Rassegna febbraio – giugno 2020

 

OSSERVATORIO CORTE DEI CONTI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

 

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte  

 

Deliberazione n. 55/2019/SRCPIE/PRSS
Proroghe contrattuali

 

Il rinnovo o la proroga, al di fuori dei casi contemplati dall’ordinamento, di un contratto d’appalto di servizi o di forniture stipulato da un’amministrazione pubblica dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara, anche quando si tratti di cosiddette “proroghe tecniche”, tra cui spesso ricorrono le proroghe per la mancata conclusione delle gare centralizzate. La “proroga tecnica” deve essere interpretata come un “ammortizzatore pluriennale di inefficienze” dovuto alla mancanza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi. Pertanto, l’amministrazione deve usare massima prudenza al fine di scongiurare il rischio concreto di un uso improprio delle proroghe che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, soprattutto quando non sia possibile dimostrare di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad osservare e non eludere il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato.

 

Contratti flessibili e di servizio

 

L’assunzione di personale con contratti flessibili e contratti di servizio, soprattutto se relativi a figure professionali che rappresentano il core business dell’amministrazione, anche in assenza di limiti normativi per il ricorso a contratti di servizio, non esclude l’ipotesi che un utilizzo eccessivo degli stessi possa essere finalizzato ad una elusione delle normative vigenti in materia di costo del personale con contratti flessibili, soprattutto laddove siano stati contabilizzati nella voce relativa agli acquisti di servizi.   

 

Deliberazione n. 56/2020/SRCPIE/PRSP
Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

 

In base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43 del D.L. n. 133 del 2014, si deve escludere la possibilità che il fondo di rotazione possa costituire una forma di copertura di disavanzo o di debiti fuori bilancio in quanto opererebbe come uno strumento di indebitamento in violazione dell’art. 119, comma 6, Cost. 

Tuttavia, qualora il fondo di rotazione venga utilizzato per coprire il disavanzo la cui origine è da individuarsi unicamente nel debito nei confronti dello Stato derivante da norme di legge (riduzione dei trasferimenti), considerato che il fondo ai sensi dell’art. 243 ter del d.lgs 267/2000 è un’anticipazione concessa dallo Stato per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, non si è in presenza di una forma di indebitamento, con la quale un soggetto deve reperire da terzi risorse per onorare il debito contratto con il proprio creditore. Infatti, in tal caso il creditore ed il soggetto che eroga il fondo di rotazione è sempre lo Stato che anticipa in termini di cassa le risorse per il pagamento di un debito certo liquido ed esigibile, prevedendo la restituzione dell’anticipazione di cassa nel termine più lungo di dieci anni. Non cambiando il creditore, si assiste ad una forma di dilazione del debito concessa dallo Stato che, per un verso, ottiene il pagamento del contributo di finanza pubblica e, per altro verso, concede un’anticipazione di cassa che genera un debito da restituire in un termine maggiore senza, tra l’altro, la corresponsione di interessi.  

 

Deliberazione n. 63/2020/SRCPIE/PRSE
Ripianamento perdite organismi partecipati

 

L’Ente locale è tenuto ad accantonare, in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo un importo corrispondente alla quota di partecipazione degli organismi partecipati che presentano un risultano negativo non ripianato immediatamente (art. 21 d.lgs 175/2016) Si crea così una relazione tra le perdite delle partecipate e la contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. L’accantonamento consente la verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti stessi. Tuttavia, l’obbligo di accantonamento non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano delle perdite. Pur in presenza degli accantonamenti, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio di cui all’art. 14 comma 5 d.lgs 175/2011. Pertanto, un ente locale che dovesse assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, pur in presenza degli accantonamenti prudenziali in oggetto, sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile. Non è così ipotizzabile un obbligo delle amministrazioni partecipanti di ripiano delle perdite, dal momento che le stesse amministrazioni hanno comunque una limitazione nel capitale conferito. 

 

Deliberazione n. 64/2020/SRCPIE/PRSE
Incremento di attività finanziarie

 

Per “incremento di attività finanziarie” si intende l’acquisizione di attività finanziarie (quali partecipazioni e conferimenti di capitale) o altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente, oppure la concessione di crediti di breve periodo ad Amministrazioni Locali, o ancora ad organismi interni e/o unità locali dell’amministrazione e ad imprese e famiglie. Si tratta, pertanto, di esborsi che devono comportare un incremento patrimoniale a favore dell’Ente, o sotto forma di immobilizzazioni o di attivo circolante o di crediti. Non vi rientravo, invero, i contributi a seguito del quale l’ente non trae benefici diretti o incrementi patrimoniali dalla spesa ma principalmente benefici di natura immateriale e assimilabili ad una esternalità positiva a favore della comunità amministrata che rientrano invece tra i trasferimenti o contributi in conto capitale (nel caso di specie si trattava di contributo alla spesa di restauro della facciata di un edificio di culto di proprietà di terzi; la titolarità del comune riguardava una pertinenza (la scalinata esterna dell’edificio) e l’unico beneficio consisteva nell’abbellimento di un bene di pregio storico e architettonico esposto alla vista di cittadini e turisti).  

 

Deliberazione n. 65/2020/SRCPIE/VSGO 
Conferimento incarichi esterni

 

Il conferimento di un incarico professionale esterno per prestazioni di psicologo, da svolgersi per tutto l’anno in un consorzio costituito e operante ai sensi della legge regionale di settore, non è conforme alla disciplina di legge, poiché il carattere essenziale e continuativo del bisogno di assistenza psicologica e la sua inerenza alle funzioni istituzionali postulano che a tale servizio si faccia fronte con risorse interne al consorzio che deve essere posto dalla Regione e dai Comuni consorziati nella condizione di poter far fronte alle funzioni assegnategli. Scopo dell’incarico è quello di garantire prestazioni di servizi essenziali imposte dalla legislazione, il cui carattere permanente ne esclude la configurazione come attuativo di “progetti” finanziati di anno in anno dalla Regione, con conseguente elusione di fatto della portata precettiva dell’art. 7 del D. Lgs 165/2001.

 

Deliberazione n. 36/2020/SRCPIE/PAR
Principi contabili da applicare in sede di rappresentazione in bilancio delle vicende legate ad una lettera di patronage

 

In presenza di una lettera di patronage “forte”, che costituisce una garanzia atipica idonea ad impegnare l’Ente, con impatto sui flussi di cassa e sul patrimonio di esso, vi è l’obbligo dell’Ente di accantonare: – un congruo importo al fondo rischi per il contenzioso, parametrato alle spese legali, all’entità dell’avversa pretesa e alle probabilità di accoglimento; una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito con la lettera di patronage.