Affidamento in house delle concessioni di grande derivazione di acqua ad uso idroelettrico: concorrenza e specialità regionale nella disciplina della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Luca Geninatti Satè[1]
ABSTRACT (ITA)
Il saggio esamina la questione del fondamento normativo della norma attuativa dello statuto speciale attraverso la quale la Regione Autonoma Valle d’Aosta intende consentire l’affidamento in house delle concessioni di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, in deroga alla disciplina statale e in assenza di una competenza statutaria idonea a legittimare tale intervento (come avviene nella Provincia Autonoma di Trento). L’analisi di tale questione induce altresì alcune riflessioni sulla riconducibilità della materia alla produzione dell’energia o all’utilizzo delle acque.
ABSTRACT (EN)
The essay examines the question of the legal basis of the regulation implementing the special statute through which the Autonomous Region of Valle d’Aosta intends to allow the in-house awarding of concessions for large water derivations for hydroelectric use, in derogation of state regulations and in the absence of a statutory competence capable of legitimising such an intervention (as is the case in the Autonomous Province of Trento). The analysis of this issue also leads to some reflections on whether the matter can be attributed to energy production or water use.
Sommario:
1. Il quadro normativo di riferimento – 2. Le possibili forme di affidamento delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico – 3. I modelli di affidamento delle concessioni nelle autonomie speciali: (a) il caso della Provincia Autonoma di Trento – 4. (segue): (b) lo schema di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta – 5. Le autonomie speciali fra tutela della concorrenza e disciplina dell’energia
1. Il quadro normativo di riferimento
Nell’ambito del complesso e articolato percorso che la normativa italiana ha compiuto in materia di regolamentazione delle concessioni per le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico[2], il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella l. 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito, per brevità, il “Decreto n. 135/2018”, in gergo talora nominato anche “decreto semplificazioni”) ha sostituito il comma 1-bis dell’art. 12 del d.lg. n. 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito, per brevità, il “Decreto n. 79/1999”, in gergo talora nominato anche “decreto Bersani”).
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 12 ha stabilito che: “Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”.
2. Le possibili forme di affidamento delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico
La norma statale individua, dunque, tre possibili forme di affidamento delle concessioni di grande derivazione (in ciò parzialmente discostandosi dal modello generale di affidamento delle concessioni definito dalla Direttiva 2014/23/UE[3]).
Accanto all’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, si ammettono l’affidamento a società mista (mediante gara c.d. “a doppio oggetto”) e il partenariato pubblico-privato.
Il modello della società mista va ricondotto all’istituto delle “società a capitale misto pubblico privato” (sintetizzato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in quello di una “entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, la quale ha la ‘missione’ di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore del pubblico”)[4].
Sulla base del (generale) criterio sistematico in base al quale “a un enunciato normativo o a un insieme di enunciati normativi (tra loro assunti come collegati proprio ai fini della interpretazione “sistematica”) si deve attribuire il significato prescritto, ovvero non si deve attribuire il significato impedito, dal “sistema giuridico””[5] (intendendosi per “sistema” l’insieme dei concetti che il legislatore adopera), si deve ritenere esistente nel diritto positivo una corrispondenza rigida tra concetti normativi e termini degli enunciati, e per conseguenza “quando è certo o ritenuto tale il significato del termine x […] in un enunciato, quel significato va attribuito a x in tutti gli enunciati in cui ricorre”[6].
Si può quindi assumere che la nozione di “società a capitale misto pubblico privato” cui si riferisce il citato art. 12, comma 1-bis, del d.lg. n. 79/1999 corrisponda a quella di una società detenuta congiuntamente da uno o più soci pubblici e da uno o più soci privati che ha per compito lo svolgimento di un’attività “a favore del pubblico”; una società, dunque, che si caratterizza (i) sotto il profilo soggettivo, per essere compartecipata dal pubblico e dal privato e (ii) sotto il profilo oggettivo, per avere quale finalità la realizzazione di attività che rispondono (direttamente o indirettamente[7]) a un interesse pubblico.
In ordine al partenariato pubblico-privato, esso va indentificato (assumendo la natura mobile del rinvio normativo contenuto nel d.lg. n. 79/1999) con la “nozione” oggi disciplinata dall’art. 174 del d.lg. n. 36/2023, ossia la “operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche”: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.
Lo stesso art. 174 definisce una tassonomia del partenariato, distinguendo i) il partenariato pubblico-privato “di tipo contrattuale”, che include le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i quattro elementi precedenti e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, e ii) il partenariato pubblico-privato “di tipo istituzionale”, che “si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore”[8].
Resta quindi esclusa la possibilità di affidamento diretto secondo il modello del c.d. “in house providing”, posto che tale modalità dev’essere esplicitamente prevista (in quanto la partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamente da una disposizione legislativa nazionale, in conformità dei Trattati ed a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un’influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata[9]).
3. I modelli di affidamento delle concessioni nelle autonomie speciali: (a) il caso della Provincia Autonoma di Trento
La versione originaria del d.lg. n. 79/1999 prevedeva (all’art. 16, “Prerogative della regione autonoma della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano”) che rimanessero salve “le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481” e che le norme di attuazione degli statuti di tali organi potessero “definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell’articolo 12”.
Questa norma era però stata abrogata dal comma 484 dell’art. 1, l. 23 dicembre 2005, n. 266 e la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione (in ragione del fatto che tale comma era stato dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia, mentre la norma abrogata si riferiva alla peculiare posizione della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, difettando pertanto l’interesse delle ricorrenti[10]).
Successivamente, il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto l’introduzione del comma 1-octies dell’art. 12, d.lg. n. 79/1999, norma la quale nuovamente sancisce che “sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”.
In questa prospettiva, la Provincia di Trento, con la l. 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’art. 13 dello Statuto speciale di Autonomia – in applicazione dell’art. 104 del medesimo Statuto – delineando una nuova cornice normativa in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.
Il comma 1 del nuovo art. 13 dello Statuto speciale stabilisce che “nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti”.
Questa previsione ha sostanzialmente consentito alla Provincia Autonoma di (ri)acquistare competenza in ordine alla definizione delle “modalità e le procedure” di affidamento delle concessioni.
Al riguardo, la Corte costituzionale ha qualificato questa modifica come un “singolare intervento riformatore”[11], riconoscendo tuttavia ha esteso “la competenza legislativa provinciale alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”[12], pur precisando che “non si è al cospetto di una competenza legislativa concorrente di cui all’art. 5 dello statuto”[13], dovendosi intendere che la Provincia, che sulle concessioni per grandi derivazioni non legifera in regime di competenza concorrente, può invece intervenire tramite la “competenza particolare” di cui all’art. 13.
4. (segue): (b) lo schema di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Questo peculiare fondamento della competenza legislativa non si rinviene nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Lo Statuto speciale (approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4) non include previsioni dedicate esplicitamente alla materia dell’energia (invece presenti nella disciplina della fase pre-statutaria, allorché alla Regione erano state riconosciute competenze amministrative in ordine alla gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica: art. 12, comma 1, n. 10, del d.lgs.lgt. 7 settembre 1945, n. 545).
Attraverso lo schema di norma di attuazione e armonizzazione, ai sensi dell’art. 48-bis dello Statuto speciale, approvato dalla Commissione Paritetica per la Regione Autonoma Valle d’Aosta (trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 ottobre 2024 e sul quale il Consiglio Regionale ha espresso parere favorevole il 28 gennaio 2025), la Regione Autonoma ha inteso introdurre alcune disposizioni in materia di affidamento delle concessioni di grande derivazioni, riconducendo tale disciplina all’attuazione delle competenze legislative riconosciute alla Regione dagli artt. 2, comma 1, lett. m) (acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico) e 3, comma 1, lett. d) (disciplina dell’utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico).
Tuttavia (e come del resto esplicitamente riconosciuto dalla “Relazione illustrativa” al testo dello schema di attuazione), la disciplina prevista dallo schema è da ricondurre alla materia della competenza concorrente, ex art. 117, comma 3 Cost., riguardante il “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
In questa prospettiva, l’art. 3 dello schema di norma attuativa prevede che con legge regionale, da approvarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo stesso, siano disciplinate le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, disciplina che, per espressa dizione (e dunque per auto-vincolo) della norma attuativa deve risultare “in coerenza con quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e mantenere comunque “salvo quanto previsto” dallo stesso decreto attuativo.
Quest’ultima clausola assume particolare rilievo rispetto alle possibili modalità di assegnazione delle concessioni, perché lo stesso art. 3 dello schema predefinisce tali modalità introducendo, aggiuntivamente rispetto all’esaminata terna dettata dal d.lg. 79/1999, anche l’affidamento “a società a totale controllo pubblico, costituite per soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione dell’energia nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dell’affidamento in house”.
Attraverso questa tecnica normativa, la norma di attuazione non si limita, quindi, a consentire alla legislazione regionale di disciplinare le procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione contemplando anche l’affidamento in house; la norma di attuazione si estende infatti a prevedere direttamente questa modalità di assegnazione (previsione che, in forza della clausola secondo la quale il legislatore regionale può regolare l’affidamento delle concessioni “salvo quanto previsto” dalla norma di attuazione, non potrà essere modificata dalla legge regionale, alla quale viene di fatto sottratta la disciplina delle modalità di affidamento).
Come si vede, dunque, il disegno della Regione Autonoma comporta l’introduzione, da parte della stessa norma di attuazione, dell’ulteriore modalità di affidamento delle concessioni di grande derivazione costituita dall’in house providing: tuttavia, diversamente dal modello della Provincia Autonoma di Trento (ove la potestà legislativa in materia di definizione delle forme di affidamento di tali concessioni è stata inserita direttamente nello Statuto speciale), nel caso valdostano tale previsione è contenuta in una norma attuativa dello Statuto in assenza di un’esplicita previsione, in quest’ultimo, del potere di regolare le modalità di affidamento (essendo presente, nello Statuto valdostano, soltanto il citato riferimento all’utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico).
Si pone, dunque, una questione di ordine sistematico (suscettibile di riverberare anche su profili concernenti il corretto riparto di competenze): ossia se la disciplina che lo schema della norma attuativa valdostana si propone d’introdurre sia ascrivibile alla materia dell’utilizzo delle acque o a quella della produzione di energia; nel primo caso, la potestà legislativa regionale trova primario fondamento nello Statuto speciale, e dunque nella relativa disciplina attuativa che lo schema in discorso si propone di introdurre; nel secondo, la potestà regionale va invece ricondotta all’art. 117, comma 3 Cost., tenendo però conto che il menzionato art. 12, comma 1-octies del d.lg. n. 79/1999 (che pure la norma attuativa della Valle d’Aosta invoca come fonte attributiva della propria potestà derogatoria, in ordine alle modalità di affidamento, rispetto alla disciplina statale) fa salve “le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione” (mentre, nel caso della Regione Autonoma Valle d’Aosta, le competenze in materia di produzione di energia non sono incluse nello Statuto speciale).
E’ appena il caso di rilevare che tale questione non attiene al diverso tema dell’ammissibilità di norme di attuazione c.d. “praeter statutum”: quest’ultimo tema, infatti, concerne le norme formalmente adottate mediante la procedura di attuazione degli statuti ma che, nella sostanza, svolgono una funzione integrativa delle disposizioni statutarie[14]
Nel caso qui in esame, invece, si tratta dei limiti che la disciplina legislativa statale pone all’introduzione di regole derogatorie di quella stessa disciplina, limiti che si traducono nell’esigenza che tali deroghe siano riconducibili a una competenza prevista dallo statuto speciale.
In questo senso – quindi – la questione che assume rilievo non è quella dell’ammissibilità di norme di attuazione integrative dello statuto,[15] ma quella della possibilità che le norme di attuazione introducano deroghe alla normativa statale laddove quest’ultima pretende, in tal caso, un fondamento statutario (il che significa, in altri termini, che l’astratta ammissibilità delle norme statutarie praeter statutum non è rilevante rispetto al fatto che tali norme non possano derogare la disciplina statale).
5. Le autonomie speciali fra tutela della concorrenza e disciplina dell’energia
La possibilità di procedere all’affidamento delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico secondo modalità diverse e ulteriori rispetto a quelle dettate dall’art. 12 del d.lg. n. 79/1999 coinvolge inevitabilmente temi riguardanti la tutela della concorrenza.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della scelta dell’affidatario delle concessioni va ricondotta all’ambito materiale prevalente di questa materia, poiché “la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, in quanto mirano a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono state ricondotte all’àmbito della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), di esclusiva competenza del legislatore statale”[16].
L’esclusività di tale competenza si traduce nella legittima adozione, da parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell’inderogabilità delle relative disposizioni, idonee ad incidere, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si applicano[17].
In questo senso, le disposizioni normative regolanti le procedure di affidamento, riconducibili nella materia della tutela della concorrenza, “vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea”[18].
Pertanto, in materia di procedure di affidamento delle concessioni, l’art. 117, c. 2, lett. e) Cost. ha conferito allo Stato, in via esclusiva, il compito di regolare la concorrenza al fine di assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale: la tutela della concorrenza, “per sua natura, non. può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia”[19].
Da quanto sin qui rilevato deriva che alle Regioni non è consentito adottare una disciplina relativa alle procedure ad evidenza pubblica, neppure quando essa miri a garantire un livello di concorrenza più elevato rispetto a quello statale[20]; e, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, nemmeno le Regioni ad autonomia speciale possono dettare una disciplina da esse difforme[21].
Sembrano dunque prospettabili due scenari alternativi.
Se la disciplina dell’affidamento delle concessioni di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico viene primariamente ascritta alla materia di competenza concorrente relativa alla produzione di energia, allora la potestà legislativa regionale resta normata dall’art. 117, comma 3 Cost.; in questa prospettiva, ai sensi dell’art. 12, comma 1-octies del d.lg. n. 79/1999 restano salve “le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”, il che però presuppone (a voler intendere la seconda congiunzione come un’endiadi, o quanto meno come cumulativa) che anche gli Statuti speciali (come avviene nella Provincia Autonoma di Trento) e non soltanto le relative norme di attuazione (come invece accade nella Regione Autonoma Valle d’Aosta) attribuiscano esplicitamente alla Regione o Provincia Automoma la potestà (derogatoria rispetto alla norma statale) di disciplinare le modalità di affidamento delle concessioni.
Se, invece, la disciplina dell’affidamento delle concessioni di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico viene ricondotta alla materia dell’utilizzo delle acque (al fine di ancorarne i fondamenti nelle previsioni esplicitamente contenute nello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), allora la clausola dell’art. 12, comma 1-octies del d.lg. n. 79/1999 potrebbe non essere sufficiente garantire la legittimità di una norma regionale che facoltizzi l’affidamento in house, stante l’attrazione di questa disciplina entro la materia della tutela della concorrenza e considerato anche che, secondo la giurisprudenza costituzionale, nessuna delle competenze legislative primarie attribuite alle autonomie speciali risulta “strettamente inerente all’energia, trattandosi piuttosto di campi di incidenza indiretta degli interventi nella predetta materia”[22].
Scrutinando la già descritta modifica dell’art. 13 dello Statuto speciale di autonomia della Provincia Autonoma di Trento, la Corte costituzionale ha riconosciuto che quella disegnata dal nuovo testo dell’art. 13 dello statuto è una “competenza legislativa primaria”, che – come si è visto – costituisce una “competenza particolare” fonte della competenza provinciale a legiferare sulle concessioni di grandi derivazioni.
La questione aperta resta dunque se, in assenza di analoga previsione statutaria, la sola norma di attuazione costituisca idoneo fondamento normativo per l’adozione, da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di regole derogatorie della disciplina statale.
- Professore associato di diritto amministrativo presso l’Università del Piemonte orientale. ↑
- Per alcune ricostruzioni sul tema si rinvia a M. A. Sandulli (2013), Le concessioni per le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico: evoluzione normativa e questioni aperte sull’uso di una risorsa strategica, in Federalismi, 24/2013; A. Maestroni – M. De Focatiis (a cura di, 2012), Politica energetica, regolazione e mercato. Il nuovo diritto dell’energia tra libertà e limitazioni concorrenziali e ambientali, Milano; D. Florenzano – S. Manica (a cura di, 2009), Il governo dell’energia tra Stato e Regioni, Trento; G. Napolitano (2003), L’energia elettrica ed il gas, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano. In argomento, v. anche A.G.C.M., Concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, AS233, in Bollettino settimanale, anno XII, n. 11, 2 aprile 2002. ↑
- In argomento, S. Quadri (2015), Le concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico e il diritto della concorrenza nell’Unione europea, in M. De Focatiis, A. Maestroni, Dialoghi sul diritto dell’energia. Le concessioni idroelettriche, Torino; v. anche Corte di giustizia UE nelle cause riunite C-458/14, Promoimpresa Srl e C-67/15, Mario Melis e altri. ↑
- Cons. Stato, AP, 3 marzo 2008, n. 1. In argomento sia consentito rinviare a L. Geninatti Satè (2017), Il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: verso la definizione di uno statuto speciale delle società pubbliche, in Nuovo Dir. Soc.; sul tema, v. inoltre, ex multis, M. Cammelli – M. Dugato (a cura di, 2008), Studi in tema di società a partecipazione pubblica, Torino; G. Napolitano (2003), Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Giuffrè; F. Trimarchi (a cura di, 1999), Le società miste per i servizi locali, Giuffrè; D. Sorace (1997), Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Riv. it. dir. pubbl. com.,, p. 51 ss.; V. Mazzarelli (1987), Le società per azioni con partecipazione comunale, Giuffrè. ↑
- G. Tarello (1980), L’interpretazione della legge, in A. Cicu – F. Messineo – L. Mengoni (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, vol. I, tomo 2, Milano, p. 375. ↑
- Ivi, p. 377. ↑
- Sul tema del perseguimento diretto o indiretto dell’interesse pubblico, e sulla sua rilevanza rispetto all’attività amministrativa esercitata per il tramite di società, si rinvia, ex multis, a U. Allegretti (1969), L’imparzialità amministrativa, Padova, pp. 136 ss.; M. Dugato (1996), Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Milano, pp. 61 ss.; S. Civitarese Matteucci (1997), Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, p. 143; A. Massera (2003), I contratti, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, II, Milano, pp. 1547 ss.; M. R. Spasiano (2004), La funzione amministrativa: dal tentativo di frammentazione allo statuto unico dell’amministrazione, in Dir. Amm.; F. Cangelli (2004), Potere discrezionale e fattispecie consensuali, Torino; F. G. Scoca (2008), L’attività amministrativa, in Dir. Amm., Torino, p. 95. ↑
- Sulle implicazioni di questa tassonomia sia consentito rinviare a L. Geninatti Satè (2025), La nuova disciplina dei contratti pubblici fra regole e correttivi, Torino. ↑
- In argomento, Cons. St., sez. I, 7 maggio 2019, n. 1389; C. Giust. UE, Sez. IX, 6 febbraio 2020, C-89/19, C-90/19, C-91/19; Corte cost., 18 giugno 2020, n. 100. ↑
- Corte. cost., 14 gennaio 2008, n. 1. V. S. Manica (2008), Concessioni idroelettriche e tutela della concorrenza nella sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 2008, n. 1, in “Federalismi.it”, 9/2008. ↑
- Corte cost., 22 marzo 2022, n. 117. ↑
- Ivi. ↑
- Ivi. ↑
- Cfr. M. Cosulich (2017), Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale, Napoli. ↑
- Ammissibilità riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale: cfr., p.e., Corte cost., 19 giugno 1998, n. 213. ↑
- Corte cost., 10 dicembre 2007, n. 430. ↑
- Corte cost., 29 luglio 2008, n. 320. ↑
- Corte cost., 18 ottobre 2016, n. 236; in termini, Corte cost., 3 luglio 2013, n. 187; 27 febbraio 2013, n. 36; 21 febbraio 2012, n. 74; 22 novembre 2011, n. 328; 7 giugno 2011, n. 184; 4 aprile 2011, n. 114; 9 giugno 2010, n. 221; 8 febbraio 2010, n. 45. ↑
- Corte cost., 12 dicembre 2007, n. 443. ↑
- Corte cost., 2 novembre 2009, n. 283. ↑
- Cfr., ex multis, Corte cost., 26 gennaio 2021, n. 16; 5 maggio 2020, n. 98; 28 gennaio 2020, n. 39; 18 ottobre 2016, n. 263; 27 febbraio 2013, n. 36; 22 novembre 2011, n. 328; 17 dicembre 2008, n. 411; 30 luglio 2008, n. 322. ↑
- Corte cost., 3 dicembre 2012, n. 275. ↑