L’esperienza della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di controlli sugli enti locali

Roberto Louvin[1]

Sommario. 1. Un caso di studio singolare – 2. La fase espansiva dei controlli regionali – 3. Una rapida e radicale trasformazione – 4. Altri controllori sulla scena – 5. L’aggiunta dei controlli interni e la fine della parabola discendente.

1. Un caso di studio singolare.

L’esperienza dei controlli amministrativi sugli enti locali della Regione autonoma della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è un unicum nel panorama delle regioni italiane, collocandosi in un quadro di regionalismo asimmetrico segnato da profonde differenze rispetto alle altre regioni[2], e presenta profili di sicuro interesse comparatistico nel quadro di un confronto franco-italiano.

Il sistema si è sviluppato nell’ambito di una piccola regione ad autonomia differenziata, dotata di potestà legislativa primaria in tema di autonomie locali. Le entità amministrative locali sono costituite da un numero non particolarmente elevato di comuni, obbligatoriamente riuniti in Unités de communes per esercitare alcune delle loro funzioni in forma associata[3].

La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si presenta, rispetto ai suoi enti locali, come “soggetto forte”, con un ruolo centrale sia nella normazione ordinamentale che in quanto detentore delle leve della finanza locale.

Il rapporto fra Regione ed enti locali è volutamente improntato ad una logica sistemica: il ‘Sistema delle autonomie locali’ (Système des autonomies locales) è stato disciplinato dalla Regione attraverso la l.r. 54/1998, n. 54[4]. Questa legge ha delineato un modello relazionale in cui la Regione si propone come soggetto chiamato ad operare in via sussidiaria, previa consultazione di questi enti, intervenendo in modo che i livelli di governo locale possano adempiere in piena autonomia le funzioni assegnate nei confronti delle loro rispettive comunità.

Agli enti locali sono riconosciuti poteri autonomi e responsabilità proprie inerenti agli interessi ed allo sviluppo delle proprie comunità e il rapporto fra i due livelli di governo si basa sul principio della “pari dignità istituzionale” tra enti pubblici territoriali, entrambi espressione di sovranità popolare, e è ispirato al principio di leale cooperazione che trova attuazione attraverso forme speciali di rappresentanza delle autonomie locali, di collaborazione e concertazione. Tra queste spicca il Consiglio permanente degli enti locali (Conseil permanent des collectivités locales) che opera come organismo di rappresentanza dei comuni e degli altri enti locali, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e formula pareri e proposte sull’attuazione della normativa regionale in materia di enti locali e sui rapporti tra Regione e gli enti locali[5].

L’abolizione generale dei controlli di legalità sugli enti locali, operata in Valle dalla l.r. 31 marzo 2003, n. 8, ha prodotto la cessazione dei controlli amministrativi esercitati in precedenza dalla Regione, ai sensi dell’art. 43, comma primo, dello Statuto speciale[6]. In luogo del previgente esercizio della funzione tutoria, a mezzo del controllo di legalità, solo in taluni casi tassativamente previsti esteso anche al merito dei provvedimenti, la Regione assicura oggi per legge lo svolgimento di un’attività di consulenza a favore degli enti locali[7].

Alla Regione è riservata la potestà di scioglimento, per ragioni sanzionatorie o funzionali, nei casi tassativamente previsti, dei Consigli comunali e di conseguente commissariamento degli enti[8]. È inoltre prerogativa regionale la rimozione e la sospensione degli amministratori locali[9], oltre all’esercizio in via generale dei poteri sostitutivi in caso di omissione o di ritardo nell’adozione di atti obbligatori, anche mediante la nomina di commissari ad acta [10].

Per comprendere il funzionamento di questo ‘sistema’ riteniamo però necessario ricostruire brevemente, senza comunque infliggere al lettore la tortura di una descrizione troppo dettagliata, l’iter che ha portato alla definizione di questi meccanismi, poiché per giungere all’assetto odierno si è passati attraverso differenti fasi che ci proponiamo di ripercorrere rapidamente.

2. La fase espansiva dei controlli regionali.

I poteri regionali in materia di ordinamento degli enti locali hanno un’origine pre-statutaria. Il d.lgs.lgt. n. 545 del 1945, con cui è stata istituita, prima ancora che nascesse la Repubblica italiana, la Circoscrizione autonoma della Valle d’Aosta, ha infatti ripartito fra gli organi di vertice della Circoscrizione autonoma – la Giunta regionale e il Consiglio della Valle – i compiti, rispettivamente, alla prima di «tutela», ossia di «vigilanza sulle amministrazioni comunali», e al secondo di scioglimento delle amministrazioni locali «per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente violazione della legge»[11]. Ciò ha dato origine, implicitamente, ad un rapporto di superiorità gerarchica della Regione rispetto agli enti locali.

Lo Statuto speciale della Valle d’Aosta[12] ha sostanzialmente confermato, pochi anni dopo, l’assetto anteriore, ribadendo il potere della Regione di sciogliere i consigli dei comuni e degli altri enti locali (ossia il contrôle sur les personnes élues), potere esercitato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio regionale e nell’osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato[13], mentre in tema di controllo sugli atti era sancita la competenza legislativa della Regione, da esercitarsi «in armonia con i principi delle leggi dello Stato»[14].

L’attuazione del disposto statutario è avvenuta in una fase iniziale attraverso la l.r. n. 15 del 1971 che riservava il controllo di legittimità al Presidente della Giunta regionale, che riveste anche nella Regione le funzioni di Prefetto – altro aspetto di assoluta originalità rispetto agli altri territori della Repubblica – mentre il controllo di merito era assegnato alla Giunta regionale.

In un secondo tempo, adeguandosi al modello tracciato dal legislatore nazionale, la Valle d’Aosta ha istituito un apposito organo collegiale regionale di controllo sugli atti degli enti locali, denominato Commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti locali (Commission régionale de contrôle sur les actes. des établissements et collectivités publiques, Co.Re.Co.)[15]. L’organismo era composto da cinque membri titolari e cinque membri supplenti, eletti dal Consiglio Regionale. L’individuazione dei componenti del collegio non imponeva una specifica competenza tecnica in capo ai componenti – spesso, ma non necessariamente, portatori di solida esperienza amministrativa – rivelandosi comunque come prevalente il criterio di spartizione fra i partiti[16]. L’organizzazione di questo controllo è stata oggetto di novazione da parte del legislatore regionale nel 1993[17].

Nel 1993 si è registrata un’estensione della competenza legislativa della Regione in materia di enti locali, con l’inserimento nello Statuto speciale di una specifica potestà normativa in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” (ordre juridique des collectivités locales et des circonscriptions y afférentes, nella traduzione ufficiosa dello Statuto curata da Maryse Baudrez) [18]. Il testo previgente limitava tale competenza alle sole «circoscrizioni comunali».

3. Una rapida e radicale trasformazione.

Nel 1994 è stato avviato, come nel resto d’Italia, il controllo esterno della Corte dei Conti sulla gestione degli enti locali, in forza del quale la Corte controlla e verifica «la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa»[19]. I poteri della Corte dei conti sono stati in seguito ulteriormente espansi per effetto del d.l. n. 174 del 2012.

L’abrogazione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, dell’art. 130 Costituzione, su cui si fondava il potere di controllo di legittimità delle Regioni sugli atti degli enti locali, ha reso necessaria una revisione della disciplina regionale speciale. È stato così soppresso, anche in Valle d’Aosta, l’organo di controllo regionale (Co.Re.Co), decretandosi la fine del sistema dei controlli generali di legittimità[20]. Un’apparente conquista di libertà per le autonomie locali, foriera peraltro anche di inattesi risvolti negativi. L’apparente maggior libertà conquistata dagli enti locali – che ha costretto sia i privati che le minoranze politiche a ricorrere alla giustizia amministrativa per reagire contro eventuali abusi, con inevitabile aggravio di costi e allungamento dei tempi – è infatti stata accompagnata da una parallela progressiva estensione del sindacato della Corte dei conti.

Malgrado il tentativo regionale di disciplinare autonomamente i controlli di gestione[21], un sistema generale di controllo esterno di emanazione statale sulla gestione finanziaria della Regione e dei suoi enti locali è stato alla fine messo in opera – in accordo fra lo Stato e la Regione – con l’istituzione di un’apposita Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta, incaricata di esercitare “il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti”. Un controllo, in teoria, di carattere meramente ‘collaborativo’[22].

Tutte le autonomie regionali, anche speciali, in quanto parte del sistema della finanza pubblica allargata, sono ormai sottoposte, al pari degli altri soggetti istituzionali, alle regole della Costituzione finanziaria. Non vige più, pertanto, un principio di esclusività in merito alla titolarità di funzioni di controllo e di vigilanza sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali in capo alle Regioni a Statuto speciale. Facendo leva sulla necessità di assicurare che l’osservanza delle regole di stabilità europee sia vagliata da un unico organo a livello centrale, la Corte costituzionale ha infatti sostanzialmente avallato il progressivo ampliamento dei controlli esterni della Corte dei conti e l’introduzione di obblighi generalizzati di comunicazione di tutti i dati finanziari da parte sia delle regioni che delle autonomie locali.

La Valle d’Aosta, per parte sua, ha soltanto conseguito un risultato di parziale interesse, nella misura in cui la composizione della Sezione regionale decentrata della Corte dei conti è stata fissata secondo un criterio paritario, ispirato al principio di pari dignità di tutti gli enti territoriali. Tre dei cinque magistrati, infatti, sono nominati dal Consiglio dei Ministri, su designazione uno della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale e uno del Consiglio permanente degli enti locali. Anche la programmazione annuale dei lavori della Sezione regionale decentrata ha luogo “sentita la Regione” e il controllo della Sezione sulla gestione dell’amministrazione degli enti locali avviene secondo programmi annuali, deliberati dalla Sezione di controllo, «anche sulla base delle richieste della Regione»: un coinvolgimento che peraltro si è finora rivelato debole e prevalentemente formale[23].

Possiamo anche osservare una marcata ‘finanziarizzazione’ dei controlli, con abbandono dell’originario schema di prevalente verifica della sola legittimità formale degli atti, per privilegiare invece la verifica dei risultati di una corretta gestione finanziaria. Non sono mancate, a questo proposito, giuste critiche per una certa inadeguatezza degli apparati della Corte dei Conti nell’esercizio di un autentico controllo di gestione, non essendo i suoi magistrati sufficientemente preparati all’uso della statistica e dell’economia e per l’assoluta prevalenza che continua ad avere nel suo operato il profilo giuridico formale[24].

Si è comunque nell’insieme verificata un’irresistibile e generalizzata attrazione verso il centro dei poteri in materia di controllo, con il conforto di ripetute sentenze della Corte costituzionale[25]. I margini di autonomia amministrativa degli apparati pubblici locali sono stati fortemente compressi anche nell’ambito dei meccanismi di appalto pubblico (marchés publics) attraverso sistemi di centrale unica di committenza.

4. Altri controllori sulla scena.

Mentre un tempo il sindacato esterno si riduceva ad una mera verifica della legalità formale degli atti da parte dell’ente regionale, oggi esso si attua soprattutto per opera di altri soggetti e attraverso altri indicatori e facendo ricorso a dati reperibili anche attraverso altri strumenti, anche di natura extracontabile.

Lo stretto ricorso al principio di legalità sembra ormai superato, con una netta preferenza per strumenti che accertino la miglior funzionalità economico-aziendale dell’ente, la coerenza con gli obiettivi programmati, la correttezza di gestione delle risorse, il rispetto di indici di economicità ed efficienza degli interventi …

Sono state pertanto stabilite forme sempre più complesse ed articolate di controlli che fuoriescono dallo schema originario: controlli di gestione, controlli esterni, controllo della Corte dei conti, controlli interni da parte del responsabile del procedimento, Consiglio comunale, annullamento governativo straordinario degli atti degli enti locali, controlli dell’Ispettorato generale di finanza e dell’Ispettorato per la funzione pubblica, Controllo dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) controlli sulle società partecipate …[26].

Il legislatore nazionale ha moltiplicato gli indicatori esterni per la valutazione delle politiche pubbliche in sede locale, portando allo smantellamento una buona parte del consolidato sistema di partecipazioni degli enti locali in società miste operanti nel campo dell’economia e dei servizi[27]. Questa decisa spinta a favore di meccanismi di privatizzazione ha avuto effetti rilevanti in Valle d’Aosta in campo della produzione di energia idroelettrica e nei trasporti funiviari a servizio degli sport invernali.

Si è registrata anche un’anomala introduzione di meccanismi di controllo ‘preventivi’[28] sull’amministrazione locale (ma non solo), per effetto della normativa con cui è stata istituita l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)[29] che ha provocato forti tensioni e un certo disorientamento nelle amministrazioni locali.

All’ANAC sono stati affidati compiti preventivi e di controllo soprattutto riguardo ai contratti pubblici di appalto, fornitura e concessione, ma i suoi compiti si sono estesi in funzione di sorveglianza della trasparenza degli apparati pubblici. L’operato di questa Autorità non è stato esente da critiche per l’azione frenante che ha prodotto sull’azione complessiva della pubblica amministrazione, anche per effetto di un approccio eccessivamente burocratico che ha moltiplicato gli adempimenti formali.

Ci troviamo, paradossalmente, a vent’anni esatti dalla soppressione dei controlli di legittimità ad opera del legislatore costituzionale, di fronte al fenomeno della moltiplicazione dei controllori – e dei controlli – esterni: Corte dei conti, Ispettorati di finanza e della funzione pubblica, ANAC, controlli giurisdizionali per ricorso giurisdizionale (tribunali amministrativi regionali) da parte dei cittadini singoli o associati … Anche la potestà di scioglimento degli enti locali della Valle, un tempo prerogativa esclusiva della Regione, si è oggi estesa ad organi statali in via cautelare straordinaria per fronteggiare le infiltrazioni mafiose, in caso di collusione degli organi elettivi e burocratici di Comuni e Province con le organizzazioni criminali[30].

La Regione Valle d’Aosta non è insomma rimasta estranea, malgrado la sua autonomia speciale, alla dinamica generale di trasformazione e di diversificazione del sistema dei controlli che si è riscontrata in Italia e che ha dato origine all’espansione di un sistema dei controlli ad invasività cresciuta e in crescente entropia, e ha quindi subito essa stessa effetti di graduale degenerazione verso forme di elevata complicazione, per non dire di disordine.

5. L’aggiunta dei controlli interni e la fine della parabola discendente.

Benché non sia oggetto di questa nostra disamina, sarebbe sbagliato trascurare gli effetti della parallela crescita del sistema dei controlli interni che ha ulteriormente appesantito il funzionamento della macchina amministrativa.

Questo sistema è diventato oggi una componente strutturale necessaria e ha comportato l’attivazione di un apposito organo interno di revisione contabile, di un controllo di gestione per garantire la realizzazione degli obiettivi programmati con una corretta gestione delle risorse pubbliche, nonché di un controllo strategico finalizzato all’accertamento dello stato di attuazione dei programmi e dei risultati dell’attività amministrativa attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP). È inoltre prescritta anche la valutazione dell’operato dei dirigenti mediante una “relazione sulla performance”.

L’organo di revisione economico-finanziaria nei comuni valdostani è eletto dall’organo rappresentativo dell’ente locale[31] ed è scelto tra gli iscritti di specifici albi e registri. È attraverso di esso che sono apposti visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria, è verificata la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale ed è effettuata la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

Si osservi che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono trasmettere regolarmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti anche una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio. Di fatto essi operano in condizioni di collaborazione legalmente obbligatoria con l’organo di controllo esterno.

Un ulteriore controllo si è dispiegato infine per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione. Tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l’ente locale deve essere individuato un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, fa cui devono essere riconosciuti funzioni e poteri idonei “per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”[32]. Anche in questo caso, si tratta di figure che svolgono de facto una funzione effettiva di controllo, dovendo obbligatoriamente segnalare eventuali disfunzioni e indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato in maniera corretta le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con obbligo oltretutto di segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione.

Mentre è salito, nel tempo, il livello di autonomia delle strutture burocratiche rispetto alla componente politica eletta, si sono moltiplicate le situazioni di condizionamento esterno legate al rispetto di parametri di natura finanziaria, all’efficienza, alla trasparenza e alla legalità dell’azione pubblica.

In tutti questi casi, l’autorità regionale, che un tempo era il verificatore unico della legalità dell’operato degli enti locali, è stata di fatto bypassata, perdendo spazi considerevoli del potere acquisito ed esercitato in precedenza. D’altra parte, è sulla stessa Regione che si sono progressivamente riversati sempre più penetranti controlli esterni da parte non già dello Stato apparato, ma da organi di rilievo costituzionale, come la Corte dei Conti nell’esercizio di funzioni di controllo e giurisdizionali, o di autorità amministrative indipendenti come l’ANAC.

Ritenendo ormai praticamente persa la battaglia a difesa della propria autonomia normativa e amministrativa in materia di controlli, che un tempo era oggetto di un’ampia ed apposita disciplina adottata in sede regionale[33], la Regione ha abrogato in toto la sua stessa precedente legislazione in argomento[34], rimettendosi, di fatto, per l’essenziale, alla regolazione generale statale in materia e mantenendo in vita solo differenze residuali marginali.

Introducendo norme specifiche in materia di contabilità per il coordinamento con la disciplina statale e per l’applicazione del sistema contabile armonizzato, la Regione si è semplicemente “adeguata” alle modalità di applicazione contenute nel decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118[35], perseguendo l’obbiettivo di rendersi “interlocutore nei confronti dello Stato dell’attuazione dei sistemi contabili, anche al fine di ricercare soluzioni legate alle proprie specificità e peculiarità ordinamentali”[36]. L’intera materia dell’ordinamento contabile degli enti locali è ormai sottratta all’intervento regionale, ad eccezione soltanto di alcune disposizioni[37] e con salvezza dei poteri sostituivi regionali in caso di inadempimento.

Anche in ordine al controllo di gestione, il ripiegamento appare definitivo, poiché la regione si è solo riservata la facoltà – eventuale – di stabilire “ulteriori modalità di dettaglio per l’effettuazione del controllo di gestione da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente”[38].

Nel complesso, la forte espansione delle competenze regionali autonome in tema di controlli descritta nella parte iniziale di questo scritto appare ormai giunta alla fase conclusiva di una lunga parabola discendente.

  1.  Professore associato di Diritto pubblico comparato presso l’Università di Trieste.
  2. La più completa ricostruzione d’insieme di questo sistema regionale di controlli è sviluppata da C. Faval, Il sistema delle autonomie locali, in P. Costanzo, R. Louvin, L. Trucco, Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 309-328.
  3. La Valle conta settantaquattro comuni, di cui solo uno di medie dimensioni – il capoluogo regionale Aosta, con 33.523 abitanti – e gli altri settantatré con popolazione media di 1.230 abitanti. Tra questi figurano però anche comuni di ridottissime dimensioni, come Rhêmes-Notre-Dame con 83 o La Magdeleine e Chamois, entrambi con 108 residenti.
  4. L.r. 7 dicembre 1998, n. 54, Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.
  5. L.r. 54/1998, artt. 60-68.
  6. Tuttora formalmente in vigore, in cui si stabilisce che “Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato. La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato”.
  7. L.r. 54/1998, art. 69bis.
  8. Art. 70, l.r. n. 54/1998.
  9. Ad eccezione dei provvedimenti derivanti dalla normativa antimafia.
  10. Art. 70 quater, l.r. n. 54/1998.
  11. D.lgs.lgt. n. 545 del 1945, art. 7.
  12. L. cost. n. 4 del 26 febbraio 1948, Statuto speciale per la Valle d’Aosta.
  13. Statuto speciale, art. 43, c. 2.
  14. Statuto speciale, art. 43, c. 1.
  15. Legge regionale n. 11 del 15 05 1978, Disciplina dei controlli sugli Enti locali.
  16. Per una presentazione complessiva del sistema dei controlli dettato dalla l.r. 11/1978: R. Louvin, Le contrôle sur les actes des collectivités locales en Vallée d’Aoste, in G. Lombardi (cur.), Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell’Area alpina occidentale. Profili storici e giuridici, Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 113-117.
  17. Attraverso la Legge regionale 23 agosto 1993, n. 73, Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.
  18. L. cost. 23 settembre 1993, n. 2.
  19. L. n. 20 del 1994, art. 3, c. 4.
  20. L.r. 21 gennaio 2003, n. 3, Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
  21. Per mezzo della l.r. 19 maggio 2005, n. 10, con cui era stata istituita allo scopo un’apposita Autorità di vigilanza. Tale legge è stata impugnata dal Governo, perché l’Autorità di vigilanza valdostana si sarebbe sovrapposta alle funzioni e ai compiti di controllo che possono essere propri esclusivamente della Corte dei conti, in quanto unico garante del complessivo equilibrio economico finanziario del settore pubblico. La Corte costituzionale, con sentenza n. 267 del 2006, ha dichiarato non fondata tale questione, tenuto conto diversi fini perseguiti dall’Autorità di vigilanza regionale rispetto alla Corte dei Conti, ma ha anche affermato la necessità della costituzione della Sezione regionale di controllo per la Regione Valle d’Aosta: L. Cavallini Cadeddu, I controlli sulla gestione delle autonomie nella sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 2006, in Le Regioni, n. 2, 2007, pp. 316-328.
  22. D. lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste concernenti l’istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti.
  23. D. lgs. 179/ 2010, art. 1, c. 2.
  24. Gaetano D’Auria, Le mutazioni dei controlli amministrativi e la Corte dei conti: a un quarto di secolo da una storica riforma, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 3, 2019, pp 705 ss..
  25. In particolare con le sentenze 39 e 40 del 2014.
  26. Per una complessiva esposizione di queste multiformi espressioni dei controlli esterni rinviamo a V. Galatro, V. Galatro, S. D’Ettore, Il controllo di gestione degli enti locali, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018.
  27. L’azione di indirizzo da parte dello Stato riguardo alla gestione e al controllo delle partecipazioni pubbliche è stata particolarmente intensa attraverso i decreti governativi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguenti alla l. 7 agosto 2015, n. 124 (cd Legge Madia) e del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con successiva modifica operata dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100).
  28. Come nel caso dei pareri di precontenzioso dell’ANAC stabiliti dall’art. 211 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.
  29. L’autorità nazionale anticorruzione è stata istituita dalla legge n. 190 del 2012 per arginare la diffusione del sistema corruttivo.
  30. Secondo l’art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000 , n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), lo scioglimento è disposto in questo caso con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Si è purtroppo verificato, nei primi mesi del 2020, un caso in questo senso con lo scioglimento del Consiglio comunale e il commissariamento del comune di Saint-Pierre, in prossimità di Aosta, ad opera del Consiglio dei Ministri per infiltrazioni mafiose.
  31. Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1.
  32. L. 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, art. 2, c. 7.
  33. Contenuta nella l.r. 16 dicembre 1997, n. 40, Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali.
  34. L.r. 11 dicembre 2015, n. 19, art. 31, c. 7., lett. b).
  35. D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  36. L.r. 19/2015, art. 27.
  37. L.r. 19/2015, art. 28.
  38. Ivi, art. 30.