Sulla discrezionalità regionale circa i criteri d’accesso ai contributi per persone con gravissima disabilità (nota a Cons. St., sez. III, sent. 12 maggio 2026, n. 3723)
Edoardo Berrino Ambrosione[1]
Abstract (IT)
Muovendo da una recente pronuncia del Consiglio di Stato sui criteri d’accesso ai contributi regionali a favore delle persone con gravissima disabilità, il contributo riflette sulla discrezionalità regionale in materia. L’Autore contesta la censura mossa al criterio cronologico di assegnazione, ritenendolo coerente con l’urgenza dei bisogni assistenziali, mentre condivide quella relativa alle soglie ISEE differenziate per patologia, ammettendo però distinzioni fondate su evidenze scientifiche e istruttoria partecipata.
Abstract (EN)
Moving from a recent ruling of the Consiglio di Stato on the criteria for access to regional benefits for severely disabled persons, the article reflects on regional discretion in this field. The Author disputes the censure of the chronological criterion for awarding benefits, deeming it consistent with the urgency of care needs, while sharing the censure of differentiated ISEE thresholds based on pathology, though acknowledging that distinctions grounded in scientific evidence and participatory fact-finding remain legitimate.
Sommario:
1. Oggetto della controversia – 2. Discrezionalità della Giunta regionale nella definizione del procedimento di assegnazione dei contributi – 3. Irragionevolezza dell’innalzamento della soglia ISEE su base meramente patologica – 4. Notazioni finali
1. Oggetto della controversia
Con la sentenza della sez. III, 12 maggio 2026, n. 3723, il Consiglio di Stato ha preso posizione su due distinti profili, sostenendo l’esistenza di un generale obbligo di ancorare al criterio ISEE[2] la graduazione dell’accesso alle prestazioni assistenziali, ed escludendo che all’interno di questa categoria, necessariamente unitaria, possano essere introdotte differenziazioni nelle soglie economiche di accesso in assenza di adeguata giustificazione.
In breve, la controversia origina da un ricorso, promosso da un ente esponenziale attivo nella tutela dei diritti delle persone affette da disabilità, avverso la deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta (d.G.R. 18 dicembre 2023, n. 1524), con la quale erano stati determinati l’importo, i criteri e le modalità d’assegnazione dei contributi economici in favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), in attuazione della legislazione regionale (art. 21-bis, l.r. 23 luglio 2010, n. 23).
L’associazione ricorrente – per quel che rileva – contestava la scelta di attribuire i contributi a chiunque ne avesse titolo esclusivamente in ragione dell’ordine di presentazione delle domande, giacché in caso di penuria di risorse non vi sarebbero state sufficienti tutele per i meno abbienti. Contestava altresì la previsione di soglie ISEE differenziate per l’accesso al contributo – 90.000 euro per le persone affette da SLA e 70.000 euro per le altre forme di disabilità gravissima –, ritenendola foriera di discriminazione all’interno della medesima categoria di disabili.
Il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza del Tribunale regionale, che aveva dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato[3] – ha affermato sia che ancorare l’accesso al contributo unicamente all’ordine cronologico di presentazione delle domande contrasta coi principi di eguaglianza sostanziale e ragionevolezza, che impongono di individuare i beneficiari unicamente in ragione del loro ISEE; sia che subordinare l’accesso ai contributi al possesso di differenti soglie d’ISEE in ragione della patologia è irragionevole, posto che la normativa nazionale tratta in maniera unitaria la categoria dei “disabili gravissimi”, ivi ricomprendendovi i malati di SLA.
Nonostante tali temi non conoscano significativi orientamenti giurisprudenziali né abbiano ricevuto particolare attenzione da parte della dottrina[4], si tratta di statuizioni di principio di sicuro rilievo poste a limitazione della discrezionalità delle Regioni nella gestione dei contributi assistenziali. Ciò anche laddove – come nel caso di specie – alla Regione spetti potestà legislativa esclusiva in materia (art. 3, lett. i, Statuto Speciale della Valle d’Aosta, approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4)[5].
2. Discrezionalità della Giunta regionale nella definizione del procedimento di assegnazione dei contributi
Una deliberazione di Giunta regionale con cui s’approvano i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi assistenziali ha natura materialmente regolamentare, ad onta del nomen iuris[6]. Demandando alla Giunta l’attuazione del contributo in via generale e astratta (art. 21-bis, comma 3, l.r. n. 23 del 2010)[7], il Consiglio regionale ha inteso attribuire potere regolamentare[8] all’organo esecutivo, il quale è del pari politicamente responsabile delle proprie scelte tanto nei confronti del corpo elettorale quanto del Consiglio[9].
L’attribuzione di un potere materialmente regolamentare alla Giunta è una scelta del legislatore regionale, il quale potrebbe sottrarre la scelta al sindacato giurisdizionale disciplinando con fonte primaria (art. 134, Cost.) il procedimento d’attribuzione dei contributi[10]. In tal caso la questione di legittimità costituzionale incidentale non verrebbe sollevata fintantoché i fondi sono sufficienti e nessun disabile è pretermesso, così mancando l’essenziale interesse ad agire in giudizio (art. 100, c.p.c.)[11], ferma restando la possibilità per il Governo di impugnare in via d’azione la legge regionale (art. 127, comma 1, Cost.)[12] qualora ecceda la competenza regionale nel disciplinare il procedimento di attribuzione dei contributi.
Per la garanzia dei LEPS per la disabilità gravissima le Regioni debbono adottare piani di programmazione a valere sulle risorse dedicate dal Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024 (art. 1, comma 2, d.P.C.M. 3 ottobre 2022) rispettando i criteri statali individuati in legge, unica fonte competente alla definizione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard (art 117, comma 2, lett. m, Cost.).
I LEP rappresentano un limite inscalfibile dall’autonomia delle regioni e degli enti locali (art. 117, comma 6, Cost.) posto a presidio dell’effettività dei diritti che debbono rispettare tutti i soggetti costitutivi dell’ordinamento (art. 114, Cost.). Si configurano dunque come strumento a presidio delle istanze costituzionali d’unità dell’ordinamento (art. 5), d’eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2) e solidarietà sociale (art. 2).
Il legislatore ha previsto i Livelli essenziali delle prestazioni sociali con norma sostanzialmente programmatica (art. 1, commi 159-171, l. 30 dicembre 2021, n. 234) che omettendo la loro compiuta definizione rende difficoltosa l’attuazione regionale e pregiudica il successivo monitoraggio sull’effettività nella garanzia dei diritti[13].
In tema di assistenza alle persone con disabilità gravissima s’è previsto che i contributi debbano essere assegnati a coloro il cui ISEE è inferiore a 50.000 euro (art. 1, comma 7, d.P.C.M. 3 ottobre 2022), sicché tale soglia si configura come componente del LEPS, talché è rimessa alla scelta di politica sociale della Regione l’eventuale ampliamento della platea di beneficiarsi, sì da garantire l’erogazione di livelli ulteriori d’assistenza economica[14].
Dopo la definitiva equiparazione dei LEA ai LEP (art. 1, comma 697, l. 30 dicembre 2025, n. 199), lo statuto dei primi dev’essere pure eguale a quello dei LEPS[15], sicché la spesa per il loro finanziamento s’impone come obbligatoria[16] se non altro in quanto necessaria a rimuovere ostacoli di vario carattere a vantaggio della dignità del disabile (arg. ex artt. 2; 3, comma 2; 32 e 38, Cost.)[17].
L’ampliamento dei fondi è consentito a patto che la Regione assuma l’onere aggiuntivo sul proprio bilancio, integrando con risorse proprie il fondo (art. 1, comma 3, d.P.C.M. 3 ottobre 2022), e purché la platea dei beneficiari sia individuata attraverso l’ISEE[18]. E così in Valle d’Aosta, la Giunta è stata segnatamente vincolata nella definizione delle soglie d’accesso ai limiti della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio regionale (art. 28, l.r. 23 del 2010).
Escluso che la Giunta della Valle d’Aosta abbia adottato previsioni a detrimento del LEPS[19], si pone unicamente una questione di non manifeste irragionevolezza e illogicità delle scelte della Regione[20] nell’uso delle proprie risorse, pur sempre limitate[21].
La deliberazione di giunta non può essere oggetto di un sindacato eccessivamente penetrante, dovendo questo limitarsi a un controllo di legittimità estrinseca secondo l’usuale modello di sindacato debole sugli atti connotati da amplissima discrezionalità programmatoria[22], sicché il giudice deve arrestarsi alla manifesta irrazionalità della scelta rispetto all’obiettivo prefissato in legge[23].
La scelta di istruire le domande in ordine cronologico non sembra disconoscere le esigenze di equità sostanziale, se s’individua la ratio nel garantire a ogni disabile gravissimo la liquidazione del contributo in tempi contenuti (trenta giorni dalla presentazione della richiesta). Trattasi d’impegno concreto verso chi non può permettersi di aspettare l’approvazione di una graduatoria senza sostegno economico per il pagamento di un assistente personale o per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver familiare[24].
Non risulta che in Valle d’Aosta la programmazione delle previsioni di spesa sia stata insufficiente, sicché la platea di beneficiari non ha mai ecceduto la capacità di risposta regionale, ciò nonostante la Giunta è comunque tenuta a rivedere periodicamente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi nel rispetto degli stanziamenti annuali di bilancio (art. 23, l.r. n. 23 del 2010), sicché già normativamente son previsti sistemi di garanzia strutturale.
Anche la deliberazione prevedeva garanzie simili prescrivendo che in caso d’insufficienza dei fondi la domanda restasse in graduatoria. Tale norma di chiusura attribuiva un diritto di credito[25], di guisa che nel momento in cui le risorse si fossero rese disponibili il disabile avrebbe dovuto venire raggiunto immediatamente.
Così ricostruita la ratio della deliberazione questa sembrerebbe più “giusta” se posta in confronto all’alternativa suggerita dalle linee interpretative dettate dalla sentenza in commento, che sembra imporre la compilazione di una graduatoria che tenga in debito conto l’ISEE del disabile, di guisa che i meno abbienti abbiano senz’altro la precedenza sugli altri.
In un contesto di risorse a propri insufficienti è senz’altro la graduatoria l’unico metodo d’allocazione dei contributi ammissibile, non altrettanto ove vi sia una ragionevole aspettativa a che i fondi siano capienti.
Stabilire una graduatoria tra chi soffre di disabilità gravissima significherebbe trasformare un atto di cura istituzionale in un esercizio di categorizzazione – più povero o meno povero, più bisognoso o meno bisognoso – con l’unico effetto di sistema d’allungare i tempi di risposta dell’Amministrazione, peraltro in modo difficilmente compatibile con l’urgenza e l’indifferibilità dei bisogni di chi convive con forme di disabilità tanto gravi.
Adeguata la normativa al modello bio-psico-sociale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità[26], de iure condendo il contesto descritto s’intreccia col nuovo assetto delineato che impone di leggere la presa in carico della persona con disabilità in termini di valutazione multidimensionale, in cui il “progetto di vita individuale” personalizzato e partecipato è costruito attorno ai bisogni, alle aspettative e alle preferenze della persona, nonché ai sostegni, ai servizi e agli accomodamenti ragionevoli necessari a garantirne l’inclusione (art. 25, d.lgs. n. 62 del 2024)[27].
Perlomeno per necessità di coerenza logica dell’ordinamento (arg. ex artt. 3, comma 2, e 5 Cost.)[28] anche i criteri regionali d’accesso ai contributi economici – per quanto rimessi alla discrezionalità politico-amministrativa della Giunta – non possono essere avulsi dalla concreta intensità del bisogno assistenziale, dovendo valorizzare la funzionalità della persona, la sua autonomia residua, il contesto di vita e i sostegni necessari in ragione del c. d. progetto di vita individuale (art. 2, comma 1, lett. a, l, m, n, e art. 18, d.lgs. n. 62 del 2024)[29], con significative ricadute applicative anche sul quantum economico degli aiuti che non dovrebbe più essere quantitativamente per ciascuno eguale prescindendo dalle specificità di ogni caso (art. 3, comma 2, Cost.).
3. Irragionevolezza dell’innalzamento della soglia ISEE su base meramente patologica
Le persone con gravissima disabilità nella normativa ratione temporis applicata sono tutte egualmente considerate ai fini del riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze e vi rientra – indipendentemente dalla patologia – chiunque presenti una serie di condizioni cliniche che determinino l’incapacità di sopravvivere senza assistenza vigile e continuativa nelle ventiquattro ore. In ragione di tale unitaria considerazione s’è fondata una valutazione di equivalenza economica (art. 3, comma 2, d.m. Lavoro 26 settembre 2016).
Nonostante la giurisprudenza abbia da tempo chiarito che non sono legittime disparità di trattamento fondate esclusivamente sul nomen morbi[30], la Giunta regionale valdostana – con scelta censurata dalla sentenza in commento – ha differenziato i criteri di capacità economica per l’accesso ai contributi includendo le persone malate di SLA con ISEE inferiore a 90.000 euro e i “disabili gravissimi” con ISEE sotto i 70.000 euro.
Una discriminazione fondata esclusivamente sulla diagnosi in quanto non tiene conto delle specificità del caso concreto non pare superabile da alcuna motivazione della deliberazione, come invece suggerisce il Consiglio di Stato, posto che tale atto neppure ne richiede una (art. 6, comma 2, l.r. 6 agosto 2007, n. 19)[31].
Ferma restando l’impossibilità di derogare in peius il limite ISEE per l’accesso ai contributi garantiti come LEPS – e dunque scendere sotto la soglia di 50.000 euro (art. 1, comma 7, d.P.C.M. 3 ottobre 2022) – non è a priori precluso alla Giunta regionale di prevedere soglie ISEE differenziate, dettando una disciplina di maggior favore per alcune delle persone con disabilità che – in quanto affetti da patologie particolarmente invalidanti – sono oggettivamente più bisognosi d’assistenza.
È però indispensabile che la decisione sia assunta all’esito di un’istruttoria completa[32], condotta in ragione di evidenze scientifiche e scale di valutazione clinica riconosciute, di guisa che la categoria di disabili avvantaggiata sia omogeneamente individuata ex ante in ragione del comune grado di compromissione funzionale di eccezionale intensità[33].
Ricorrendo a modelli istruttori partecipativi[34] l’amministrazione guadagnerebbe legittimazione democratica a sostegno delle decisioni amministrative, la quale è tanto più utile quando le scelte riguardano diritti di categorie vulnerabili[35].
Una scelta condivisa permette di raccogliere dati empirici direttamente utilizzabili circa l’effettivo carico assistenziale differenziato tra le diverse patologie incluse nella nozione legale di “disabili gravissimi”, rendendo la decisione – che resta meramente discrezionale – intrinsecamente razionale sulla scorta di evidenze concrete per gli interessati.
L’approccio sinotticamente descritto dev’essere letto in stretta connessione con i principi costituzionali di cui il LEPS è attuazione, non meno che come elemento di partecipazione democratica alla decisione (arg. ex art. 48, Cost.)[36]. Allorché l’amministrazione assuma decisioni influenti sulla qualità della vita, l’inclusione degli interessati nel processo decisionale appare coessenziale al rispetto della loro dignità quale soggetti titolari di diritti e non meri beneficiari di prestazioni.
La previa consultazione dei portatori d’interessi diffusi non vincola certo l’amministrazione ad accogliere le loro posizioni, sibbene garantisce che le eventuali scelte difformi siano consapevolmente adottate sulla base di una conoscenza completa delle conseguenze delle proprie decisioni e rappresentano esercizio responsabile della discrezionalità amministrativa.
Tale impostazione è oggi conferma dalla riforma della disabilità che abbandona anche la “gravità” quale criterio descrittivo complessivo della condizione di disabilità onde poter valorizzare le necessità di sostegno – più o meno intenso, più o meno elevato – in ciò lasciando inferire che la differenziazione economica fra persone con disabilità sia ragionevole solo se ancorata a dati istruttori tecnico-scientifici e non a una distinzione formalistica fra sottocategorie cliniche individuate su base nosografica.
Anche su tale profilo – sempre de iure condendo – le Regioni nel dettare la disciplina di loro competenza non pare possano più prescindere dall’effettivo «profilo di funzionamento della persona» (art. 2, comma 1, lett. f, d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62) che pare ormai il criterio-guida per ogni decisione pubblica, individuale o generale.
4. Notazioni finali
La Regione non ha ancora adottato alcuna nuova deliberazione, sicché le persone con gravissima disabilità residenti in Valle d’Aosta restano, paradossalmente, sforniti della tutela che la sentenza in commento intendeva rafforzare, talché il diritto all’assistenza sociale (artt. 2, 3 e 38, Cost.) non è garantito, e il relativo LEPS non è attuato.
Alla giurisdizione amministrativa è affidato in via prioritaria il compito di censurare il cattivo uso del potere amministrativo (art. 7, c.p.a.)[37], senza che ciò possa tradursi in pronunce di tipo “additivo” nelle quali il giudice sostituisce la propria valutazione alla discrezionalità e alla responsabilità dell’Amministrazione[38]. Solo la giurisdizione costituzionale è legittimata ad adottare sentenze i cui effetti sono talvolta somiglianti a quelli della legislazione[39].
Ed infatti la controversia è risolta solo apparentemente da un’affermazione di principio inidonea a definire un nuovo assetto regolatorio immediatamente applicabile.
Il Consiglio di Stato ha ricondotto l’ordine di presentazione delle domande a un vulnus ai principi di eguaglianza sostanziale e ragionevolezza, ma tale lettura trascura che il criterio cronologico, in un sistema di risorse programmaticamente capienti e presidiato da una clausola di salvaguardia per le domande eccedenti, assicura a tutte i portatori di gravissima disabilità – indipendentemente dalla loro condizione economica – un’erogazione tempestiva, funzionale a un bisogno assistenziale che non tollera dilazioni.
Imporre in ogni caso una graduatoria fondata sull’ISEE rischia di trasformare la cura istituzionale in un esercizio di categorizzazione fra i bisognosi, allungando i tempi di soddisfacimento di un’esigenza indifferibile.
Al contrario una distinzione fondata esclusivamente sul nomen morbi priva di riscontro istruttorio non è in grado di reggere il vaglio di razionalità. Un trattamento di maggior favore per i soggetti più gravemente compromessi resta legittimo, a condizione che la platea dei beneficiari sia individuata sulla base di scale di valutazione clinica riconosciute dalla comunità scientifica e all’esito di un’istruttoria realmente partecipata.
Al di là del merito lascia perplessi il profilo processuale, che forse avrebbe meritato maggior considerazione da parte del Consiglio di Stato. Da tempo s’è chiarito che i regolamenti – al pari degli atti generali – debbono essere impugnati solo unitamente all’atto applicativo ovvero disapplicati dal giudice ordinario (art. 5, l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E)[40], poiché l’interesse a impugnare[41] immediatamente tali atti sussiste quando siano sufficientemente specifici e concreti da rendere ex se manifesta la lesione della situazione giuridica vantata, con inammissibilità delle prospettazioni di potenzialità lesive ipotetiche o future[42].
Ammessa la legittimazione ad agire di enti e associazioni rappresentative[43] è certo che queste impugnino soprattutto previsioni generali[44]. Ciò solo non basta però a giustificare l’ammissione di azioni fondate perlopiù sull’allegazione di ipotesi remote di danno e l’accoglimento delle quali non appaia ictu oculi idoneo ad aumentare le tutele a favore dei disabili, né in concreto né mediatamente[45].
Il processo amministrativo ha pur sempre natura soggettiva ed è anzitutto volto alla tutela di posizioni giuridiche differenziate[46], non già al mero ripristino della legalità violata, sicché il giudice deve scrutinare in modo rigoroso la serietà della lesione prospettata e il coessenziale, determinante vantaggio – attuale e concreto – derivante dalla rimozione dell’atto impugnato, evitando eccessive dilatazioni dei confini della giurisdizione di legittimità fino a consentire un controllo oggettivo e astratto sulle scelte di politica sociale[47].
- Dottorando in Diritto amministrativo e pubblico nell’Università degli Studi di Udine. ↑
- Indicatore della situazione economica equivalente. La dottrina in materia è estremamente scarna, per una ricostruzione, sebbene ormai risalente, si v. Consito M. (2009), Indicatore della situazione economica equivalente, in M. Sesta (a cura di), Codice della famiglia, t. III, Leggi di altri settori e ordinamenti, Milano, Giuffrè, 5726 ss. La disciplina normativa è alluvionale, trattasi di strumento previsto in legge (l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, co. 50) come species dell’Indicatore generale della situazione economica (ISE), indicatori presto ricondotti a unità (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, art. 2; subito corretto e integrato col d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130) demandando la disciplina in concreto ad atti sublegislativi (art. 5, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201). L’attuazione è patologicamente ipertrofica: fra i molti decreti ministeriali si debbono ricordare il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente» (d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), cui seguono una serie di altri decreti ministeriali attuativi (da ultimo il d.m. 2 marzo 2026, n. 3) intermezzati da interventi legislativi (art. 2-sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42; art. 10, d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147). A ciò s’aggiunga l’opera della giurisprudenza: T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 febbraio 2015, nn. 2454, 2458, 2459, tutte confermate – rispettivamente – da Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, nn. 841, 838 e 842. ↑
- T.A.R. Valle d’Aosta, 16 luglio 2024, n. 33. ↑
- Se non in termini generali: Caroli Casavola H. (2004), Giustizia ed eguaglianza nella distribuzione dei benefici pubblici, Milano, Giuffrè. ↑
- Competenza esclusiva desumibile dalla c. d. clausola di maggior favore, dedotta dall’interpretazione sistematica degli artt. 117, comma 4, Cost. e 10, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Corte cost., 7 luglio 2010, n. 235, § 5.1 del Considerato), che conferma la specialità sempre vissuta dalle Regione, come già rilevava Luther J. (1995), Aspetti costituzionali dell’autonomia valdostana, in S.J. Woolf (a cura di), La Valle d’Aosta, Torino, Einaudi, 1995, 760. Sulla potestà regionale cfr. Zuddas P. (2020), La potestà legislativa, in P. Costanzo, R. Louvin, L. Trucco (a cura di), Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste, Torino, Giappichelli, 47 ss. e spec. 63. È comunque discusso se l’art. 3 dello Statuto intendesse attribuire una potestà integrativo-attuativa (come sostenuto, ad esempio, da Paladin L. (1958), La potestà legislativa regionale, Padova, Cedam, 159; Sandulli A.M. (1982), Manuale di diritto amministrativo, Napoli, Jovene, 40; Barbagallo R. (2002), La Regione Valle d’Aosta, Milano, Giuffrè, 28 passim) o concorrente (così già Vitta C. (1948), Lo Statuto della Valle d’Aosta, in Riv. Amm. Rep. It., 1948, 206; Corte cost., 23 novembre 1993, n. 412, § 2 del Considerato) o un tertium genus fra le due (Di Giovine A. (1979), Osservazioni sulla potestà legislativa prevista dall’articolo 3 dello Statuto della Valle d’Aosta, in Aa.Vv., Il ruolo delle autonomie speciali nell’ordinamento regionale italiano con particolare riguardo alla potestà legislativa primaria, Padova, Cedam, 181 ss.). ↑
- La preferenza per le fonti secondarie atipiche in luogo dei regolamenti è nota, cfr. Padula C. (2010), Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche, in Dir. pubbl., 370 ss.; Moscarini A. (2008), Sui decreti del governo “di natura non regolamentare” che producono effetti normativi, in Giur. cost., 5075 ss., specificamente sul rinvio ad atti di Giunta per l’attuazione di leggi regionali Di Chiara A. (2020), Normativa finanziaria e riflessi sul sistema delle fonti regionali. Il rinvio da parte delle leggi regionali di spesa ad atti atipici delle Giunte regionali, in Oss. fonti, 1670 ss.
Per un confronto fra le categorie adde Della Cananea G. (2000), Gli atti amministrativi generali, Padova, Cedam, passim, ai “classici” Sandulli A.M. (1954), Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo, in Foro it. IV, 1954, 217 ss., ora anche in Sandulli A.M. (1990), Scritti giuridici, vol. I, Napoli, Jovene; Giannini M.S. (1953), Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti ministeriali (Nota a Cons. St., Ad. Plen., 9 giugno 1952, n. 9), in Foro. It., III, 18 ss., ora anche in Giannini M.S. (2003), Scritti, vol. III, Milano, Giuffrè; De Valles A. (1951), Regolamenti ministeriali e ordinanze generali, in Foro it., IV, 97 ss. Ora a favore di una distinzione fra atti generali e regolamenti Ramajoli M. – Tonoletti B. (2013), Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali, in Dir. amm., 53 ss. ma spec. 56-59; Tarli Barbieri G. (1999), Atti regolamentari ed atti pararegolamentari nel più recente periodo, in U. De Siervo (a cura di), Osservatorio sulle fonti 1998, Torino, Giappichelli, 259, per una contrapposizione sfumata fra le due categorie è Clemente di San Luca G. (2003), L’atto amministrativo fonte del diritto obiettivo, Napoli, Jovene, spec. 115 passim. Sull’irrilevanza del nome dell’atto v. Di Cosimo G. (2005), I regolamenti nel sistema delle fonti, Milano, Giuffrè, 113 ss.; Iannuzzi A. (2012), Regolamenti delle Regioni, Napoli, Editoriale scientifica, 139 ss. ↑
- Cerulli Irelli V. (2002), Corso di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 506, e Cons. St., Ad. Plen., 5 maggio 2012, n. 9, ritengono abbiano uguale contenuto generale sia gli atti generali sia i regolamenti. Per le definizioni di generalità e astrattezza v., rispettivamente, Romano S. (1905), Sulla natura dei regolamenti delle Camere Parlamentari, in Arch. giur., 1905, ora in Id., Scritti minori, vol. I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1950, 245 ss., e Crisafulli V. (1984), Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, L’ordinamento costituzionale italiano. Le fonti normative, la Corte costituzionale, Padova, Cedam, 24. ↑
- Cheli E. (1967), Potere regolamentare e struttura costituzionale, Milano, Giuffrè, 331. ↑
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- Non si tratterebbe di legge provvedimento, cfr. Vipiana P. (2010), Legge-provvedimento regionale, in Dig. disc. pubb., Agg., Torino, Utet, 250 s.; Rescigno G.U. (2008), Variazioni sulle leggi-provvedimento (O, meglio, sulle leggi al posto di provvedimento), in Giur. cost., 3070. ↑
- Cerri A. (2025), Giustizia costituzionale, Napoli, Editoriale scientifica, 118 s.; Dal Canto F. (2002), La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, Torino, Giappichelli, 145 s.; Cappelletti M. (1957), La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano, Giuffrè. Per l’interesse ad agire dal punto di vista processualcivilistico cfr. Attardi A. (1993), Interesse ad agire, ad vocem, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IX, Torino, Utet, 515 ss.; Sassani B. (1983), Note sul concetto di interesse ad agire, Rimini, Maggioli; per costante giurisprudenza «l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e postula non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice» (Cass., sez. I civ., ord. 11 dicembre 2025, n. 32222). ↑
- Caruso C. (2020), La garanzia dell’unità della Repubblica. Studi sul giudizio di legittimità in via principale, Bologna, Il Mulino; Gianfrancesco E. (2003), Il controllo sulle leggi regionali nel nuovo art. 127, in T. Groppi e M. Olivetti (a cura di), La repubblica delle autonomie, Torino, Giappichelli, 147 s. ↑
- La complessità dell’architettura giuridica dei LEPS non può essere affrontata in questa sede, in argomento si cfr. Pasquinelli S. (2025), Un Paese in attesa dei Leps, in Prospettive Sociali e Sanitarie, 1-2/2025, 1 ss. A ogni modo, trattasi di species del genus dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), definiti dalla giurisprudenza costituzionale come un vincolo posto dal legislatore statale – in ragione delle risorse disponibili – al legislatore regionale e all’amministrazione pubblica, da cui discende il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento (Corte cost. 3 dicembre 2024, n. 192, § 14 del Considerato, cfr. altresì Corte cost. 26 giugno 2002, n. 282). Lo Stato predetermina i LEP demandandone la definizione in concreto a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Una volta definito il LEP, le Regioni debbono rispettarlo a meno di legittimare l’intervento sostitutivo statale (art. 120, Cost.).
Luciani M. (2011), I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M.C. Grisolia (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino, Giappichelli, 11 ss., ha osservato più schematicamente che la competenza esclusiva statale si esercita definendo in legge i limiti della discrezionalità governativa di definizione in concreto del LEP, fermo restando che, come osserva D’Orlando E. (2014), Uguaglianza nel godimento dei diritti e buon governo delle risorse pubbliche: LEP, costi e fabbisogni standard, federalismo fiscale, nella cornice dello Stato regionale cooperativo (note a margine della sentenza n.192/2024 della Corte costituzionale), in federalismi.it, 30 aprile 2024, 14, l’elaborazione del LEP è un percorso necessariamente graduale, che deve tener conto dei risultati a mano a mano raggiunti. Sulla difficoltà definitoria dei LEP si v. riassuntivamente Balduzzi R. (2003), I livelli essenziali in sanità, in G. Berti e G.C. De Martin (a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, Milano, Giuffrè, 247 ss. ↑
- Balboni E. (2001), Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Ist. del Fed., 1111. Salvi i limiti della disponibilità finanziaria, la garanzia del LEP si pone come minimo dovuto e non come tetto massimo delle prestazioni sociali. ↑
- La Corte costituzionale – molto rigorosa in materia – ha elaborato il concetto di “spesa costituzionalmente necessaria” a partire da Corte cost., 12 luglio 2017, n. 169, su cui v. Antonini L. (2017), Il diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria: la giurisprudenza costituzionale accende il faro della Corte, in federalismi.it, 22 novembre 2017 (ma cfr. già Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275, § 7 del Considerato). Definito in via legislativa il LEA è necessario che questo sia garantito, di modo che sia il bilancio a esser condizionato dal livello essenziale e non il contrario. In altri termini, la giurisprudenza costituzionale ha elaborato una vera e propria scala di valore dei diritti, sicché in sede di bilanciamento la tutela della salute è prioritaria, in argomento cfr. anche Pinelli C. (1994), Diritti costituzionalmente condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario, in A. Ruggeri (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale, Torino, Giappichelli, 548. Sui LEPS cfr. Bartoli G. (2009), I livelli essenziali delle prestazioni sociali: profili interpretativi, in Amministrazione in cammino, 20 aprile 2009; Banchero A. (2020), I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono diventati realtà? Considerazioni in materia di servizi sociali e sociosanitari, in base alla disciplina della legge 17 luglio 2020, in Corti supreme e salute, 394 ss.
Sulla distinzione fra livello minimo del diritto e livello essenziale cfr. Corte cost., n. 192 del 2024, cit., § 14 del Considerato. ↑
- Pallante F. (2004), Diritto alla salute e spesa sanitaria, in Dir. amm., 707. ↑
- Antonini L. – Zamagni S. (2025), Pensare la sanità. Terapie per la sanità malata, Roma, Studium Edizioni, passim ma spec. 11, secondo i quali è necessario superare la visione “cartesiana” del malato, il sistema non può più esser incentrato sulla malattia, bensì dev’essere al centro la persona malata, da ciò la necessità di umanizzare l’assistenza. ↑
- Il d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha a stabilito in via generale che «la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» (art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159 del 2013). La giurisprudenza ne ha derivato l’impossibilità per Regioni ed Enti locali di discostarsene, cfr. Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 778; Cons. St., sez. III, 11 luglio 2024, n. 6223; Cons. St., sez. III, 13 aprile 2023, n. 3757; Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2021, n. 316; Cons. St., sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708; Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371. ↑
- Più in generale sul modello valdostano di assistenza sociale cfr. Bertolino C. (2023), I servizi socio-assistenziali in Valle d’Aosta: un modello alpino a garanzia dell’eguaglianza sostanziale?, in Le Regioni, 514 ss. ↑
- Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2015, n. 604. ↑
- Mattarella B.G. (2012), Il problema della povertà nel diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubb., 359 ss. ↑
- Acoella C. (2022), Contributo allo studio sull’effettività dei diritti sociali. Decisioni pubbliche e sindacato giurisdizionale all’epoca del ritorno al bisogno del welfare, Napoli, Editoriale scientifica, 264 ss. ↑
- Moliterni A. (2025), La discrezionalità dell’amministrazione, Torino, Giappichelli, 274 ss. e spec. 283. ↑
- Cavallo Perin R. (2026), L’ad minus nell’amministrare pubblico, in R. Cavallo Perin, M. Almeida Cerreda, G.M. Racca (a cura di), Sanità, controlli, collaborazione e autonomie. Prospettive di riforma, Napoli, Editoriale scientifica, 35, il quale rileva che «produrre un effetto utile nell’amministrare pubblico è principio istituzionale, poché connaturato all’avere affidato alle diverse amministrazioni pubbliche la cura quotidiana di determinati interessi pubblici». ↑
- Police A. (2003), Le situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario, in Sanità Pubblica e Privata, 1185 ss., che ricostruisce la situazione giuridica soggettiva connessa alla prestazione sociale in ragione sia dei caratteri obiettivi della prestazione dovuta sia delle condizioni soggettive dell’utente. ↑
- La riforma in materia di disabilità origina nella l. delega 22 dicembre 2021, n. 227. La legge di bilancio per il 2024 (l. 30 dicembre 2023, n. 213) è inizialmente intervenuta in modo rilevante sul quadro finanziario e organizzativo istituendo il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (art 1, comma 210), mentre l’attuazione della delega s’è avuta con il d.lgs. 22 dicembre 2023, n. 222, il d.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, e solo da ultimo col d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62. In argomento cfr. Arconzo G. (2025), L’incerto avvio delle riforme in tema di disabilità previste dalla legge n. 227 del 2021, in federalismi.it, 16/2025, 15 ss.; Gaspari F. (2025), Il riordino della normativa in materia di disabilità e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, in federalismi.it, 5/2025, 69 ss., sui profili comparatistici Sagone C. (2025), La tutela delle persone con disabilità in evoluzione negli ordinamenti italiano e spagnolo, in Consulta Online, 13 gennaio 2025. ↑
- Sulla valutazione multidimensionale come procedimento distinto e concettualmente separato dalla valutazione di base v. Gaspari F. (2025), Il riordino della normativa, cit., 73 ss.; Arconzo G. (2025), L’incerto avvio delle riforme, cit., 19-20. ↑
- Cfr. Corte cost. n. 192 del 2024, cit., § 4 del Considerato: «Coerentemente con la suddetta esigenza, il regionalismo italiano, nel cui ambito deve inserirsi la differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., non è un “regionalismo duale” in cui tra una regione e l’altra esistono delle paratie stagne a dividerle. Piuttosto, è un regionalismo cooperativo (sentenza n. 121 del 2010, punto 18.2. del Considerato in diritto), che dà ampio risalto al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni (ex multis, sentenze n. 87 del 2024 e n. 40 del 2022) e che deve concorrere alla attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi si radicano. ↑
- Sul mutamento di paradigma dalla gravità della condizione personale alla valutazione multidimensionale dei sostegni necessari v. ancora Gaspari F. (2025), Il riordino della normativa, cit., 73-74. ↑
- Ex plurimis cfr. Cons. St., sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4516; Cons. St., sez. III, 10 giugno 2016, n. 2501; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1713; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 24 ottobre 2018, n. 1535; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 6 marzo 2018, n. 387; T.A.R., Puglia, Lecce, sez. II, 31 luglio 2015 n. 2594. Peraltro le differenziazioni fondate esclusivamente sulla diagnosi sono esplicitamente incompatibili con il disegno ispiratore della riforma della disabilità (l. n. 227 del 2021) ove vincola le prestazioni alla necessità di sostegno – o di sostegno intensivo – correlando tale necessità alla condizione complessiva della persona (art. 3, comma 2, l. 5 febbraio 1992, n. 104, così modificato dall’art. 3, d.lgs. n. 62/2024) dunque prescindendo dalla patologia. ↑
- La disposizione regionale è replicativa dell’esenzione dal dovere di motivazione prevista anche dalla legge statale (art. 3, comma 2, l. n. 241 del 1990), Cocconi M. (2009), L’obbligo di motivazione degli atti amministrativi generali, in Riv. trim. dir. pub., 707 ss.; Romano M.C. (2016), L’esclusione della motivazione per gli atti normativi e per gli atti a contenuto generale, in Alb. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 231 ss. ↑
- Da ultimo Alberti I. (2025), L’istruttoria nel procedimento amministrativo. Prospettive di acquisizione digitale della conoscenza, Torino, Giappichelli, spec. 1 ss. e 47 ss.; con particolare attenzione al controllo giurisdizionale sul fatto è sempre attuale Levi F. (1967), L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, Giappichelli, 459 ss. ↑
- D’Orlando E. (2022), Politica e tecnica nella produzione normativa, in DPCE Online, 347 ss.; D’Orlando E. (2021), Politica, tecnica e scienza: il sistema delle fonti di fronte al dilemma della complessità, in Dir. amm., 713 ss., secondo la quale l’approccio c. d. evidence-based diventa sempre più imprescindibile e nell’attività di policy-making e in quella di rule-making. Già Cammeo F. (1914), Corso di diritto amministrativo, vol. I, Introduzione, il diritto amministrativo obbiettivo. Le fonti, contenuto, efficacia ed applicazione del diritto obbiettivo, Padova, La Litotipo, 195, riconduceva l’uso dei metodi scientifici a fini decisori ad esercizio di ragione e non di mero potere. Peraltro, l’All. 1 al d.m. Lavoro 26 settembre 2016 individua già delle scale di stadiazione riconosciute dalla comunità scientifica, per esempio la Glasgow Coma Scale, la Clinical Dementia Rating Scale, la Expanded Disability Status Scale. ↑
- In disparte l’esperienza italiana, è stato autorevolmente rilevato da D’Alberti M. (2019), Diritto amministrativo comparato, Bologna, Il Mulino, 22 ss., che una delle linee di convergenza fra gli ordinamenti amministrativi è la valorizzazione della partecipazione nei procedimenti di rule-making. Anche l’istruttoria legislativa conosce in vario modo la partecipazione di gruppi d’interesse, cfr. A. Poggi (2025), La partecipazione degli “interessi” ai processi normativi, in Nuove Aut., speciale 2025, 57 ss. ↑
- Habermas J. (1986), Teoria dell’agire comunicativo (1981), Bologna, Il Mulino, passim. ↑
- Allegretti U. (2009), L’amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, Milano, Giuffrè, 281 ss. ↑
- Cavallo Perin R. (2016), I limiti ai poteri delle giurisdizioni nelle controversie contro gli atti della pubblica amministrazione, in Dir. proc. amm., 981 ss.; Gallo C.E. (2024), La giurisdizione amministrativa, Torino, Giappichelli, 81 ss. ↑
- Cons. St., sez. VI, 14 agosto 2013, n. 4174. Non paiono condivisibili i tentativi di usare il diritto in funzione moralizzatrice, questa da intendersi come tendenza a usare l’interpretazione per far prevalere quello fra gli interessi in gioco eticamente più condivisibile, cfr. Weber M. (1968), Economia e società (1922), Milano, Edizioni di comunità, vol. I, 210 ss., Zaccaria G. (2006), Il giudice e l’interpretazione, in Pol. del dir., 461 ss., e da ultimo Zanon N. (2025), La condizione “storico-spirituale” del giudice oggi, Napoli, Editoriale scientifica, passim. In tema cfr. anche Travi A. (2020), Riflessioni sulla deontologia del giudice, in Dir. proc. amm., 795 ss. ↑
- Luciani M. (1998), Giurisdizione e legittimazione nello stato costituzionale di diritto (ovvero di un aspetto spesso dimenticato del rapporto tra giurisdizione e democrazia), in Pol. del dir., 365 ss. ↑
- Travi A. (2020), La disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice civile in alcuni recenti interventi della Cassazione, in Dir. proc. amm., 3 ss. ↑
- Villata R. (1989), Interesse ad agire (Diritto processuale amministrativo), ad vocem, in Enc. giur. Treccani, XVII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1 ss.; Ferrara R. (1993), Interesse e legittimazione al ricorso (ricorso giurisdizionale amministrativo), ad vocem, in Dig. disc. pubb., VIII, Torino, Utet, 468; Perfetti L.R. (2004), Diritto di azione ed interesse ad agire nel processo amministrativo, Padova, Cedam; Spampinato B. (2004), L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo, Milano, Giuffrè; ↑
- Romano Alb. (1955), Osservazioni sull’impugnativa dei regolamenti della pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 870 ss., il quale applica all’impugnazione la distinzione fra disposizioni regolamentari costituenti volizione-azione e costituenti volizione preliminare, il criterio è applicato anche dalla giurisprudenza, o espressamente (Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8396; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1979 n. 645, in Giur. it., 1980, III, 1, 286) o implicitamente (Cons. St., sez. I, 24 aprile 2026, n. 769; Cons. St., sez. IV, 12 settembre 2023, n. 8276; Cons. St., sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5619; Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9406; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 marzo 2026, n. 4986; T.A.R. Umbria, 7 gennaio 2026, n. 5), e v. anche Romano M.C. (2006), Atti amministrativi generali, ad vocem, in S. Cassese (diretto da), Diz. dir. pubb., Milano, Giuffrè, 491. ↑
- Cons. St., Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6, ma v. già Nigro M. (1987), Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza, in Foro it., V, 19, secondo cui, già al tempo, si trattava di «funzione creativa» del giudice. ↑
- La cui lesività è necessariamente solo potenziale, ed è perciò ritenuta sufficiente la prospettazione, ad esempio, di un danno morale alla sfera collettiva rappresentata (Cons. St., Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4). La giurisprudenza è perlopiù riferita ad interventi in giudizio di enti terzi, ex multis v. Cons. St., sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1137; Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1940; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 23 ottobre 2024, n. 277; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 11 marzo 2024, n. 931. ↑
- Si tenga presente che dall’iscrizione a ruolo della causa nel 2024 alla definizione dell’appello nel 2026 le persone con disabilità tale da richiedere assistenza costante durante la giornata hanno comunque tutti potuto contare sulle tutele garantite dalla Deliberazione impugnata, intervenuta la sentenza d’annullamento tali tutele sono radicalmente venute meno in attesa della riedizione del potere. D’altronde è questo uno degli argomenti che la dottrina ha tradizionalmente portato a sostegno della disapplicazione degli atti regolamentari, cfr. Romano Alb. (1998), Disapplicabilità di norme regolamentari (sfaccettature di un problema?), in Aa.Vv., Impugnazione e “disapplicazione” dei regolamenti, Torino, Giappichelli, 125 ss. ↑
- Trimarchi Banfi F. (2013), L’interesse legittimo: teoria e prassi, in Dir. proc. amm., 1009; Mirate S. (2020), La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo: un’analisi alla luce della dicotomia giurisdizione soggettiva/giurisdizione oggettiva, in Dir. proc. amm., 602 ss. ↑
- Perfetti L.R. (2009), Legittimazione e interesse a ricorrere nel processo amministrativo: il problema delle pretese partecipative, in Dir. proc. amm., 688 ss. ↑
