di un patrimonio destinato; e la tenuta di scritture contabili e separate. Pertanto si reputa che, sebbene il ramo ETS sia sottoposto, in una certa misura, al controllo dell’Autorità ecclesiastica (poiché facente capo a un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto), l’autonomia contabile e organizzativa che lo caratterizza consente la piena compatibilità del modello organizzativo religioso ramificato ETS con la configurazione giuridica di una CER.
4. La forma giuridica delle CER con partecipazione di enti religiosi
Il legislatore non ha imposto un modello organizzativo tipico o unitario per le CER, lasciando ai partecipanti la scelta della veste giuridica ritenuta più adeguata, purché coerente con i requisiti funzionali dell’istituto.
Tale opzione legislativa, ispirata a esigenze di flessibilità, pone però un problema specifico quando alla comunità partecipano, tra altri, enti religiosi, i quali richiedono assetti organizzativi idonei a coniugare apertura partecipativa, controllo interno e protezione patrimoniale. Il legislatore ha volutamente lasciato spazio all‘elasticità e alla possibilità degli interessati di scegliere soluzioni anche innovative circa la veste giuridica delle CER. Per questo vi è chi, in dottrina, ha definito tali realtà come «sovra-tipiche»[44]. In sostanza si sfruttano i modelli preesistenti nel rispetto dei fini, e – come è stato osservato – «questa scelta ha permesso di favorire un radicamento rapido e diffuso, evitando la rigidità di un modello unico e rendendo più agevole l’adesione di soggetti già attivi sul territorio»[45].
Con riferimento alle CER con l’adesione di enti religiosi, se sul piano legislativo, la forma è rimessa all’autonomia dei partecipanti, sul piano applicativo, il Vademecum CEI a cura del Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche della Conferenza Episcopale Italiana[46], orienta invece la scelta verso modelli che garantiscano chiarezza di governance, autonomia patrimoniale e libertà di recesso. Il vademecum indica, invero, le forme giuridiche compatibili con l’adesione di un ente ecclesiastico, proponendo alcune raccomandazioni. Tra queste si precisa anzitutto che, a prescindere dalla forma giuridica scelta, va in ogni caso favorita un’opzione che abbia un governo societario chiaro, con autonomia patrimoniale perfetta e che garantisca libertà di recesso ad nutum.
La scelta della forma giuridica della CER assume perciò un rilievo decisivo quando tra i membri partecipano enti religiosi. Essa deve risultare compatibile non solo con la disciplina energetica e civilistica della comunità, ma anche con le esigenze di governo, controllo, autonomia patrimoniale e responsabilità proprie degli enti ecclesiastici o religiosi coinvolti. Da questa angolazione, la valutazione delle diverse forme giuridiche deve essere condotta alla luce di almeno cinque criteri: i) conformità al principio della partecipazione aperta e volontaria; ii) trasparenza della governance; iii) grado di autonomia patrimoniale; iv) effettiva praticabilità del recesso; v) compatibilità con i controlli interni e con il regime amministrativo proprio degli enti religiosi.
Va premesso, in ordine alla qualificazione CER, che la legge del 26 luglio 2023 n. 95 all’art. 1, c. 1° (in conversione al d.l. del 29 maggio 2023 n. 57) rende possibile l’attribuzione della veste di ente del Terzo Settore. L’elenco delle attività di interesse generale ha infatti subito un sensibile ampliamento, includendo ora la produzione, l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. Il modello ETS è in piena sintonia con i profili giuridici della CER[47]. In particolare c’è compatibilità nelle finalità non lucrative; nell’autonomia del soggetto CER rispetto ai suoi membri; nei fini di autoconsumo di energia pulita; e nella libera partecipazione (il cd. ‘principio della porta aperta’).
Tra i modelli associativi assume un particolare rilievo la distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute. Le prime, essendo dotate di personalità giuridica, garantiscono un’autonomia patrimoniale perfetta che riduce l’esposizione dei partecipanti e, nel caso di specie, limita i rischi economici e reputazionali per l’ente religioso aderente. Le seconde, invece, presentano una più labile separazione patrimoniale, con conseguenti criticità sotto il profilo della responsabilità. Non stupisce, pertanto, che il vademecum CEI orienti gli enti ecclesiastici verso modelli associativi riconosciuti, anche in ragione della maggiore stabilità organizzativa e della migliore trasparenza e riconoscibilità della governance. Si comprende che la CEI inviti le CER già oggi esistenti e che contino sull’adesione di enti religiosi, qualificate come associazioni non riconosciute, a trasformarsi in associazioni riconosciute al fine di ridurre i rischi tanto finanziari, quanto reputazionali per gli enti religiosi. Ciò comporta che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo così come richiesto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (nel caso di CER costituitasi nella forma giuridica di ETS è richiesto ex art. 22, c. 4° d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 un patrimonio minimo in somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni).
Sul piano funzionale, inoltre, il modello associativo appare del tutto coerente con la struttura ‘aperta’ della CER, poiché consente di valorizzare, anche mediante il voto capitario, la dimensione partecipativa e non meramente patrimoniale della comunità. Ciò consente all’ente religioso di mantenere il proprio peso partecipativo a prescindere da eventuali variazioni di capitale altrimenti potenzialmente idonee ad alterarne l’equilibrio.
Anche la fondazione di partecipazione può costituire un modello astrattamente idoneo, soprattutto quando si intenda coniugare una base patrimoniale stabile con forme di coinvolgimento progressivo di nuovi aderenti. È stato, invero, evidenziato che «la fondazione di partecipazione è un ente non lucrativo che nasce come reazione all’inadeguatezza del modello tradizionale di fondazione, connotato dal distacco dell’ente dal fondatore, da una dotazione patrimoniale iniziale autosufficiente al perseguimento dello scopo e dalla posizione servente dell’organo amministrativo»[48].
Questo modello consente flessibilità nella governance permettendo di attribuire nell’atto costitutivo influenza differenziata alla tipologia di socio. Essa presenta il vantaggio di una governance modellabile statutariamente e può risultare utile nei contesti in cui l’ente religioso promotore voglia conservare un ruolo propulsivo senza tuttavia escludere il coinvolgimento di altri soggetti del territorio. Resta però necessario verificare con particolare attenzione che lo statuto assicuri un effettivo accesso dei partecipanti e non comprometta, in concreto, il principio della partecipazione aperta e volontaria richiesto dalla disciplina delle CER.
Più complessa è la valutazione del modello cooperativo, nel quale è previsto il voto capitario, benché derogabile ex art. 2538, cc. 2° e 3° c.c., con intenzione espressa nell’atto costitutivo. Da un lato, la cooperativa condivide con la CER taluni profili di mutualità e, almeno tendenzialmente, una logica di partecipazione non lucrativa. Dall’altro lato, la disciplina codicistica del recesso del socio cooperatore (art. 2532 c.c.), subordinato alla verifica dei presupposti legali e statutari, può entrare in tensione con il principio della ‘porta aperta’, soprattutto nella sua applicazione in uscita. Ne consegue che la forma cooperativa non può dirsi incompatibile in via astratta e generalizzata, ma richiede una valutazione casistica della concreta disciplina statutaria, affinché il regime del recesso non si traduca in una compressione indebita della libertà di uscita dei membri della comunità.
Ciò che, in concreto, fa dubitare della percorribilità sic et simpliciter del modello cooperativo per le CER – o quantomeno evidenzia una possibile tensione – è il disposto dell’art. 2532 c.c. Emerge infatti che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo, ma la dichiarazione di recesso deve essere esaminata dagli amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori potrebbero rigettarla. Pertanto, affinché sia rispettato il principio della porta aperta, è essenziale che l’atto costitutivo sia privo di clausole limitative circa la facoltà di recesso.
Ancor più problematico appare il ricorso al consorzio, tradizionalmente costruito attorno alla cooperazione tra imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Sotto questo profilo, il modello consortile non sembra generalmente il più adatto alla partecipazione di enti religiosi in quanto tali, salvo particolari configurazioni nelle quali l’ente partecipi attraverso articolazioni dotate di specifica operatività economica. La prudenza del vademecum CEI nel non privilegiare tale modulo appare dunque del tutto comprensibile.
Quanto alle società di capitali, esse paiono, in prima battuta, le meno coerenti con la fisionomia della CER, in ragione della tradizionale centralità dello scopo lucrativo e della possibile prevalenza della logica del capitale su quella partecipativa. Pertanto, sembrerebbe, a prima vista, doversi escludere tale veste giuridica dato l’evidente conflitto tra lo scopo della divisione agli utili e le finalità mutualistiche tipiche delle CER. Tale riserva, tuttavia, si attenua con riferimento alle società che assumano la qualifica di impresa sociale disciplinate nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Esse perseguono attività di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo il più ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati[49]. È possibile prospettare che, in tale configurazione, la società può diventare compatibile con l’adesione di enti religiosi, a condizione che lo statuto escluda assetti distorsivi rispetto alla finalità mutualistica e alla effettiva apertura della comunità.
Infine, un’interessante sollecitazione viene sollevata dalla CEI circa la possibilità di costituire delle ‘CER-ombrello’. Esse renderebbero agevole l’implementazione del modello in più località attraverso una sorta di ‘federazione’ attorno a un’unica CER di dimensioni superiori. «In ambito ecclesiale questo può tradursi nella partecipazione di più parrocchie ad una medesima configurazione/CER a seconda della loro ubicazione. Potrebbe anche consentire la costituzione di un’unica CER che si estenda su più diocesi»[50].
In definitiva, la libertà sancita dalla normativa nella scelta della forma giuridica non esime dall’individuare il modello più coerente con la speciale posizione degli enti religiosi. Sotto questo profilo, il criterio decisivo non è l’astratta compatibilità tipologica, bensì la capacità della struttura prescelta di assicurare insieme: apertura partecipativa, chiarezza decisionale, autonomia patrimoniale, praticabilità del recesso e sostenibilità del controllo interno. Per tali ragioni, il modello associativo riconosciuto – eventualmente integrato dalla disciplina del Terzo settore ove ne ricorrano i presupposti – sembra rappresentare, almeno in via generale, la soluzione più lineare per una CER con la presenza degli enti religiosi, mentre gli altri schemi richiedono adattamenti statutari più complessi e non sempre privi di criticità.
5. Il vademecum CEI, tra indirizzo applicativo e limiti canonico-civilistici alla partecipazione degli enti ecclesiastici alle CER
Dal punto di vista degli enti ecclesiastici cattolici, un ruolo centrale viene oggi svolto, sul piano applicativo, dal già più volte menzionato vademecum della Conferenza Episcopale Italiana intitolato Le comunità energetiche rinnovabili: elementi etici, tecnici, economico-giuridici per gli enti religiosi. Il documento è stato emanato il 22 maggio 2024 dal Tavolo tecnico sulle Comunità energetiche rinnovabili della Conferenza Episcopale Italiana e costituisce il principale strumento di indirizzo rivolto agli enti ecclesiastici cattolici intenzionati a promuovere o aderire a una CER. La rilevanza del vademecum si spiega anche alla luce della posizione istituzionale della CEI, cui l’ordinamento civile riconosce personalità giuridica quale ente ecclesiastico[51], e che, sul piano canonico, esercita funzioni di coordinamento e integrazione nelle materie di interesse comune tra ordinamento ecclesiale e ordinamento civile[52].
In ragione di ciò il documento non si limita a offrire indicazioni tecniche, ma richiama l’attenzione sugli specifici presupposti canonici e civilistici che devono essere considerati dagli enti ecclesiastici prima di procedere all’installazione di impianti fotovoltaici o all’ingresso in una CER.
Sotto il primo profilo, il vademecum evidenzia che l’installazione degli impianti e l’adesione a una comunità energetica possono integrare atti di straordinaria amministrazione, con la conseguente necessità di munirsi della prescritta autorizzazione canonica dell’ordinario diocesano competente[53]. Come indicato dal documento, la materia in oggetto può dirsi inclusa tra gli atti di straordinaria amministrazione, poiché espressamente menzionata nell’Allegato C dell’Istruzione in materia amministrativa[54] della CEI dell’1° settembre 2005 che definisce l’alveo di tali fattispecie. Il controllo canonico prende le forme della licentia (secondo quanto disposto dal canone 1281 del vigente Codex[55]) e dev’essere data per iscritto dall’ordinario diocesano al quale è soggetto l’ente canonico[56]. La valutazione che l’Ordinario deve esperire comprenderà la sostenibilità economica e la fattibilità degli impianti, nonché i profili professionali e reputazionali degli esecutori dei lavori. Così per la partecipazione alla CER: la sua sostenibilità economica e la fattibilità, nonché la forma giuridica che si intende adottare. Qualora, invece, il Vescovo diocesano ponga in essere in prima persona gli atti di straordinaria amministrazione, quale amministratore e gestore della diocesi stessa, deve farsi riferimento al can. 1277. Al Vescovo diocesano è attribuita la facoltà di compiere tali atti previo consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori.
A questo ordine di considerazioni occorre aggiungerne un altro, relativo alla condizione de facto per cui spesso, nella realtà italiana, i beni di interesse religioso hanno anche una qualificata rilevanza storico-culturale.
In merito ai vincoli architettonici e paesaggistici, occorre prendere in considerazione la disciplina vigente in materia sia sul fronte canonistico, sia su quello civile. Quanto alla normativa concordataria, l’Accordo di revisione del 18 febbraio 1984, all’art. 12, ha previsto l’adozione di norme volte alla conservazione del patrimonio culturale della Chiesa cattolica. Tale impegno è stato attuato dapprima con l’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della CEI del 13 settembre 1996, tradotta nel D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571, poi abrogato e sostituito, per effetto della nuova intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali ed il Presidente della CEI del 26 gennaio 2005, tradotta nel D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78 che meglio ha parametrato le modalità di collaborazione tra le competenti autorità ecclesiastiche e civili. Quest’ultima ha consentito un adeguamento pattizio all’entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42). Va inoltre sottolineato che la disciplina canonica prescrive espressamente (can. 1284, §§2-3) agli amministratori dei beni ecclesiastici di valore culturale di osservare le leggi civili vigenti in materia[57].
Sui beni con vincolo architettonico è possibile l’esecuzione di opere e lavori, purché intervenga l’autorizzazione dalla competente Soprintendenza di archeologia, belle arti e paesaggio (art. 21 d.lgs. n. 42/2004). Il D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78 all’art. 1, commi 3-5 disciplina la procedura collaborativa di intervento su tali beni. In particolare è sempre indetta una riunione tra i competenti organi centrali e periferici del Ministero e gli organismi ecclesiastici per la definizione dei progetti da intraprendere.
Anche in relazione ai beni di interesse paesaggistico è possibile intervenire, ma in subordine al vincolo di specifica autorizzazione da parte del Comune o Regione, su parere della Soprintendenza[58].
Infine, il recente testo unico delle energie rinnovabili (d. lgs. 25 novembre 2024 n. 190) ha abrogato l’art. 9 del d.l. 1° marzo 2022, n. 17 (convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34), che disciplinava l’installazione di pannelli solari. Quanto al regime autorizzativo relativo agli impianti fotovoltaici, l’art. 7 del d.lgs. 190/2024 dispone che, per le aree o gli immobili di cui all’articolo 136, co. 1 lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza), previo parere vincolante della Soprintendenza competente (entro 20 giorni). Tale autorizzazione non è tuttavia prescritta, per i soli beni indicati all’articolo 136, co. 1, lett. c), del medesimo Codice, qualora gli interventi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure a patto che le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Anche sotto questo profilo, dunque, il vademecum conferma che l’adesione degli enti ecclesiastici alle CER richiede una valutazione integrata, nella quale la sostenibilità energetica deve conciliarsi con la disciplina canonica dell’amministrazione dei beni e con il sistema civilistico e pubblicistico di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
5.1. I benefici economici derivanti dal coinvolgimento degli enti religiosi nelle comunità energetiche rinnovabili
È proprio alla luce di tale valutazione integrata che può ora apprezzarsi il rilievo delle utilità economiche sottese all’adesione degli enti ecclesiastici alle CER, riconducibili, in termini essenziali, a tre distinti versanti: il sistema delle tariffe premio e dei contributi, il beneficio connesso all’autoconsumo e la valorizzazione dell’energia non immediatamente consumata.
Nel D.M. n. 414/2023 (cd. decreto CER) sono previste agevolazioni per incoraggiare la partecipazione alle CER. Agli artt. da 3 a 6 del D.M. n. 414/2023 (in attuazione dell’art. 8 d.lgs. 199/2021) è stata introdotta una tariffa premio ventennale sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa. Quest’ultima è composta da una parte fissa (stabilita in relazione alla dimensione dell’impianto) e una variabile in rapporto al prezzo di mercato. Si deduce che tale «tariffa incentivante è inversamente proporzionale alla potenza degli impianti e al prezzo di mercato dell’energia»[59]. Il contributo comporta variazioni anche su base regionale; in particolare, le regioni del Centro e Nord Italia riceveranno un extra di 4 e 10 €/MWh.
Altro incentivo è previsto all’art. 6 TIAD[60] (in attuazione dell’art. 32 co. 3 lett. a d.lgs. 199/2021) denominato contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV) calcolato dal GSE[61] in ottemperanza alle indicazioni ARERA[62].
È poi previsto all’art. 27 d.l n. 19/2026 un contributo a fondo perduto erogato in conto capitale, fino a un massimo del 40% delle spese, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
La possibilità di consumare in loco l’energia elettrica prodotta (a prescindere che il soggetto sia o meno proprietario dell’impianto generatore) consente di ridurre i costi legati alle componenti variabili dell’utenza elettrica (ogni membro CER, infatti, continuerà a versare il corrispettivo al proprio fornitore di energia[63]). L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di consentire ad una CER di operare più efficacemente, come si è già accennato, ha optato per il modello di regolazione virtuale[64], diverso dal tradizionale modello fisico. Questo non presuppone la costruzione di nuove reti elettriche private per lo scambio energetico, ma si appoggia alla rete pubblica già esistente. Ciò comporta che ogni utenza sia collegata alla pubblica rete attraverso un punto di connessione del prelievo di energia (POD). L’utente beneficia della produzione dell’impianto CER prelevando l’energia dalla rete pubblica e, dunque, ricevendo fattura di energia elettrica dal proprio fornitore.
L’energia non consumata con l’autoconsumo fisico può essere ceduta tramite il Ritiro Dedicato operato dal GSE o venduta autonomamente. Inoltre è previsto che la parte eccedente della tariffa premio sia obbligatoriamente destinata a finalità sociali o a consumatori diversi dalle imprese[65].
Ne risulta, dunque, che il coinvolgimento degli enti ecclesiastici nelle CER può tradursi in un insieme articolato di vantaggi economici, che non si esauriscono nella mera riduzione della spesa energetica, ma si estendono alla fruizione di incentivi pubblici e alla valorizzazione dell’energia condivisa o eccedente.
Questa dimensione solidaristica di condivisione e di distribuzione delle risorse economiche ed energetiche è ben evidente nelle CER partecipate da diocesi e parrocchie presenti nel territorio italiano. Si pensi, ad esempio, alla Comunità energetica rinnovabile e solidale (CERS) di Rodello (CN) nata nel 2023 su impulso della Diocesi di Alba, del comune di Rodello, e della Fondazione dei Santi Lorenzo e Tebaldo. Essa ad oggi coinvolge ventotto aderenti e si estende su tre cabine primarie. Specifica attenzione merita la scelta operata dai promotori circa la devoluzione degli incentivi, destinati alla tutela delle aree boschive e della biodiversità, e alle attività culturali e turistiche, con specifica inclusione di persone giovani affette da disabilità[66]. Questa pregevole iniziativa si traduce nel coinvolgimento attivo della comunità e di soggetti vulnerabili, creando opportunità di lavoro ed esaltando la coesione con il territorio.
5.2. La dimensione valoriale della partecipazione degli enti ecclesiastici alle CER
Come emerge dall’esemplificazione appena riportata, i benefici derivanti dagli incentivi non esauriscono il significato della partecipazione ecclesiale alle CER, la cui portata più profonda si coglie solo ove questa dimensione economica venga ricondotta entro l’orizzonte valoriale e comunitario proprio della riflessione ecclesiale. Ne deriva che acquistano rilievo le indicazioni dell’enciclica Laudato si’ (24 maggio 2015), la quale colloca la cura del Creato entro una visione relazionale e integrale della persona e della comunità. In tale atto magisteriale, papa Francesco sollecita i fedeli a ragionare circa la responsabilità che ognuno assume nella cura del Creato: «L’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra». In seguito, tali dimensioni sono definite come «tre relazioni vitali»[67]. Il Pontefice carica di significato nozioni dalla specifica valenza ecologica, enfatizzando una visione integrale della vita sul presupposto che «tutto nel mondo è intimamente connesso»[68]. Questa prospettiva è messa in risalto anche nel pensiero del filosofo norvegese Arne Næss, ideatore del concetto di «ecologia profonda» (deep ecology). Egli analizzò il cambiamento da una tradizionale visione antropocentrica, a una concezione «andat progressivamente focalizzandosi sulla Terra e sul tessuto di relazioni che si instaurano fra esseri viventi, umani e non umani (ecocentrismo relazionale)»[69]. Tale principio si rivela fondamentale per interpretare il pensiero del Pontefice. A tal riguardo, infatti, nella prefazione al vademecum, il Presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, pone in evidenza le comunità energetiche come espressione dell’ecologia integrale in quanto, anzitutto, «comunità».
Papa Francesco, al n. 23 della Laudato si’ e successivamente nell’esortazione apostolica Laudate Deum del 4 ottobre 2023, insisteva sulla necessità che la comunità ecclesiale comprenda profondamente e custodisca la casa comune minacciata da alterazioni di equilibri naturali e climatici. Sulla stessa linea è anche il cosiddetto Green Deal europeo, che punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e da cui discendono le direttive RED II e IEMD di cui si è detto in apertura di queste pagine. L’enciclica pontificia non ha mancato di estendere i suoi effetti anche sul piano politico, sollecitando a un radicale cambiamento da parte delle istituzioni nazionali e internazionali[70].
Dal documento in oggetto emerge una spiccata propensione a impiegare i beni ecclesiali in una declinazione pratica di ‘ecologia integrale’. L’approccio olistico dell’ecologia integrale unisce l’ambiente naturale, cioè le condizioni fisiche di sviluppo degli organismi e dell’ecosistema, con l’ambiente umano, ossia una dimensione sociale e spirituale. La finalità delle comunità energetiche infatti non è meramente l’implementazione di sistemi di risparmio economico-finanziario o di dimostrazione, anche ai fini reputazionali, di aver dato attuazione alle direttive europee, bensì implica parimenti il supporto a fasce più fragili della popolazione[71] e la compartecipazione della comunità locale.
Pare del tutto coerente che il vademecum auspichi che le CER possano contribuire a contrastare le disuguaglianze e la povertà energetica, anche attraverso la partecipazione agli strumenti giuridici che l’ordinamento mette a disposizione per incentivare l’adesione a iniziative coerenti con gli indirizzi ecclesiali[72].
6. Osservazioni conclusive
In definitiva, l’indagine svolta mostra come la presenza degli enti religiosi alle comunità energetiche rinnovabili non costituisca una mera evenienza consentita dal dato normativo, ma rappresenti una delle applicazioni più significative del modello comunitario dell’energia, proprio perché in essa convergono radicamento territoriale, finalità non lucrative, amministrazione responsabile dei beni e vocazione solidaristica.
Da questa prospettiva, la questione decisiva non risiede tanto nell’astratta ammissibilità dell’adesione degli enti ecclesiastici alle CER, quanto nella capacità di conformare tale partecipazione entro assetti organizzativi coerenti, nei quali il principio della porta aperta, la chiarezza della governance, l’autonomia patrimoniale e la praticabilità del recesso si armonizzino con le peculiarità dell’ordinamento canonico e con il sistema civilistico e pubblicistico di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Proprio per questo il Vademecum della Conferenza Episcopale Italiana assume rilievo non soltanto operativo, ma anche sistematico: esso non si limita a offrire indicazioni prudenziali, bensì contribuisce a ricondurre entro un quadro unitario i profili energetici, patrimoniali, canonici e sociali della scelta.
Ne consegue che le CER, per gli enti ecclesiastici, non possono essere lette esclusivamente come strumenti di efficientamento o di contenimento dei costi, benché tali utilità restino rilevanti, ma devono essere comprese come occasioni di attuazione concreta di una responsabilità comunitaria verso il territorio, di contrasto alla povertà energetica e di promozione di quell’ecologia integrale che il magistero della Chiesa ha posto al centro della riflessione sul rapporto tra persona, comunità e creato.
Sotto questo profilo, il modello associativo riconosciuto, eventualmente integrato dalla disciplina del Terzo settore ove ne ricorrano i presupposti, sembra offrire la soluzione più lineare; ma, più in generale, il contributo conferma che la riuscita delle CER a partecipazione religiosa dipenderà dalla capacità della prassi di tradurre la flessibilità legislativa in assetti statutari e gestionali realmente coerenti con la funzione propria di tali enti. È precisamente in questa saldatura tra sostenibilità energetica, ordine giuridico e finalità solidaristiche che si coglie la più autentica portata dell’istituto.
In prospettiva evolutiva, il ruolo degli enti religiosi nella transizione energetica appare destinato a rafforzarsi. Tali enti, infatti, dispongono spesso di beni immobili radicati nel territorio, di una riconoscibile e indiscutibile capacità aggregativa e di una naturale vocazione solidaristica, elementi che possono renderli promotori qualificati di iniziative energetiche comunitarie. La CER può così diventare non soltanto uno strumento di efficientamento e contenimento dei costi, ma anche un dispositivo giuridico di prossimità, capace di connettere cura del patrimonio, contrasto alla povertà energetica, educazione ambientale e sostegno alle fragilità locali.
Non mancano, tuttavia, possibili criticità applicative. Esse riguardano, anzitutto, la corretta individuazione della forma giuridica, la disciplina del recesso, la distribuzione degli incentivi, la separazione patrimoniale, il coordinamento tra controlli canonici e governance della comunità, nonché la compatibilità degli interventi sugli immobili ecclesiastici con la tutela dei beni culturali e paesaggistici. A ciò si aggiungono i rischi di gestione opaca, di sottovalutazione degli oneri tecnici e di utilizzo meramente reputazionale della sostenibilità.
La sfida futura sarà dunque evitare che le CER ecclesiali si riducano a operazioni di risparmio energetico o di immagine, valorizzandole invece come forme di amministrazione responsabile dei beni e di partecipazione solidale alla transizione ecologica.
- Laureanda in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo. ↑
- COM/2015/080. ↑
- Sokoøowski M. M. (2018), European Law on the Energy Communities: a Long Way to a Direct Legal Framework, in European Energy and Environmental Law Review, p. 60. ↑
- COM/2015/080 punto 1, p. 2. ↑
- Diestelmeier L., Kuiken D. (2022), Is Sharing Caring? “Energy Sharing” within Energy Communities under EU Law, in Fleming R., De Graaf K.J., Hancher L., Woerdman E. (a cura di), A Force of Energy: Essays in Energy Law in Honour of Professor Martha Roggenkamp, Groningen, 276. ↑
- Per un approfondimento sull’inquadramento giuridico delle CER si vedano Dugato M. (a cura di) (2026), Le comunità energetiche rinnovabili tra mito e realtà. Un’analisi interdisciplinare, Torino, G. Giappichelli Editore; Spina G. (2023), CER come modello strategico gestionale di sviluppo sostenibile – Parte I, in Ambiente & Sviluppo, 8-9, pp. 530-537; Spina G. (2023), CER come modello strategico gestionale di sviluppo sostenibile – Parte I, in Ambiente & Sviluppo, 10, pp. 602-608; Castelli A. (2023), CER e disciplina regionale: la Corte costituzionale traccia i limiti, in Ambiente & Sviluppo, 11, pp. 675-680; Renna M. (2024), Le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo di energia. Tutela della concorrenza e regolazione del mercato, in Nuove leggi civili commentate, pp. 161-196; Aruta Improta Maltese A. (2024), La tutela ambientale nella costituzione italiana: il punto della situazione, in Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, XXII, pp. 73-113. ↑
- La direttiva è stata recepita con il d.lgs. n. 5/2026. Circa le novità introdotte si veda Muratori A. (2026), La nuova disciplina dei siti idonei all’insediamento di impianti produttivi di energia rinnovabile, in Ambiente & Sviluppo, 3, pp. 6-20; Carrieri R. (2026), Energie rinnovabili: recepita la direttiva europea RED III, in Pratica Fiscale e Professionale, 8, pp. 54-56. A titolo esemplificativo e di completezza si sottolinea, citando quest’ultimo A., che «viene ampliato e precisato il concetto di fonti energetiche rinnovabili, includendo esplicitamente nuove tipologie di energia emergenti, come l’energia osmotica, con l’obiettivo di rendere il quadro normativo tecnologicamente neutro e coerente con l’evoluzione delle soluzioni di generazione». ↑
- Caravita di Toritto A. (2025), Comunità Energetiche Rinnovabili. Contratto, personalismo costituzionale e soggettività, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2, p. 130. ↑
- Balestra L. (2023), Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, in Giurisprudenza italiana, 12, p. 2775. ↑
- L’art. 31 co. 1, lett. b, d.lgs. 199/2021 definisce la platea dei possibili aderenti o fondatori, tra cui figurano espressamente gli enti religiosi, nonché gli enti del terzo settore. ↑
- Per un maggior approfondimento circa le qualifiche tecnico-operative si veda il documento GSE (2022), Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa. ↑
- Comunque, sebbene l’attività principale sia l’autoproduzione, non si esclude che possano essere svolte attività complementari. A titolo esemplificativo attività ludiche, ricreative, turistiche, di ristorazione ecc. Cfr. Nadalutti M., Gaeta A. (2024), Le Comunità Energetiche Rinnovabili come “strumento” funzionale allo sviluppo sostenibile, in Fisco, 22, p. 2085. ↑
- Il d.l n. 57/2023 poi convertito in l. n. 95/2023 ha ampliato l’alveo delle attività di interesse generale riferibili agli enti del Terzo settore includendovi la produzione, l’accumulo e la condivisione di energia pulita. ↑
- art. 31 co.1 lett. a d.lgs. 199/2021. ↑
- Si tratta di un neologismo introdotto dal sociologo statunitense Alvin Toffler in Toffler A. (1980), The third wave, William Morrow & Company, New York. Egli coniò questo termine per descrivere la fusione tra produttore e consumatore, prevedendo che, nella società post-industriale, le persone avrebbero iniziato a creare beni e servizi per uso proprio. La definizione di prosumer è stata inserita dall’ARERA nell’Allegato A alla deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM, poi modificato e integrato con le delibere del 20 febbraio 2014, 59/2014/E/COM, 11 dicembre 2014, 605/2014/E/COM e 18 maggio 2017, 338/2017/E/COM, in www.arera.it. ↑
- All’art. 31 co.1 lett. b, d.lgs. 199/2021 si elencano i soggetti che possono essere soci o membri: persone fisiche, PMI, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale, e amministrazioni locali. ↑
- Sul punto Cusa E. (2020), Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche, in Orizzonti del Diritto Commerciale, 1, p. 85: «Le comunità energetiche devono essere organizzazioni completamente aperte. Il che si ricava dal combinato disposto, da un canto, degli artt. 2, punto 16), lett. a), 22.1, 22.4, lett. f), direttiva 2018/2001/UE e, dall’altro canto, dagli artt. 2, punto 11), lett. a), 16.1, lett. a) e b), 16.2, lett. a), direttiva 2019/944/UE. L’apertura in parola […] è da intendersi sia in entrata, sia in uscita, benché il diritto di lasciare la comunità sia espressamente previsto solo per le CEC con l’art. 16.1, lett. b), direttiva 2019/944/UE». Il d.lgs. 199/2021 ha poi positivizzato il principio della porta aperta. ↑
- Trimarchi Banfi F. (2018), La sussidiarietà orizzontale, in Amministrare, pp. 213-214. ↑
- In questo senso, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 77/2023/PASP, al par. 4.1.3.1., spiega che la partecipazione di soggetti privati alle «comunità energetiche può senz’altro comportare un notevole valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione a livello locale e di accesso a capitali privati aggiuntivi, con incremento degli investimenti sul territorio, delle possibilità di scelta per i consumatori, nonché di una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica». ↑
- Monticelli S., Ruggeri L. (2022), La via italiana alle comunità energetiche, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, p. 43. ↑
- Valga, in proposito, rammentare che la sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 definisce la teoria dell’amministrazione condivisa come «convergenza di obiettivi e […] aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale». ↑
- Per un approfondimento si veda Palazzo D. (2022), Pubblico e privato nelle attività di interesse generale. Terzo settore e amministrazione condivisa, Torino, G. Giappichelli Editore; Arena G. (1997), Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 3-4, pp. 29-65; Arena G. (2020), L’amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore, in Giurisprudenza costituzionale, pp. 1157-1449; Arena G., Bombardelli M. (a cura di) (2022), L’amministrazione condivisa, Napoli, Quaderni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trento – Editoriale Scientifica. ↑
- Grigoletto A. (2026), Bandi e finanziamenti a supporto delle comunità energetiche, in Linee Guida Community CER (Le CACER per un sistema di cooperazione energetica fra Terzo settore, imprese e PA), 1, pp. 24-30 illustra esemplificazioni di bandi, in cui, peraltro, è previsto il coinvolgimento degli enti religiosi civilmente riconosciuti; locuzione tratta dal Codice del Terzo Settore. ↑
- «Nel definire cosa debba intendersi per ‘vicinanza’, il legislatore nazionale ha prescritto che per la soddisfazione di tale requisito i membri/soci controllanti debbano essere situati ‘nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione’. Vicinitas, ancor più rilevante sotto un ulteriore profilo: si prescrive, infatti, che la percezione degli incentivi di cui all’art. 8 d.lgs. 199/2021 e delle restituzioni delle componenti tariffarie di cui all’art. 32 del medesimo decreto, è subordinata alla circostanza che gli impianti di produzione e i punti di prelievo dei membri siano connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria» da Caravita di Toritto A. (2025), Comunità Energetiche Rinnovabili. Contratto, personalismo costituzionale e soggettività, op. cit., p. 132. Inoltre, come osservato in precedenza, il primo intervento di recepimento della direttiva circoscriveva la partecipazione dei membri alla sola c.d. «cabina secondaria»; solo in una fase successiva tale assetto è stato superato, fino a ricomprendere la c.d. «cabina primaria». Ciò ha esteso l’area geografica riferibile al concetto di vicinitas. Sul punto Tortello E. (2022), Le energie rinnovabili e le comunità energetiche, in Verso le Comunità Energetiche Rinnovabili – QUADERNI redatti da Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova, p. 33 s. spiega: «Secondariamente si è data la possibilità di collegarsi alla cabina primaria (sono circa 2000 in Italia) invece che alla secondaria. Questo permetterà di raccogliere in una stessa CER abitanti di palazzi di zone diverse della città o di paesi diversi purché facenti capo alla stessa cabina primaria (lo scambio è in molti casi puramente “virtuale”)». L’intero numero della citata rivista tratta in termini tecnico-ingegneristici il tema delle CER offrendo approfondimento ed esemplificazioni. ↑
- Per un approfondimento e confronto con il tradizionale modello fisico si veda RSE (2020), Gli schemi di Autoconsumo Collettivo e le Comunità dell’Energia (www.dossierse.it), dossier n. 17/2020. ↑
- All’art. 2, par. 1, n. 11 Iemd, la CEC è definita come «un soggetto giuridico che: a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci». ↑
- Monticelli S., Ruggeri L. (2022), La via italiana alle comunità energetiche, op. cit., p. 50. ↑
- Piselli R. (2023), Comunità energetiche e modelli organizzativi, in Mercato Concorrenza Regole, 1-2, p. 121. ↑
- GSE, Configurazioni per l’autoconsumo diffuso, disponibile al sito internet www.gse.it, consultato il 31 maggio 2026. Per un approfondimento circa la proprietà degli impianti e il diritto di superficie si veda Mauro R. (2026), Relazione sul diritto di superficie per la realizzazione di impianti FER, in Linee Guida Community CER (Le CACER per un sistema di cooperazione energetica fra Terzo settore, imprese e PA), 1, p. 16 ss. ↑
- art. 31 co.1 lett. c d.lgs. 199/2021. Per un approfondimento circa la natura imprenditoriale e il rapporto con le CER si veda Dealessi F., Lanciani A., Nocera I.L. (2024), Comunità Energetiche Rinnovabili. Alcuni profili problematici: nozione di P.M.I., rapporto di mandato e natura imprenditoriale, in Giureta (Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente), XXII, pp. 267-300. ↑
- Sartarelli L. (2023), Comunità energetiche rinnovabili, cosa sono e come funzionano, in www.smartius.it, par. 3, consultato il 31 maggio 2026. Per un vasto approfondimento sulle somiglianze e differenze tra i due modelli di comunità energetiche si veda Cusa E. (2020), Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche, op.cit., pp. 71-126; Piselli R. (2023), Comunità energetiche e modelli organizzativi, op.cit., pp. 117-137. ↑
- Sul punto Balestra L. (2023), Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, op.cit., p. 2776. ↑
- i.e. energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Così come esplicitato all’art. 2 pt.1 dir. 2018/2001/UE. ↑
- Alcuni esempi: gli «enti ebraici civilmente riconosciuti» (ai sensi della l. 8 marzo 1989, n. 101); gli «enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti» (l. 31 dicembre 2012, n. 245); gli «enti religiosi induisti civilmente riconosciuti» (l. 31 dicembre 2012, n. 246) e ancora gli «enti dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai civilmente riconosciuti» (l. 28 giugno 2016, n. 130). ↑
- Vitali E., Chizzoniti A. G. (2012), Manuale breve Diritto Ecclesiastico, Milano, Giuffrè Editore, p. 93 s. ↑
- Ivi, p. 94. Per un approfondimento sui distinguo dottrinali tra ente ecclesiastico, ente confessionale e ente religioso si veda Bettetini A. (2019), Ente Ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre; Floris P. (1997), L’ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e giurisprudenziali, Torino, G. Giappichelli Editore; Franceschi F. (2024), Il finanziamento degli enti confessionali fra tradizione e innovazione, Volume I – Gli enti cattolici, Torino, G. Giappichelli Editore; Bettetini A. (2024), Gli enti e i beni ecclesiastici Art. 831, in Il Codice Civile. Commentario (fondato da Piero Schlesinger e continuato da Francesco Donato Busnelli e Giulio Ponzanelli), 3ª ed., Milano, Giuffrè Editore; Consorti P., Gori L., Rossi E. (2021), Diritto del terzo settore, 2a ed., Bologna, Il Mulino; Berlingò S. (1992), Enti e beni religiosi in Italia, Bologna, Il Mulino; Fuccillo A. e Decimo L. (a cura di) (2022), Gli enti religiosi. Tra diritto speciale, diritto comune e mercati, Napoli, Editoriale Scientifica. ↑
- Tamponi M. (2024), Gli enti religiosi nel codice del Terzo Settore, in Diritto ed Economia del Terzo Settore, 1, pp. 81-100; Di Gregorio C., Verginella E. (2023), Enti religiosi, ETS e RUNTS: le ragioni di una scelta, in Cooperative e Enti non profit, 1, pp. 20-36; Fucillo A., Decimo L. (2023), La costituzione del ramo “ETS” e l’“impresa sociale” dell’ente religioso civilmente riconosciuto, in Notariato, 5, pp. 525-537; Alpa G., Florio A. (2025), Codice del Terzo Settore. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Commentario per articoli, Pisa, Pacini Giuridica; Romagno G. W. (2024), Profili della separazione patrimoniale degli enti religiosi civilmente riconosciuti nella disciplina del codice del terzo settore e del decreto sull’impresa sociale, in Diritto di Famiglia e delle Persone, 1, pp. 410-427; Consorti P. (2018), L’impatto del nuovo codice del Terzo Settore sulla disciplina degli “enti religiosi”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (disponibile al sito internet www.statoechiese.it), 4; Ferrante M. (2019), Enti religiosi/ecclesiastici e Riforma del Terzo Settore, Torino, G. Giappichelli Editore; Cavana P. (a cura di) (2021), Gli enti ecclesiastici nella riforma del terzo settore, Torino, G. Giappichelli Editore. ↑
- IPAB (2024), Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 3, p. 725 s.; Frediani A., Gro D. (2024), Terzo settore, l’ente religioso può entrare in una comunica energetica come Ets, in Norme&Tributi Plus Fisco (www.ntplusfisco.ilsole24ore.com). ↑
- Frediani A., Gro D. (2024), Terzo settore, l’ente religioso può entrare in una comunica energetica come Ets, op.cit. ↑
- Grigoletto A. (2026), Bandi e finanziamenti a supporto delle comunità energetiche, op.cit., p. 24. ↑
- Bettetini A. (2024), Gli enti e i beni ecclesiastici Art. 831, op.cit., p. 278. ↑
- Al fine di favorire la costituzione proficua di rami ETS, la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha fornito indicazioni operative per Diocesi e Parrocchie ove chiarisce, tra gli altri, i benefici tributari e fiscali che ne possono derivare nel documento CEI (2026) Enti ecclesiastici e Riforma del Terzo Settore Indicazioni operative per Diocesi e Parrocchie (www.giuridico.chiesacattolica.it). ↑
- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Consorti P., Gori L., Rossi E. (2021), Diritto del terzo settore, op. cit., p. 91 ss. spiega i relativi adempimenti. In proposito, vedasi altresì Nocera I.L. (2019), Il registro unico e il regime pubblicitario degli enti del terzo settore (Articoli 45-54), in Donati F. e Sanchini F. (a cura di), Il Codice del Terzo Settore. Commento al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ai decreti attuativi, Milano, Giuffrè Editore, pp. 215-248. ↑
- Carbone M. C. (2025), La povertà energetica nel sistema costituzionale. Linee argomentative per un inquadramento giuridico in via di definizione, in Giureta (Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente), XXIII, p. 845. ↑
- Ibidem. ↑
- Cfr. infra¸§5. ↑
- Pesticcio P.A. (2024), ETS e qualifica di Comunità energetica rinnovabile, in Cooperative e enti no profit, 2, pp. 13-19 compara i modelli e ne verifica la compatibilità. ↑
- Maltoni M. (2007), La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità, in I Quaderni della Fondazione Italiana di Notariato (disponibile al sito internet www.elibrary.fondazionenotariato.it). Per approfondimenti si vedano Bellezza E., Florian F. (2006), Le fondazioni di partecipazione, Piacenza, La Tribuna; AA.VV. (2021), Le fondazioni di partecipazione, Sicchiero G. (a cura di), in Giurisprudenza Italiana, 11, 2492-2534; Sicchiero G. (a cura di) (2024), Le fondazioni di partecipazione, Milano, Giuffrè; Giurato D. (2026), Fondazione, impresa sociale e terzo settore, Torino, G. Giappichelli Editore. ↑
- Piselli R. (2023), Comunità energetiche e modelli organizzativi, op. cit., p. 128 ss. ↑
- CEI (2024), Le Comunità Energetiche Rinnovabili: elementi etici, tecnici, economico-giuridici per gli enti religiosi, Vademecum, p. 45. ↑
- In forza della l. 20 maggio 1985, n. 222 art. 13 circa le disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. ↑
- Berlingò S., Tigano M. (2008), Lezioni di diritto canonico, Torino, G. Giappichelli Editore, p. 23. ↑
- L’Ordinario è generalmente incarnato dal Vescovo diocesano, ma, ai sensi dell’art. 134 Codice di Diritto Canonico, può includere, oltre ovviamente al Santo Padre, anche coloro che godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria. ↑
- CEI (2005), Istruzione in materia amministrativa, in notiziario della Conferenza episcopale italiana, n. 8/9, pp. 419-420 (ALLEGATO C – Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (cfr. can. 1281 § 2)). ↑
- Codice Giovanneo-Paolino del 1983. ↑
- Bettetini A., Perego A. (2024), Lezioni di diritto patrimoniale canonico, Torino, G. Giappichelli Editore, p. 166 ss. ↑
- Ivi, p. 375 ss. ↑
- Gli artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004 danno specifica definizione di tali beni. Per verificare in concreto quali beni sono così classificati è possibile la consultazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) o fare richiesta del Certificato di sussistenza di vincolo paesaggistico all’amministrazione competente. ↑
- Nadalutti M., Gaeta A. (2024), Le comunità energetiche rinnovabili come “strumento” funzionale allo sviluppo sostenibile, op.cit., p. 2088. Per un approfondimento, nelle pagine successive gli autori esaminano dettagliatamente i profili fiscali legati alla partecipazione ad una CER. ↑
- Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso emanato dall’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel). ↑
- Gestore dei servizi energetici. ↑
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. ↑
- Balestra L. (2023), Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, op.cit., p. 2775; Grignani A. (2022), Le comunità di energia rinnovabile: utile risorsa per il contrasto alla povertà energetica, in Ambiente & Sviluppo, 2, p. 122 s. ↑
- ARERA (2020), Orientamenti per la regolazione delle partite economiche relative all’energia oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile (www.arera.it), 112/2020/R/EEL. ↑
- Il sostegno alle fasce di popolazione può avvenire proprio «attraverso l’allocazione della quota eccedentaria qualora l’energia elettrica incentivata annualmente superi il 55% di energia immessa dagli impianti rientranti nella configurazione (o il 45% in caso di impianti per i quali si è acceduto anche a un contributo in conto capitale), la quota di incentivo afferente all’energia elettrica incentivata che eccede tali soglie deve essere destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti» come indicato dal GSE (www.gse.it), consultato 1 giugno 2026. Si veda inoltre Ferrero M. (2025), Allocazione della quota eccedentaria dell’incentivo nelle Comunità energetiche rinnovabili, in Linee Guida Community CER (Le CACER per un sistema di cooperazione energetica fra Terzo settore, imprese e PA), 1, pp. 19-20. Per il calcolo della quota eccedentaria GSE (2025), DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, 2.2.2.1.3. ↑
- Come evidenzia Don Valerio Pennasso, già direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, Parroco della Diocesi di Alba, nell’intervento al Quinto Forum Chiesa in Cantiere del 20 maggio 2026 (disponibile al sito internet www.youtube.com/watch?v=MEfEVLDXbeI&t=1119s), la CERS di Rodello non ha finalità meramente economiche; piuttosto, il suo valore sta nel rivolgere «grande attenzione alle persone», auspicando «un ritorno comunitario che non può che far bene al territorio in cui la gente vive». ↑
- Papa Francesco (2015), n. 66. ↑
- Papa Francesco (2015), n. 16. ↑
- Poto M. (2022), Salvare la nostra casa comune è l’affaire du siècle, in Responsabilità civile e previdenza, 3, p. 1052. ↑
- Mazzoni G. (2024), Ordinamento canonico e pensiero ecologico, Soveria Mannelli, Rubettino Editore, pp. 108; Tilche A. (2016), Laudato si’, quale impatto sulla politica?, in Aggiornamenti Sociali, pp. 682-688. ↑
- A titolo esemplificativo il GSE (2025), DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, 2.2.2.1.3 indica possibili allocazioni della quota eccedentaria: «Finalità legate alle persone: iniziative volte a favorire l’inclusione sociale di soggetti vulnerabili, con l’obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare, marginalità sociale o economica; interventi per lo sviluppo di competenze attraverso percorsi di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, inclusi programmi di riqualificazione e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti in condizione di fragilità; promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività con finalità di utilità sociale, attraverso l’organizzazione e la gestione di iniziative culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse collettivo; sostegno alla ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale, con ricadute positive sul territorio e sulle comunità locali». ↑
- Per un approfondimento al tema della povertà energetica Carbone M. C. (2025), La povertà energetica nel sistema costituzionale. Linee argomentative per un inquadramento giuridico in via di definizione, op.cit., pp. 807-862; Gori L., Bellucci M., Tondi della Mura V. (2026), Il contrasto alla povertà energetica e il ruolo delle Comunità energetiche rinnovabili, Milano, Franco Angeli; Grignani A. (2022), Le comunità di energia rinnovabile: utile risorsa per il contrasto alla povertà energetica, op.cit., pp. 113-125. ↑
