Rassegna gennaio – marzo 2021

 

OSSERVATORIO CORTE DEI CONTI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte

 

Deliberazione SRCPIE/1/2021/PRSE
Rilascio di fidejussioni prestate a favore di soggetti terzi

 

In tema di prestazione di garanzie, il rilascio di una fidejussione a favore di un soggetto terzo per operazioni comportanti futuri vantaggi alla comunità concorre comunque alla determinazione del limite di indebitamento esponendo l’ente al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore principale, a meno che l’ente non abbia proceduto ad accantonare l’intero importo del debito garantito.

 

Deliberazione SRCPIE/1/2021/PRSE
Ripianamento di perdite della società partecipata

 

Qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo, creando una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti nell’ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. L’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio non comporta, tuttavia, l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo di ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato in presenza di appositi limiti individuati dalla giurisprudenza. In particolare, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati permane del tutto precluso allorché si versi nella condizione di perdite di esercizio per tre anni consecutivi. In tali casi l’ente socio deve astenersi dal compimento di attività dirette semplicemente a colmare l’incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie dovendo altrimenti, per farsi carico dei risultati negativi, dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali e evidenziare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione le quali devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente e positivamente sostenibile.

 

 
Deliberazione SRCPIE/2/2021/PRSE
Mancato recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

 

Nel caso in cui al mancato recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui si aggiunga la formazione di ulteriore disavanzo, trova applicazione il principio contabile, così come recentemente modificato con il correttivo di settembre 2020, concernente la contabilità finanziaria, che al punto 9.2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 (come modificato dal D.M. 7 settembre 2020) prevede, tra l’altro, al punto 9.2.26 che “[s]e in occasione dell’approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l’eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall’ultimo periodo dell’art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”. La copertura del disavanzo ha la finalità di prevenire ulteriori difficoltà rappresentate dall’incertezza dell’attuazione concreta dell’effettiva realizzazione del rientro, dovendo pertanto risultare credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, al fine di determinare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri, dato che l’applicazione del disavanzo non può definirsi priva di effetti negativi.

 

 
Deliberazione SRCPIE/6/2021/VSG
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie
 

Non è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) la revisione periodica delle partecipazioni societarie effettuata con deliberazione consiliare nella parte in cui viene deliberato il mantenimento, senza interventi, della partecipazione societaria priva di quegli elementi di “stretta necessarietà” indicati dal TUSP, non avendo la società conseguito (e non potendo in prospettiva conseguire) il volume di fatturato indicato dal legislatore quale parametro per il mantenimento della relativa quota societaria, circostanza chiaramente posta in evidenza dal parere non favorevole del Segretario comunale, in qualità di Responsabile dell’Area amministrativa, e dell’Organo di revisione. Fermo restando l’ambito di discrezionalità e di autonomia gestionale dell’Ente, la scelta di mantenere la partecipazione non appare motivata dalla considerazione che l’ente socio potrebbe avvalersi in futuro dei servizi offerti dalla partecipata – non essendosi l’ente mai avvalso degli stessi – ovvero che l’attività resa dalla società sarebbe economicamente conveniente qualora i servizi resi dalla stessa siano del tutto marginali, anche dal punto di vista della consistenza economica, potendo invero l’ente socio ricorrere a procedure di affidamento diretto. Ciò a maggior ragione se la convenienza economica viene desunta dall’esito di indagini di mercato effettuate in modo informale tramite semplici comunicazioni telefoniche delle quali non esiste alcuna evidenza documentale.

 

 
Deliberazione SRCPIE/12/2021/PAR
Indennità di funzione del sindaco
 

L’incremento dell’indennità di funzione del sindaco, stante la previsione legale di cui al comma 8-bis dell’art. 82 del T.U.E.L., come modificato dall’art. 57-quater, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, non opera ex lege ma richiede l’espressione di una scelta decisionale rimessa, comunque, all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dell’indennità dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di giunta. Depone in tal senso la formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in oggetto, ma ne stabilisce un tetto massimo nella misura “dell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere soccorre un apposito fondo statale le cui quote non utilizzate dall’ente, per la finalità menzionata, devono essere riversate allo Stato. La previsione “a titolo di concorso” presuppone inoltre implicitamente un divieto di incremento dell’indennità in oggetto basato solo nella misura del contributo statale, fissato appunto a titolo di concorso alla copertura del maggior onere, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola con ulteriori fondi propri entro il limite di legge che risulti comunque compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto.

 

 
Deliberazione SRCPIE/30/2021/PRSE 
Accantonamenti per controversie giudiziali
 

In presenza di una controversia giudiziale ancora non definitiva si è in presenza di una passività potenziale per la quale l’ente deve, in forza di quanto previsto dai vigenti principi contabili (principio contabile 4/2 al punto 5.2 lettera h), effettuare idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione a partire dal rendiconto riferito all’esercizio in cui il contenzioso stesso è sorto, posto che l’eventuale definitiva soccombenza dell’ente nel giudizio in corso comporterebbe, inevitabilmente, riflessi estremamente negativi sul bilancio, ancor più qualora vi sia una sentenza di primo grado sfavorevole e anche qualora sia stato interposto appello.

 

 
Deliberazione SRCPIE/32/2021/PRSP
Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario
 

La proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-quater, c. 7-bis, Tuel, approvata dal competente organo dell’ente, può essere valutata positivamente avendo riguardo all’avvenuto integrale recupero del disavanzo di amministrazione oggetto del piano ma soprattutto in relazione alla circostanza che l’ente ha fornito dimostrazione della permanenza degli equilibri di bilancio 2020-2022 sulla base degli stanziamenti assestati e dei dati contabili di preconsuntivo al 31 dicembre 2020, evidenziando come nel periodo 2017-2019 sia riuscito a recuperare il disavanzo di amministrazione formatosi al 31 dicembre 2016 e a ripristinare il c.d. “equilibrio strutturale” del bilancio. Il giudizio positivo deriva anche dalla valutazione dell’impatto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto dall’esame dei dati finanziari emerge che i trasferimenti statali, specificatamente previsti per fronteggiare le esigenze di bilancio dell’ente, sono risultati sufficienti al mantenimento degli equilibri complessivi del bilancio.

 

 
Deliberazione 36/2021/SRCPIE/PRSE 
Fondo contenzioso
 

L’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell’ente rappresenta una “passività potenziale”, pur in pendenza di formalizzazione della rinuncia al credito da parte del creditore, al fronte del quale occorre effettuare idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione di un fondo rischi contenzioso per il pagamento degli oneri previsti da una sentenza di condanna al fine di preservare gli equilibri di bilancio.

 

 
Deliberazione 43/2021/SRCPIE/PAR 
Rimborso trasferte Vicesegretario comunale
 

La richiesta avente ad oggetto la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese vive di viaggio dalla sede di servizio al Comune sede di incarico di reggenza quale Vicesegretario ed in quale misura spettante, così come quella attinente al relativo trattamento economico e al riconoscimento di maggiorazioni per ulteriori posizioni rivestite all’interno dell’ente, anche qualora vi sia un vuoto normativo, esula dalla competenza della Corte essendo attinente all’interpretazione dei contratti collettivi nazionali rimessa ai sensi del D.lgs. n. 165 del 2001 all’ARAN.

 

 
Deliberazione 48/2021/SRCPIE/VSG 
Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie
 

A seguito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie effettuata dall’ente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), la decisione di mantenere una partecipazione in una società che detiene la proprietà degli impianti funzionali all’esercizio di trasporto terrestre a fune per la mobilità turistico sportiva, segnatamente di seggiovie, priva di dipendenti e che non ha realizzato il fatturato indicato dall’articolo (art. 20 c. 2 lett. b) e d)), comporta la necessità di procedere all’adozione di un piano di razionalizzazione i cui esiti, compresa la scelta di mantenere la partecipazione, sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, coinvolgendo profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità, comunque con dovere di motivare espressamente sulla scelta effettuata. In ogni caso, la scelta non può travalicare i parametri di legalità segnati dall’art. 4 del TUSP che impone il rispetto del criterio di “stretta necessità” rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, perimetrando così l’abilitazione delle partecipazioni pubbliche, incluso il loro mantenimento.

Nel caso di specie, l’attività consistente unicamente nella concessione in locazione di impianti di trasporto a fune, non consente di dedurre la sussistenza del criterio di “stretta necessarietà” rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Ad avviso della Corte emergerebbe, invero, con evidenza la marginalità, almeno dal punto di vista economico, della società che svolge l’esclusiva attività di concedere in locazione gli impianti di trasporto a fune per la quale vengono comunque sostenuti dei costi che, per quanto contenuti possano essere, dovrebbero trovare sempre adeguata giustificazione in termini di produzione di un’utilità funzionale al perseguimento di un pubblico interesse.

Il mantenimento della partecipazione nella predetta società non può trovare nemmeno fondamento nel fatto che la società rientrerebbe tra quelle dedite alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4 c. 2 lett. a), o le società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di trasporto terrestre a fune per la mobilità turistico sportiva in località montana (art. 4 c. 7).

Innanzitutto, l’art. 4, c. 7 del TUSP, nel fare riferimento alle attività di “realizzazione” e “gestione” di impianti e non alla mera proprietà degli stessi, non trova applicazione alle società partecipate che detengono unicamente la proprietà di impianti dati in locazione a terzi, senza svolgere alcuna attività di gestione degli stessi.

Inoltre, le condizioni indicate dal comma secondo dell’art. 20 riguardano tutte le categorie di società indicate dall’art. 4 del TUSP per cui non è corretto affermare che il citato articolo non troverebbe applicazione per le società ricomprese nella lettera a) del comma secondo dell’art. 4, ovvero per le società che svolgono un’attività di “produzione di un servizio di interesse generale”, dovendo eventuali deroghe essere espressamente previste.

In particolare, il comma 12 quater dell’art. 26 prevede per le società previste dal menzionato comma 7 dell’art. 4 una marginale e temporanea deroga stabilendo per tali società una graduale operatività del criterio riguardante la necessità di adottare un piano di razionalizzazione.

Pertanto, dal combinato disposto degli art. 4, comma 7, art. 20, comma 2, lettera e) ed art. 26, comma 12 quater del T.U.S.P., discende che le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva svolta in aree montane, unitamente alle altre tipologie di società previste dal comma 7 dell’art. 4, di norma, non possono essere annoverate tra le partecipazioni in società costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale.

 

 
Deliberazione 50/2021/SRCPIE/PRSE 
Monitoraggio delle società partecipate dell’ente locale
 

Gli enti locali, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, devono provvedere ad un effettivo monitoraggio sull’andamento degli organismi partecipati di cui è stata mantenuta la partecipazione, al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell’Ente, posto che la realizzazione dell’equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell’Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell’Ente medesimo, tenendo sempre conto che la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d’indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

  
 
Deliberazione 53/2021/SRCPIE/VSG 
Durata della fase di liquidazione di una società partecipata
 

Con riferimento alla liquidazione di una società interamente partecipata da un ente locale, la Corte ricorda come tale fase debba essere finalizzata a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo. A tal fine, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società comprese nuove operazioni e lo svolgimento della normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società. Pur non prescrivendo la normativa un termine specifico per la chiusura della procedura, l’eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria sopra richiamata, non permette di completare l’effettiva attuazione dei processi di revisione necessari per perseguire gli obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci. Pertanto, una durata eccessiva della fase di liquidazione configura un’operazione che si pone in contrasto con la ratio della normativa posta alla base della procedura.

 

 
Deliberazione 66/2021/SRCPIE/PAR 
Eccezione al consolidamento prevista dall’Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) d.lgs. 118/2011
 

Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo facendo riferimento all’area di consolidamento individuata alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce, ed è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, i componenti del gruppo devono trasmettere all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall’ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell’Allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011. L’ente capogruppo deve pertanto procedere a delle specifiche operazioni per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, tra cui l’emanazione di direttive per garantire l’uniformità temporale dei bilanci. Qualora un organismo facente parte dell’area di consolidamento rediga annualmente il proprio bilancio al 30 settembre, invece che al 31 dicembre come la capogruppo, il primo dovrà operare tutte le rettifiche necessarie riguardo le operazioni intervenute tra la data di chiusura del proprio bilancio e la data di riferimento del bilancio dell’ente capogruppo così da ottenere l’uniformità temporale richiesta dalla legge senza possibilità di ricorrere, da parte dell’ente capogruppo, all’eccezione al consolidamento di cui al principio dell’Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) d.lgs. 118/2011 previsto in caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate indipendentemente dalla valutazione della natura tassativa o meno dei casi in cui è possibile ricorrere al principio medesimo. 

 

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Piemonte

 

Sentenza 25 febbraio 2021 n. 54
Difetto di giurisdizione in materia di equo indennizzo

 

Il giudice contabile ha giurisdizione esclusiva solo in merito alle controversie relative ai trattamenti pensionistici a totale o parziale carico dello Stato e degli altri enti designati dalla legge, sia nel caso in cui la lite verta sull’an che sul quantum della pensione. Nell’ambito di tale giurisdizione è inclusa la materia della dipendenza di patologie da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico, in virtù del criterio di collegamento costituito dalla materia. È invero estraneo alla materia delle pensioni l’istituto dell’equo indennizzo, il quale è volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato, in quanto trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione.

 

Sentenza 3 marzo 2021 n. 61
Responsabilità erariale derivante da colpa medica

 

Qualora venga esercitata l’azione di responsabilità nei confronti di sanitari, la stessa non può essere genericamente riferita all’equipe medica che ha partecipato all’intervento, dovendo invero, per il principio cardine di personalità della responsabilità, essere individualizzata e calibrata sulla condotta del singolo convenuto, rendendo altrimenti impossibile l’individuazione dei comportamenti antigiuridici e dell’eziologia causale, nonché la valutazione dell’elemento soggettivo in capo ai singoli operatori sanitari. Il fatto che l’Azienda sanitaria per cui lavorano i convenuti sia addivenuta ad una transazione rappresenta un mero fatto storico rispetto all’obbligazione risarcitoria la quale, comunque, trova origine nell’asserita colpa medica. Pertanto, in presenza di una transazione palesemente irragionevole, essa interromperebbe il nesso causale tra l’operato dei sanitari ed il danno rappresentato dall’esborso economico conseguente all’accordo transattivo.  

 

Sentenza 23 marzo 2021 n. 115
Deliberazione collegiale – danno indiretto derivante da transazione

 

A seguito di alcune deliberazioni illegittime dell’organo collegiale di un ente concernenti l’indizione di una procedura di mobilità per il conferimento dell’incarico provvisorio di direttore ad un soggetto esterno all’amministrazione e il successivo conferimento in via definitiva dell’incarico stesso ad un altro soggetto invece che a un dipendente in possesso delle qualifiche necessarie, come previsto dalla normativa regionale, l’ente veniva condannato al risarcimento del danno nei confronti del dipendente pretermesso. Il consiglio dell’ente decideva, pertanto, di stipulare un accordo transattivo con lo stesso. La Procura contabile contesta la sussistenza di un danno erariale a carico di un partecipante alle deliberazioni stante la mancata formalizzazione nei verbali del consiglio di un dissenso espresso richiamando la responsabilità solidale di cui all’art. 24 del DPR n. 3/1957. La Corte precisa, invero, che nel giudizio contabile trova applicazione l’art. 1, c. 1 ter, legge n. 20/1994 che, a garanzia del principio personalistico della responsabilità, coinvolge solo coloro che “hanno espresso voto favorevole” nel caso di deliberazioni collegiali. Ciò premesso, i giudici ritengono sussistente la responsabilità del convenuto, quantomeno a titolo di colpa grave, nell’aver espresso un voto favorevole nella deliberazione per l’indizione di una procedura di mobilità volontaria per l’acquisizione dall’esterno di un direttore provvisorio, senza tenere conto della presenza e disponibilità di un dirigente di ruolo, a fronte dell’esistenza di molteplici indizi (nello specifico il parere contrario della Regione) di illegittimità del deliberato rilevabili anche senza una qualificata preparazione giuridico amministrativa. Non sussiste invece alcuna responsabilità del convenuto per la delibera di nomina del nuovo direttore qualora alla delibera, pur formalmente adottata all’unanimità, siano allegati i verbali della seduta da cui si evince che il convenuto esprimeva una dichiarazione di voto differenze rispetto alla determinazione della delibera. La discrasia esistente, frutto di una formalizzazione non attenta delle sedute consiliari e della convinzione sbagliata che, votato a maggioranza il merito delle decisioni, la formalizzazione della delibera finale non richieda la formalizzazione dell’eventuale voto diverso, deve indurre a ritenere prevalenti i voti contenuti nei verbali sulla delibera dichiarata illegittima.  

 

Sentenza 23 febbraio 2021 n. 117
Danno derivante da attività non autorizzata dall’ente di appartenenza

 

La Corte ritiene sussistente l’esercizio di un’attività professionale parallela all’impiego pubblico (consistente nelle visite mediche e nelle certificazioni di idoneità alla guida per conto di autoscuole e agenzie, accedendo direttamente al sistema informatico della Motorizzazione civile) qualora il dipendente, pur autorizzato a svolgere attività libero-professionale a nome e per conto dell’ASL (c.d. regime intramoenia), svolga tali attività con un volume di prestazioni superiore a quello dei compiti istituzionali che devono restare prevalenti rispetto ai primi, con conseguente responsabilità contabile, quanto meno a titolo di colpa grave, stante la violazione delle basilari norme regolanti il rapporto di lavoro del medico ospedaliero del S.S.N.. Eventuali scambi informativi intercorsi tra il convenuto e alcuni uffici dell’ASL non possono ritenersi come un avallo di una prassi illegittima nella gestione dell’attività libero-professionale. Con riferimento alla quantificazione del danno, non può essere tuttavia ricompreso il danno da indebita percezione della retribuzione durante l’assenza dal servizio, qualora l’accertamento accusatorio si basi esclusivamente sugli accessi al sistema informatico della Motorizzazione civile, iter obbligato dell’attività certificativa dell’idoneità alla guida, avvenuti in orari di servizio e da IP (internet protocol address) riconducibili a luoghi geografici diversi dalla sede dell’ASL. Tali accessi, invero, dimostrerebbe solo che non sia stato utilizzato un computer o la rete dell’ASL, ma non che il convenuto non fosse presente nella sede di servizio, come potrebbe avvenire ad esempio nei casi di utilizzo di un accesso da remoto tramite rete VPN (virtual private network) in grado di instradare i dati su indirizzi IP che possono situarsi in qualsiasi luogo geografico. Ne consegue che dalla quantificazione del danno deve essere escluso anche il danno all’immagine di cui all’art. 55 quinquies, c. 2 del D.lgs. n. 165/2001 trattandosi di danno ristorabile in conseguenza di fatti di assenteismo e quindi con carattere accessorio rispetto alla domanda con cui si chiede il risarcimento del danno da indebita percezione delle retribuzioni per i periodi di assenza dal servizio.

 

 

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale la Valle d’Aosta

 

Sentenza 17 marzo 2021 n. 9
Danno erariale derivante da conferimento di un incarico legale esterno – difetto per carenza di colpa grave

 

Ai fini della dichiarazione di responsabilità erariale il requisito psicologico minimo richiesto in capo al convenuto è quello della colpa grave. In particolare, la sussistenza di un comportamento connotato da colpa grave presume che i principi giuridici e le prescrizioni normative, cui deve conformarsi imperativamente la condotta gestionale del funzionario pubblico, siano, in sede di declinazione operativa, di una chiarezza tale da non consentire un ragionevole spazio di opinabilità interpretativa ed applicativa (C. conti, sez. II app., 9 giugno 2020, n. 92). Invero, in mancanza di tali presupposti, la “mera” violazione di legge o di regole di buona amministrazione non è sufficiente ad integrare una ipotesi di colpa grave. Nel caso specifico, la richiesta di affidare a legali esterni, in assenza di avvocatura interna, la redazione di parere ad hoc al fine di risolvere una questione giuridica non radicalmente scevra da margini di dubbio e di possibile opinabilità, investendo, peraltro, una vicenda di estrema rilevanza, in termini organizzativi, per l’ente di appartenenza dei convenuti che appariva di non immediata soluzione, per di più in attuazione di apposita delibera consiliare dell’ente medesimo, non poteva ritenersi, in quel momento, in modo evidente quale incarico professionale inutiler datum, né privo di una possibile utilità per le successive scelte. Ciò alla luce del consolidato criterio della “prognosi postuma” per cui è necessario valutare i fatti in contestazione al momento in cui l’azione (id est il conferimento di incarico legale esterno) stava per essere compiuta alla luce di tutte le sopradescritte peculiari circostanze di fatto in cui i convenuti si sono trovati ad operare.