Prime riflessioni sulla bozza della Dichiarazione dei diritti in Internet

Mauro Alovisio1

   

Sommario: 1. Premessa. 2. Contenuto della bozza. 3. Potenzialità e criticità. 4. L’educazione all’utilizzo di Internet. 5. Conclusioni.

 

(Abstract)

Il contributo esamina e approfondisce la bozza della Dichiarazione dei diritti in Internet, preziosa occasione di confronto e di studio sul rapporto fra tecnologia e diritto e ne esplora le potenzialità, i limiti e i possibili sviluppi con specifico focus sul profilo del diritto all’educazione e sulla pubblica amministrazione digitale.

 

1. Premessa.

La bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet è stata elaborata dalla Commissione di studio costituita su iniziativa della Presidenza della Camera dei deputati, composta da parlamentari, studiosi, esperti del settore e rappresentanti di associazioni e coordinata dal professor Stefano Rodotà.

Il documento in esame, reso pubblico il 13 ottobre 2014, costituisce una pietra angolare nel dibattito culturale e giuridico del nostro paese su Internet come spazio democratico e risorsa condivisa per tutta l’umanità: un momento di riflessione della relazione fra Internet e diritto e pone il nostro paese all’avanguardia nel mondo nel tentativo di regolamentazione dei diritti on line.

Sui contenuti della bozza è stata promossa una consultazione pubblica al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile alla formulazione del testo definitivo, attraverso la possibilità riconosciuta a cittadini e associazioni di esprimere commenti e di formulare proposte attraverso la piattaforma on line “Civici”2. Il termine ultimo della consultazione, inizialmente previsto per il 27 febbraio, è stato prorogato al 31 marzo 2015.

Qual è la finalità della bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet?

Come illustrato dalla stessa presidente della Camera Laura Boldrini nella seduta del 31 luglio 2014, la finalità della bozza è fornire un contributo per giungere finalmente all’adozione di una Carta dei diritti in Internet, una sorta di “Bill of Rights”, una carta internazionale.

Nel Preambolo della bozza viene specificato che la Dichiarazione dei diritti in Internet è “strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sopranazionale”.

I destinatari dei lavori della Commissione e della consultazione on line sono i competenti organi parlamentari, a cominciare dalle Commissioni permanenti.

Da una prima lettura l’interprete non comprende, in realtà, se la bozza in esame sia finalizzata a produrre un atto d’indirizzo verso il Governo al fine di promuovere un intervento a livello internazionale, europeo, o a produrre un intervento di diritto interno (proposta di legge di revisione della Costituzione o legge ordinaria)3.

Internet rappresenta uno strumento e un fenomeno mondiale con carattere sovranazionale e probabilmente non avrebbe probabilmente senso tentare una regolamentazione in materia solo a livello nazionale.

L’interprete si chiede, durante la lettura del documento, quale sia la forza giuridica della bozza4. La forza giuridica della dichiarazione, da un lato costituisce l’anello debole dell’architettura della bozza, dall’altro un elemento di sfida.

Secondo autorevole dottrina5, la bozza costituirebbe una fonte di soft law con funzione di moral suasion, ma con una tensione e una prospettiva internazionali.

 

2. Contenuto della bozza.

La bozza ricomprende un preambolo e 15 articoli.

Nell’art.1, rubricato “Riconoscimento e garanzia dei diritti” si afferma che sono garantiti i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalle costituzioni e dalle leggi e che tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella dimensione della rete.

L’art. 2 si focalizza sul diritto d’accesso e prevede che debba essere effettivo e vada evitata ogni forma di divario digitale, specie nei confronti dei soggetti diversamente abili.

L’art. 3 ha a oggetto la neutralità della rete, uno degli aspetti più innovativi della bozza, profilo che non è stato ancora regolamentato nel nostro ordinamento e sancisce che i messaggi e le applicazioni devono viaggiare on line senza discriminazioni.

L’art. 4, rubricato “Tutela dei dati personali”, prevede che “Ogni persona ha diritto a vedere protetti i suoi dati, a un loro trattamento consentito, a escludere squilibrio di potere a scapito dell’interessato”.

L’art. 5 si concentra sul diritto all’autodeterminazione informativa e prevede i diritti sui propri dati di accesso, integrazione, rettifica, cancellazione dei propri e obbligo di una conservazione limitata nel tempo.

L’art. 6 sull’inviolabilità dei sistemi/domicili informatici prevede che senza autorizzazione del giudice sia vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi/elaboratori e l’intercettazione delle comunicazioni elettroniche.

L’art. 7, avente a oggetto i “trattamenti automatizzati”,prevede che tali trattamenti non debbano definire il profilo di un soggetto e incidere sulla sua sfera dei diritti.

L’art.8 sancisce il “diritto all’identità”e prevede che ogni persona abbia il diritto a una rappresentazione della propria identità in rete integrale e aggiornata.

L’art. 9 si concentra sull’anonimato e prevede che, salvo i casi previsti dalla legge o stabiliti dal giudice, ogni persona possa comunicare elettronicamente in forma anonima.

L’art. 10 esamina il profilo del diritto all’oblio e prevede che l’interessato abbia il diritto di ottenere la cancellazione, dagli indici dei motori di ricerca, dei dati che non rappresentano più un interesse pubblico.

L’art. 11 si concentra sui diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme e prevede che i responsabili delle piattaforme digitali siano tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.

L’art.12 riguarda la sicurezza in Rete, interesse del singolo ma anche di rilevanza pubblica con particolare focus sul divieto di abusi (odio, discriminazione e violenza).

L’art. 13 è dedicato al diritto all’educazione, elemento essenziale per garantire l’accesso e la tutela delle persone; la dimensione culturale, l’utilizzo consapevole, deve essere fornito ai cittadini e alle imprese a cominciare dalle scuole.

La bozza si chiude con l’art. 14, rubricato “Criteri per il governo della Rete”: I diritti vanno riconosciuti a livello nazionale e internazionale, gli sviluppi tecnologici vanno diffusi a vari livelli (sovranazionali, nazionali e regionali) e i principi di responsabilità e di trasparenza vanno garantiti dalle Authority.

 

3. Potenzialità e criticità.

La bozza in esame ha il pregio di suscitare un dibattito e una profonda riflessione su Internet come strumento straordinario di progresso, che presenta però anche potenziali lati oscuri e sul rapporto fra diritto e tecnologia.

Da un punto di vista generale si osserva come la bozza non contenga una definizione d’Internet come rete aperta, neutrale e decentralizzata; definizione che avrebbe consentito di rafforzare la fruibilità e la pervasività del testo. Non è stata probabilmente prevista la definizione di Internet, a differenza di altre dichiarazioni in materia6, al fine di evitare il rischio di cristallizzare la situazione attuale e di rallentare lo sviluppo della Rete stessa. Tuttavia, in considerazione dello sviluppo dinamico e fluido di Internet, sembrerebbe opportuno prevedere che la bozza possa subire successivi aggiornamenti e integrazioni alla luce del progresso scientifico e tecnologico.

Occorrerebbe, in un’ottica migliorativa dell’ottimo testo in esame, rafforzare l’impatto positivo di Internet nello sviluppo del bene comune della conoscenza e sull’erogazione di nuovi servizi da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni (per esempio in materia di sanità digitale), nella creazione di nuove start-up, di nuovi progetti di ricerca con ricadute sui territori e sull’occupazione.

La bozza in esame sembra concentrarsi in modo specifico sui diritti degli individui in Internet dai poteri pubblici e privati e trascurare la dimensione sociale di Internet come volano e facilitatore di cittadinanza attiva.

Non risultano, infatti, per ora citate nel documento le forme di partecipazione on line (ad esempio la consultazione e la petizione) di cittadini, imprese e associazioni del terzo settore alla vita politica, sociale e amministrativa né viene richiamato il principio di sussidiarietà.

In riferimento agli articoli sulla protezione dei dati personali, si osserva come essi costituiscano una ricognizione di altri articoli presenti nel nostro ordinamento interno ed europeo e venga dato molto risalto al diritto all’identità della persona.

La bozza approfondisce il profilo del diritto all’autodeterminazione informativa (v. art. 5); il diritto di accedere ai propri dati, quale sia il soggetto che li detiene e di chiederne in modo agevole l’integrazione, la rettifica, la cancellazione: nell’articolo in esame non viene tuttavia citato il diritto di aggiornare i propri dati e di opporsi a trattamenti per finalità di marketing, profilazione, finalità di marketing e comunicazione commerciale e il compimento di ricerche di mercato né evidenziato come l’esercizio dei diritti sui dati debba essere gratuito ed esercitato in modo agevole attraverso form grafici on line semplificati.

Nell’ottica migliorativa occorrerebbe integrare la bozza in esame con i profili relativi alle problematiche di privacy connesse a “Big data”, Internet degli oggetti e tutela della privacy negli ambiti dei servizi di sanità digitale, sempre più diffusi in Europa e nel nostro paese, e prevedere anche un richiamo al diritto alla portabilità dei dati degli utenti previsto nella bozza del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

La maggioranza dei diritti previsti dalla bozza ha una specifica e autonoma previsione nel nostro ordinamento (per esempio la protezione dei dati personali e della privacy. Che senso ha, allora, ricomprendere tali diritti nel testo? Per rafforzarne la tutela? Per indicare nuovi principi di bilanciamento fra gli stessi? Per declinare gli stessi nel contesto di Internet?

La lettura e l’analisi della bozza lascia all’interprete questo dubbio amletico: siamo sicuri che disciplinare i diritti su Internet consenta una migliore tutela dei diritti? O siamo invece di fronte al rischio di una frammentazione normativa e la medicina può rischiare di essere peggiore del male?

Vi è, tuttavia, un diritto disciplinato dalla bozza che non è previsto nel nostro ordinamento: la neutralità della Rete, il pilastro di Internet. Solo se si garantisce la neutralità della Rete è possibile consentire il pieno esercizio dei diritti fondamentali degli utenti in Internet: la libertà di espressione, di attività economica e di accesso alle informazioni.

L’art. 3 della bozza prevede a riguardo che “Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione a mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto d’accesso sono condizioni necessarie per l’effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione d’innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare on line senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni”.

Occorre, pertanto, garantire che non si verifichi una discriminazione e un’interferenza nei flussi Internet delle persone e una difesa della neutralità, intesa come trattamento paritario dei pacchetti nel loro trasferimento in rete7.

Tra i profili critici della bozza che andrebbero migliorati si segnala che il testo in esame approfondisce i diritti ma non si sofferma sul profilo dei doveri di chi naviga in Internet (per esempio responsabilità, rispetto ed educazione), profilo strategico per l’effettività dei diritti stessi.

La bozza, inoltre, non specifica se i diritti delle persone siano gli stessi on line e off line e se debbano trovare la medesima tutela in questa complessa fase storica di transizione in cui viviamo.

La bozza non approfondisce poi il diritto alla libertà d’espressione consacrato nell’art. 21 della Costituzione8, pietra angolare degli altri diritti (per esempio di partecipazione).

Quali sono le conseguenze nel caso di violazione o mancata attuazione dei principi indicati dalla bozza o dalla mancata attuazione?

La bozza prevede, all’art.14, la costituzione di autorità nazionali e sopranazionali, indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi della Dichiarazione. Tale previsione conferma l’incertezza della collocazione della bozza all’interno della cornice delle fonti del diritto.

 

4. L’educazione all’utilizzo di Internet.

Uno dei meriti della bozza è di avere previsto uno specifico articolo in materia di educazione9.Tale articolo andrebbe inserito in un’ottica migliorativa tra i primi articoli della Dichiarazione (all’art. 2), in quanto si tratta di un aspetto strategico per lo sviluppo del nostro paese (uno dei più arretrati in Europa per ritardi di carattere culturale, politico e tecnico e criticità del “digital divide”) e rientra nel dovere costituzionale del diritto all’istruzione.

L’educazione costituisce un fattore di cittadinanza e sviluppo delle società al fine di conoscere e imparare a utilizzare Internet, conoscere i propri doveri e diritti su Internet. Occorrerebbe prevedere che ogni persona abbia diritto di acquisire le capacità necessarie per conoscere e utilizzare Internet in modo sicuro consapevole, responsabile e attivo e il dovere dello Stato di educare, nel rispetto delle pari opportunità e in un’ottica interdisciplinare, all’utilizzo di Internet come strumento d’esercizio di cittadinanza attiva e dei diritti e doveri anche in ambito digitale e di sviluppare e promuovere iniziative per l’uso e lo sviluppo di Internet e della cultura digitale.

Si potrebbe migliorare l’articolo con la previsione di sinergie con scuola e università e prevedere che lo Stato promuova, con adeguate risorse, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in sinergia anche con Università e centri di ricerca, attività educative, d’informazione, formazione e aggiornamento in materia di alfabetizzazione informatica e di utilizzo di Internet rivolte alle persone, agli operatori delle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai soggetti del terzo settore, nell’ottica inclusiva con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale (minori, adolescenti e anziani).

Andrebbe previsto che i soggetti che insegnano l’utilizzo di Internet siano depositari e responsabili di un patto educativo ed etico verso i discenti e l’obbligo dello Stato e delle pubbliche amministrazioni di promuovere convegni, webseminar, iniziative culturali aperti a tutta la cittadinanza per illustrare i principi e i contenuti della Dichiarazione.

La consultazione della bozza in esame prevede anche la possibilità di proporre l’inserimento di nuovi articoli: in considerazione del grave “digital divide” presente nel nostro paese,10 andrebbe previsto uno specifico articolo sulla pubblica amministrazione e Internet.

L’evoluzione della pubblica amministrazione digitale è stato uno dei temi esaminati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo primo discorso, il 3 febbraio 2015, quando ha affermato che “la pubblica amministrazione possiede competenze di valore ma deve declinare i principi costituzionali, adeguandosi alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e alle sensibilità dei cittadini, che chiedono partecipazione, trasparenza, semplicità degli adempimenti, coerenza nelle decisioni”.

Un possibile articolo in materia dovrebbe prevedere che “le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire e a sviluppare servizi on line per cittadini e imprese in modo integrato, efficiente, semplificato e attraverso molteplici canali di accesso, anche a distanza attraverso tecnologie accessibili a chiunque senza alcuna discriminazione e attraverso il ricorso preferibilmente al software libero e alle banche dati interoperabili. Le pubbliche amministrazioni promuovono la pubblicazione on line di dati in formato aperto processabili in modo automatico e di contenuti editi con licenze creative commons e favoriscono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la partecipazione dei cittadini attraverso il ricorso a consultazioni on line. Le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione di cittadini e imprese aree con connessione wi-fi e strumenti tecnologici per accedere in modo libero e gratuito a Internet e ai relativi servizi on line”.

Occorrerebbe prevedere che le pubbliche amministrazioni s’ispirino nelle proprie attività ai principi della presente Dichiarazione, pubblichino il relativo testo nella home page dei propri siti istituzionali e negli spazi social e richiamino tale atto nei propri codici di comportamento e carte etiche.

 

5. Conclusioni.

La bozza in esame, tradotta in diverse lingue, costituisce un tentativo prezioso e ambizioso di fissare alcuni principi cardine nella tutela dei diritti in Internet. Non sappiamo quali saranno gli esiti della consultazione promossa on line né quale sarà il percorso successivo di tale testo ma come affermato dal nostro Presidente della Repubblica nel primo discorso pubblico del 3 febbraio 2015, “garantire la Costituzione significa promuovere la cultura diffusa e la ricerca d’ eccellenza, anche utilizzando le nuove tecnologie e superando il divario digitale”.In quest’ottica la bozza in esame costituisce una pietra miliare e una leva fondamentale non solo per il presente ma anche per le nuove generazioni.

 

Come disse William Hodding Carter II: “Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali”.

1 Avvocato, funzionario presso lo Staff legale e Avvocatura di Ateneo di Torino, Fellow del Centro Nexa e direttore dell’Associazione Centro studi di Informatica giuridica di Ivrea Torino.

 

2 Per consultare il testo della bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet.

http://camera.civi.ci/discussion/proposals/partecipa_alla_consultazione_pubblica_bill_of_rights.

Alessandro Morelli, I diritti e la rete. Notazione sulla bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet, in Federalismi: www.federalismi.it.

 

3 Per approfondimenti in materia: Monica Senor La forma della dichiarazione dei diritti in Internet in http://www.medialaws.eu/; Istituto Leoni; Consultazione pubblica sulla bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=15635.

 

4 Per approfondimenti, Luca Belli, Dichiarazione dei diritti in Internet: cuius regio eius religio? Consultabile al link http://www.diritticomparati.it/2015/03/dichiarazione-dei-diritti-in-internet-cuius-regio-eius-religio-.html#more.

 

5 Marco Bassini, Le tecnologie avanzano, le norme passano ma le costituzioni rimangono, in Diritti comparati, consultabile al link http://www.diritticomparati.it/2014/11/le-tecnologie-avanzano-le-norme-passano-ma-le-costituzioni-rimangono.html.

 

6 Camera dei deputati del Brasile, Marco Civil da Internet 23 aprile 2014, la dichiarazione dei diritti on line del Brasile; traduzione consultabile on line al sito https://yanfry.wordpress.com/2014/04/24/il-marco-civil-la-prima-carta-dei-diritti-di-internet-e-legge-il-testo-italiano/.

 

7 Tale principio è stato consacrato a livello americano nella recentissima legge in materia della Federal Communication Commission, votata il 26 febbraio 2015.

 

8 Carlo Blengino, Non diritti in Internet, ma Internet dei diritti in Documento di sintesi sulla Dichiarazione dei diritti in Internet, consultabile sul sito www.medialaws.eu.

 

9 Per approfondimenti: Barbara Bruschi, Antonio Iannacone, Rocco Quaglia, Crescere digitali, Aracne,2011; Simona Tirocchi, Sociologie della media education. Giovani e media al tempo dei nativi digitali, Franco Angeli 2013.

 

10 Istat, I cittadini e le nuove tecnologie, dicembre 2014 consultabile al link: http://www.istat.it/it/archivio/143073.